Ordinanza n. 87/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concludere il procedimento instaurato a seguito della domanda di indennizzo presentata dall'istante ex art. 1, comma 343°, della L 23 dicembre 2005 n. 266.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concludere il procedimento relativo alla domanda di indennizzo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione per l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concludere il procedimento instaurato a seguito della domanda di indennizzo presentata ai sensi dell'art. 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Nel corso del giudizio è emerso che il D.P.C.M. 30 luglio 2025 ha disciplinato requisiti e presupposti per l'accesso al fondo, misura degli indennizzi, iter procedimentale e risorse disponibili, rimettendo a successivi decreti ministeriali la definizione concreta delle modalità di presentazione delle domande e delle disposizioni applicative e operative. Il D.P.C.M. è stato impugnato davanti al TAR Lazio in un giudizio ancora pendente. Il TAR Veneto ha ritenuto che l'esito di tale giudizio sia pregiudiziale in senso tecnico-giuridico rispetto alla controversia sul silenzio, poiché l'obbligo di provvedere e le modalità di definizione dell'istanza dipendono dall'assetto normativo che risulterà dal giudizio sull'impugnazione del D.P.C.M.
La decisione
Il TAR Veneto ha sospeso il processo ai sensi dell'art. 79 c.p.a. e dell'art. 295 c.p.c., fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà l'impugnativa contro il D.P.C.M. 30 luglio 2025. La sospensione è stata disposta perché la decisione sulla legittimità del D.P.C.M. costituisce antecedente logico-giuridico necessario per stabilire se sussista l'obbligo dell'amministrazione di provvedere sull'istanza di indennizzo e secondo quali modalità. Il giudizio potrà essere riattivato mediante istanza di fissazione d'udienza presentata dalle parti costituite dopo la cessazione della causa di sospensione; in mancanza, il ricorso sarà dichiarato estinto ai sensi dell'art. 80 c.p.a. Il giudice ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente per esigenze di tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Norme richiamate
art. 1, comma 343, l. 266/2005
Costituisce la base normativa della domanda di indennizzo presentata dal ricorrente.
D.P.C.M. 30 luglio 2025
fissa requisiti e presupposti per l’accesso al fondo, la misura degli indennizzi, l’iter procedimentale e le risorse disponibili, rimettendo a uno o più decreti del M.E.F. la concreta definizione delle modalità di presentazione delle domande e delle disposizioni applicative e operative
Disciplina l'assetto normativo e procedimentale dal quale dipendono l'obbligo di provvedere e le modalità di definizione delle domande di indennizzo; la sua impugnazione è ritenuta pregiudiziale rispetto al giudizio sul silenzio.
art. 79 c.p.a.
Consente la sospensione del processo amministrativo quando ricorrono i presupposti della sospensione necessaria.
art. 295 c.p.c.
È richiamato quale base della sospensione necessaria per pregiudizialità tecnico-giuridica di altro giudizio.
art. 80 c.p.a.
le parti costituite hanno l’onere di presentare istanza di fissazione d’udienza
Impone, dopo la cessazione della causa di sospensione, la presentazione dell'istanza di fissazione d'udienza per la prosecuzione del giudizio, con estinzione in caso di omissione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Giustifica l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Sono richiamati unitamente alla disciplina nazionale a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo avverso il silenzio, quando l'obbligo di provvedere e le modalità di definizione dell'istanza dipendono dall'assetto normativo stabilito da un atto generale impugnato in altro giudizio, la decisione su tale impugnazione costituisce pregiudizialità tecnico-giuridica e può giustificare la sospensione necessaria del processo ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c.
- La sospensione del giudizio amministrativo per pregiudizialità deve protrarsi fino al passaggio in giudicato della decisione resa nel giudizio pregiudicante, quando da essa dipende la definizione della controversia sospesa.
- Dopo la cessazione della causa di sospensione, la prosecuzione del giudizio amministrativo richiede la presentazione di un'istanza di fissazione d'udienza da parte delle parti costituite; in mancanza, il ricorso è esposto alla dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 80 c.p.a.
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