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Sentenza

Sentenza del 16/12/2019 n. 33097 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di rettifica con cui l'Agenzia delle dogane aveva richiesto alla C. il pagamento integrale dei dazi relativi ad alcune importazioni di banane effettuate negli anni 2004-2005. Secondo l'Amministrazione, la C. aveva partecipato, insieme alla C. s.p.a., a un meccanismo elusivo volto ad aggirare il contingentamento unionale delle importazioni, utilizzando indebitamente un certificato che consentiva l'applicazione di dazi ridotti. La C. ha dedotto, tra l'altro, di poter beneficiare del giudicato favorevole formatosi nei confronti della coobbligata C. s.p.a., il cui avviso di rettifica era stato definitivamente annullato dalla Cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione fondata sull'art. 1306, comma 2, c.c., ritenendo applicabile anche in materia tributaria il principio secondo cui il condebitore solidale può opporre all'Amministrazione il giudicato favorevole ottenuto da un altro condebitore solidale. Ha ritenuto sussistenti le condizioni richieste: giudicato definitivo, identità dell'avviso e dell'accertamento, mancata partecipazione della C. al giudizio concluso con il giudicato e assenza di ragioni personali. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della società contribuente. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti e le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 1306, comma 2, codice civile

    Il condebitore in solido può opporre al creditore la sentenza pronunciata tra il creditore e altro condebitore, salvo che sia fondata su ragioni personali.

    Il condebitore solidale che non ha partecipato al giudizio può beneficiare del giudicato favorevole ottenuto da un altro condebitore, purché il giudicato sia definitivo, venga dedotto tempestivamente e non si sia già formato un giudicato sfavorevole nei suoi confronti.

  • Art. 1306, comma 1, codice civile

    La sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei condebitori solidali, di regola, non produce effetti nei confronti degli altri condebitori che non abbiano partecipato al giudizio; tale regola è derogata dal secondo comma in caso di giudicato favorevole.

  • Art. 2909 codice civile

    Il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa. In materia di dazi doganali, la Corte ha ritenuto compatibile l'applicazione delle regole interne sul giudicato con il diritto unionale, trattandosi di obbligazioni riferite a singole importazioni e non a periodi d'imposta indefiniti.

  • Art. 53, decreto legislativo n. 546/1992

    Disciplina la specificità dei motivi di appello nel processo tributario; la relativa censura della contribuente non è stata esaminata perché assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di giudicato.

  • Regolamento (CEE) n. 404 del 13 febbraio 1993

    Disciplina il regime unionale e i contingenti per l'importazione delle banane. La controversia originaria riguardava l'asserito aggiramento dei limiti quantitativi e il conseguente pagamento di dazi maggiorati.

  • CGUE, 3 settembre 2009, causa C-2/08, Olimpiclub

    Riconosce l'autonomia processuale degli Stati membri nella disciplina del giudicato, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività del diritto unionale. La Corte ha ritenuto che l'applicazione del giudicato in un caso di dazi riferito a singole importazioni non compromettesse in modo significativo l'effettività del diritto UE.

Massime di principio

  • In presenza di obbligazione solidale tributaria, un condebitore può utilizzare il giudicato favorevole ottenuto da un altro condebitore, anche se non ha partecipato a quel processo, purché il giudicato sia definitivo e riguardi lo stesso atto impositivo e i medesimi fatti.
  • L'eccezione deve essere proposta tempestivamente nel giudizio ancora pendente; non può essere utilizzata se il condebitore ha già subito un giudicato sfavorevole sul proprio rapporto con l'Amministrazione.
  • Il beneficio del giudicato non opera quando la decisione favorevole è basata su una ragione esclusivamente personale del condebitore vittorioso, non comune agli altri obbligati.
  • La regola è applicabile anche ai dazi doganali e, più in generale, agli atti tributari riferiti a obbligazioni solidali, ma occorre verificare con precisione l'identità dell'atto, dell'obbligazione e dei presupposti dell'accertamento.
  • Il fatto che la materia sia disciplinata dal diritto dell'Unione non esclude automaticamente l'efficacia del giudicato nazionale: per i dazi riferiti a singole importazioni, la certezza del diritto può prevalere, purché non venga compromessa concretamente l'effettività del diritto unionale.

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