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Sentenza

Sentenza n. 5208/2026 - Roma, Sezione 3Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, - della Determina del 25 novembre 2024, n. G15744, con la quale la Regione Lazio ha disposto la “nuova aggiudicazione” della Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 5 Lotti indetta con Determinazione n. G16074 del 21/12/2021 (Numero gara 8385135) (doc. 1 – “nuova” aggiudicazione); - del verbale del 19 novembre 2024 con cui la commissione di gara ha effettuato le operazioni di ri-valutazione del criterio relativo al “responsabile di commessa” (doc. 2 – verbale di riesame); - ove occorre possa, della “vecchia” aggiudicazione adottata con determina n. G11932 del 12/9/2022 (doc. 3 – precedente aggiudicazione) - ove occorrer possa, dei verbali di verifica delle buste amministrative e del verbale di ammissione a seguito di soccorso istruttorio e, segnatamente, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 25 febbraio 2022 (doc. 4 – verbale del 25 febbraio 2022), del verbale di seduta virtuale n. 2 del 27 marzo 2022 (doc. 5 – verbale del 7 marzo 2022), del verbale di seduta riservata n. 3 del 18 marzo 2022 (doc. 6 – verbale del 18 marzo 2022); - ove occorrer possa, della Determinazione n- G04025 del 4 aprile 2022, con la quale sono stati approvati i suddetti verbali (doc. 7 – determinazione del 4 aprile 2022); - ove occorrer possa, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 18 maggio 2022, con il quale la Commissione ha accertato la completezza della documentazione tecnica delle concorrenti (doc. 8 – verbale del 18 maggio 2022); - ove occorrer possa, dei verbali di valutazione delle offerte tecniche delle concorrenti e, segnatamente, del verbale n. 1 del 6 giugno 2022 (doc. 9 - verbale del 6 giugno 2022), del verbale n. 2 del 16 giugno 2022 (doc. 10 – verbale del 16 giugno 2022), del verbale n. 3 del 28 giugno 2022 (doc. 11 verbale del 28 giugno 2022), del verbale n. 4 dell’11 luglio 2022 e relativi allegati (doc. 12 – verbale dell’11 luglio 2022 e allegati); - ove occorrer possa, del verbale della seduta virtuale n. 2 dell’11 luglio 2022 di apertura delle buste economiche e di attribuzione dei punteggi totali (doc. 13 – verbale attribuzione punteggi totali dell’11 luglio 2022); - dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante e pubblicati in data 22 febbraio 2022 (doc. 14 – chiarimenti); - di tutti gli atti di gara e segnatamente del bando (doc. 15 – bando), del disciplinare (doc. 16 - disciplinare), del capitolato tecnico (doc. 17 - capitolato); - del silenzio silenzio/rifiuto serbato rispetto all’istanza presentata dal ricorrente circa il mancato possesso dei requisiti di partecipazione del CNS (doc. 18 – istanza CLSL), soprattutto riguardo la regolarità contributiva di Socioculturale Soc. Coop.; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il relativo subentro nell’esecuzione della commessa Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15\4\2025 : per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della Determina del 25 novembre 2024, n. G15744, con la quale la Regione Lazio ha disposto la “nuova aggiudicazione” della Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 5 Lotti indetta con Determinazione n. G16074 del 21/12/2021 (Numero gara 8385135) (doc. 1 - “nuova” aggiudicazione); - del verbale del 19 novembre 2024 con cui la commissione di gara ha effettuato le operazioni di ri-valutazione del criterio relativo al “responsabile di commessa” (doc. 2 - verbale di riesame); - ove occorrer possa, della “vecchia” aggiudicazione adottata con determina n. G11932 del 12/9/2022 (doc. 3 - precedente aggiudicazione) - ove occorrer possa, dei verbali di verifica delle buste amministrative e del verbale di ammissione a seguito di soccorso istruttorio e, segnatamente, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 25 febbraio 2022 (doc. 4 - verbale del 25 febbraio 2022), del verbale di seduta virtuale n. 2 del 27 marzo 2022 (doc. 5 - verbale del 7 marzo 2022), del verbale di seduta riservata n. 3 del 18 marzo 2022 (doc. 6 - verbale del 18 marzo 2022); - ove occorrer possa, della Determinazione n. G04025 del 4 aprile 2022, con la quale sono stati approvati i suddetti verbali (doc. 7 - determinazione del 4 aprile 2022); - ove occorrer possa, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 18 maggio 2022, con il quale la Commissione ha accertato la completezza della documentazione tecnica delle concorrenti (doc. 8 - verbale del 18 maggio 2022); - ove occorrer possa, dei verbali di valutazione delle offerte tecniche delle concorrenti e, segnatamente, del verbale n. 1 del 6 giugno 2022 (doc. 9 - verbale del 6 giugno 2022), del verbale n. 2 del 16 giugno 2022 (doc. 10 - verbale del 16 giugno 2022), del verbale n. 3 del 28 giugno 2022 (doc. 11 -verbale del 28 giugno 2022), del verbale n. 4 dell’11 luglio 2022 e relativi allegati (doc. 12 - verbale dell’11 luglio 2022 e allegati); - ove occorrer possa, del verbale della seduta virtuale n. 2 dell’11 luglio 2022 di apertura delle buste economiche e di attribuzione dei punteggi totali (doc. 13 - verbale attribuzione punteggi totali dell’11 luglio 2022); - dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante e pubblicati in data 22 febbraio 2022 (doc. 14 - chiarimenti); - di tutti gli atti di gara e segnatamente del bando (doc. 15 - bando), del disciplinare (doc. 16 - disciplinare), del capitolato tecnico (doc. 17 - capitolato); - del silenzio silenzio/rifiuto serbato rispetto all’istanza presentata dal ricorrente circa il mancato possesso dei requisiti di partecipazione del CNS (doc. 18 - istanza CLSL), soprattutto riguardo la regolarità contributiva di Socioculturale Soc. Coop.; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito; nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il relativo subentro nell’esecuzione della commessa quanto al presente atto di motivi aggiunti, oltre degli atti sopra impugnati, anche: - del verbale del RUP del 26.2.2025 (doc. 23 - verbale RUP del 26.2.2025) relativo ai controlli eseguiti in capo al RTI CNS che, restituendo esito positivo, hanno consentito di attribuire efficacia all’aggiudicazione della determinazione n. G15744 del 25/11/2024, comunicato a mezzo pec in data 6 marzo 2025 (doc. 24 - comunicazione efficacia aggiudicazione); - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti; - del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura eventualmente stipulati nelle more del giudizio; nonché per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti e la rinnovazione della gara Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9\12\2025: per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della Determina del 25 novembre 2024, n. G15744, con la quale la Regione Lazio ha disposto la “nuova aggiudicazione” della Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 5 Lotti indetta con Determinazione n. G16074 del 21/12/2021 (Numero gara 8385135) (doc. 1 - “nuova” aggiudicazione); - del verbale del 19 novembre 2024 con cui la commissione di gara ha effettuato le operazioni di ri-valutazione del criterio relativo al “responsabile di commessa” (doc. 2 - verbale di riesame); - ove occorrer possa, della “vecchia” aggiudicazione adottata con determina n. G11932 del 12/9/2022 (doc. 3 - precedente aggiudicazione) - ove occorrer possa, dei verbali di verifica delle buste amministrative e del verbale di ammissione a seguito di soccorso istruttorio e, segnatamente, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 25 febbraio 2022 (doc. 4 - verbale del 25 febbraio 2022), del verbale di seduta virtuale n. 2 del 27 marzo 2022 (doc. 5 - verbale del 7 marzo 2022), del verbale di seduta riservata n. 3 del 18 marzo 2022 (doc. 6 - verbale del 18 marzo 2022); - ove occorrer possa, della Determinazione n. G04025 del 4 aprile 2022, con la quale sono stati approvati i suddetti verbali (doc. 7 - determinazione del 4 aprile 2022); - ove occorrer possa, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 18 maggio 2022, con il quale la Commissione ha accertato la completezza della documentazione tecnica delle concorrenti (doc. 8 - verbale del 18 maggio 2022); - ove occorrer possa, dei verbali di valutazione delle offerte tecniche delle concorrenti e, segnatamente, del verbale n. 1 del 6 giugno 2022 (doc. 9 - verbale del 6 giugno 2022), del verbale n. 2 del 16 giugno 2022 (doc. 10 - verbale del 16 giugno 2022), del verbale n. 3 del 28 giugno 2022 (doc. 11 -verbale del 28 giugno 2022), del verbale n. 4 dell’11 luglio 2022 e relativi allegati (doc. 12 - verbale dell’11 luglio 2022 e allegati); - ove occorrer possa, del verbale della seduta virtuale n. 2 dell’11 luglio 2022 di apertura delle buste economiche e di attribuzione dei punteggi totali (doc. 13 - verbale attribuzione punteggi totali dell’11 luglio 2022); - dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante e pubblicati in data 22 febbraio 2022 (doc. 14 - chiarimenti); - di tutti gli atti di gara e segnatamente del bando (doc. 15 - bando), del disciplinare (doc. 16 - disciplinare), del capitolato tecnico (doc. 17 - capitolato); - del silenzio silenzio/rifiuto serbato rispetto all’istanza presentata dal ricorrente circa il mancato possesso dei requisiti di partecipazione del CNS (doc. 18 - istanza CLSL), soprattutto riguardo la regolarità contributiva di Socioculturale Soc. Coop.; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il relativo subentro nell’esecuzione della commessa quanto al primo atto di motivi aggiunti, oltre degli atti sopra impugnati, anche: - del verbale del RUP del 26.2.2025 (doc. 23 - verbale RUP del 26.2.2025) relativo ai controlli eseguiti in capo al RTI CNS che, restituendo esito positivo, hanno consentito di attribuire efficacia all’aggiudicazione della determinazione n. G15744 del 25/11/2024, comunicato a mezzo pec in data 6 marzo 2025 (doc. 24 - comunicazione efficacia aggiudicazione); - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti; - del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura eventualmente stipulati nelle more del giudizio; nonché per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti e la rinnovazione della gara quanto al presente atto di motivi aggiunti, oltre degli atti sopra impugnati, anche: - della pec del 29/10/2025 e della nota della Direzione Regionale Trasformazione digitale e procurement della Regione Lazio del 29/10/2025 afferente alla “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del Servizio CUP occorrente le Aziende Sanitarie della Regione Lazio”, avente ad oggetto l’“Esibizione documentale in esecuzione delle ordinanze del TAR Lazio nn. 16821/2025-16822/2025-16823/2025-16824/2025-16825/2025 del 29/9/2025” (doc. 25 - nota 29.10.25); - della nota del 30/10/2025 “Esibizione documentale in esecuzione Ordinanze TAR Lazio” con cui la Regione ha trasmesso un ulteriore documento (doc. 26 - nota 30.10.25); - di tutti gli altri atti connessi, collegati, conseguenti anche non conosciuti.

Giustizia amministrativa202500191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nuova aggiudicazione del Lotto 1 della gara regionale per il servizio CUP, conseguente rivalutazione del criterio relativo al responsabile di commessa, atti di verifica dei requisiti e atti successivi di efficacia dell'aggiudicazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda graduata, ha impugnato la nuova aggiudicazione disposta dalla Regione Lazio in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8780/2024, nonché il verbale di rivalutazione del criterio relativo al responsabile di commessa, gli atti di verifica dei requisiti e, con motivi aggiunti, il verbale del RUP del 26 febbraio 2025 e la documentazione successivamente ostesa. Ha dedotto, anzitutto, la carenza dei requisiti generali dell'aggiudicataria e della consorziata esecutrice, in particolare per asserite irregolarità contributive riferite agli anni 2018-2019, sostenendo che l'atto di accertamento INPS del 16 aprile 2023 dimostrasse l'interruzione della continuità nel possesso della regolarità contributiva e imponesse l'esclusione, nonostante i DURC regolari. Ha inoltre dedotto la mancata dichiarazione di tali fatti e la conseguente configurabilità di false o reticenti dichiarazioni e di gravi illeciti professionali. Un ulteriore motivo riguardava la mancata nuova verifica dei requisiti ex art. 80 del d.lgs. 50/2016. La ricorrente ha poi contestato la mancata esclusione della mandataria CNS per una rilevante penale applicata da un'azienda sanitaria e per vicende penali connesse al fallimento di una società consorziata, lamentando carenza istruttoria, illogicità e omessa valutazione dell'affidabilità complessiva dell'operatore. Infine, ha censurato la nuova attribuzione del punteggio per il responsabile di commessa, sostenendo che l'offerta CNS non individuasse una figura concretamente valutabile e che, comunque, la valutazione come "ottimo" fosse sproporzionata rispetto alle carenze rilevate dal Consiglio di Stato. Ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro o la rinnovazione della gara.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. La censura relativa alle irregolarità contributive della consorziata esecutrice è stata dichiarata inammissibile, in quanto già dedotta e definita nei precedenti giudizi conclusi con la sentenza del TAR n. 6597/2024 e con la sentenza del Consiglio di Stato n. 8780/2024, con efficacia di giudicato quanto alla regolarità contributiva nella fase di gara già esaminata. La medesima censura, riproposta con riferimento alle verifiche successive alla nuova aggiudicazione, è stata ritenuta infondata: i DURC regolari, aventi natura di attestazioni assistite da pubblica fede, vincolavano la stazione appaltante ed esoneravano il RUP da ulteriori accertamenti sui medesimi fatti, risalenti al 2018-2019. Il motivo sulla mancata nuova verifica dei requisiti è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'Amministrazione aveva effettuato la verifica nelle more del giudizio. La censura relativa alla penale applicata dall'ASL di Teramo e alle vicende penali connesse al fallimento Modus è stata dichiarata inammissibile nella formulazione originaria, perché proposta prima dell'esercizio del relativo potere amministrativo, e infondata nella formulazione dei motivi aggiunti. Il RUP aveva esercitato la propria discrezionalità valutando la penale come non idonea a compromettere l'affidabilità dell'operatore, in ragione del diverso oggetto contrattuale, della natura dell'inadempimento e delle contestazioni tecniche; aveva inoltre considerato, con riferimento alle ulteriori vicende, la riferibilità alla consorziata esecutrice, la pendenza del giudizio e le misure correttive adottate. Tali valutazioni non sono risultate manifestamente illogiche, abnormi o irragionevoli. Il TAR ha richiamato il principio per cui l'omissione di fatti potenzialmente rilevanti come gravi illeciti professionali non determina un'esclusione automatica ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis), ma impone una valutazione discrezionale della stazione appaltante; inoltre, gli obblighi dichiarativi devono essere previsti dalla legge o dalla lex specialis. Quanto al criterio del responsabile di commessa, il TAR ha ritenuto che la Commissione si fosse conformata al giudicato conformativo del Consiglio di Stato: la precedente pronuncia aveva imposto una rivalutazione, non la automatica eliminazione del punteggio, riconoscendo che l'offerta CNS individuava almeno alcuni profili professionali potenzialmente destinabili al ruolo. Il criterio era unitario e riguardava esperienza e competenze, valutabili alternativamente o cumulativamente; non era necessario che entrambi gli elementi fossero presenti per attribuire il punteggio massimo. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della Regione Lazio e del controinteressato, liquidate in euro 3.000,00 per ciascuno, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016

    La regolarità contributiva rilevante ai fini dell'esclusione è stata valutata sulla base delle attestazioni DURC rilasciate dagli enti competenti; i DURC regolari hanno escluso la necessità di ulteriori accertamenti sui medesimi fatti.

  • art. 80, comma 5, lett. a), d.lgs. 50/2016

    Le gravi violazioni contributive e lavoristiche rilevano nei limiti previsti dalla disposizione e, quanto agli obblighi contributivi, in presenza di violazioni ostative al rilascio del DURC.

  • art. 80, comma 5, lett. c-ter), d.lgs. 50/2016

    Le penali e gli altri fatti relativi all'esecuzione di precedenti contratti devono essere valutati dalla stazione appaltante ai fini dell'affidabilità dell'operatore, senza automatismo espulsivo.

  • art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. 50/2016

    L'omissione o la reticenza su fatti potenzialmente rilevanti impone una valutazione di integrità e affidabilità e non determina automaticamente l'esclusione.

  • art. 80, comma 5, lett. f-bis), d.lgs. 50/2016

    La causa espulsiva residuale riguarda dichiarazioni o documenti obiettivamente falsi e non la mera omissione o reticenza su fatti suscettibili di valutazione.

  • art. 30, comma 3, d.lgs. 50/2016

    Le violazioni in materia sociale e del lavoro rilevano ai fini dell'affidabilità dell'operatore nei limiti in cui risultino gravi e debitamente accertate.

  • art. 2 l. 241/1990

    Il motivo fondato sulla mancata verifica dei requisiti è divenuto improcedibile dopo che l'Amministrazione ha svolto l'attività richiesta nelle more del giudizio.

  • art. 18, punto I.b, disciplinare di gara

    "Verranno valutate l’esperienza e le competenze nel ruolo richiesto di responsabile di commessa"

    Il criterio premiale è unitario: esperienza e competenze costituiscono elementi della valutazione, suscettibili di apprezzamento alternativo o cumulativo, senza necessità che siano entrambi integralmente presenti per conseguire il punteggio massimo.

  • art. 99 c.p.a.

    Non direttamente applicato dal TAR; è richiamato in relazione al principio di diritto vincolante dell'Adunanza plenaria citato nella motivazione.

Massime di principio

  • Quando una censura relativa al possesso dei requisiti di partecipazione è stata già esaminata in un precedente giudizio concluso con pronuncia passata in giudicato, la stessa censura non può essere riproposta nella riedizione del potere, salvo che riguardi fatti o fasi procedimentali nuovi e autonomi.
  • Il DURC regolare, quale attestazione proveniente dall'autorità competente e assistita da pubblica fede, si impone alla stazione appaltante e la esonera da autonomi accertamenti sul contenuto della regolarità contributiva, salvo contestazione nelle forme proprie dell'atto fidefaciente.
  • La penale o il precedente inadempimento contrattuale non determina automaticamente l'esclusione per grave illecito professionale: la stazione appaltante deve effettuare una valutazione discrezionale dell'incidenza concreta del fatto sull'integrità e affidabilità dell'operatore, sindacabile dal giudice solo per manifesta illogicità, abnormità, contraddittorietà o violazione di legge.
  • L'omissione di un fatto potenzialmente rilevante come grave illecito professionale non integra automaticamente la causa di esclusione relativa alle dichiarazioni false; essa impone, quando l'informazione sia dovuta, una valutazione discrezionale della stazione appaltante, mentre la causa residuale relativa alle dichiarazioni false riguarda dichiarazioni obiettivamente non veritiere.
  • Nell'esecuzione di una pronuncia che annulla l'attribuzione di un punteggio per un criterio discrezionale, l'Amministrazione deve rivalutare l'offerta secondo le indicazioni conformative del giudicato; l'annullamento non comporta necessariamente la decurtazione automatica del punteggio né la sostituzione della valutazione amministrativa con quella del giudice.
  • Quando la lex specialis prevede un criterio unitario riferito all'esperienza e alle competenze di una figura professionale, tali elementi possono essere apprezzati alternativamente o cumulativamente; non è necessario che entrambi siano integralmente dimostrati per poter attribuire il punteggio massimo, se la disciplina di gara non prevede una ripartizione autonoma del punteggio.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneGrave illecito professionaleCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

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