Cassazione Penale, Ordinanza n. 02639/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello ha confermato la condanna di un soggetto, sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, per non avere ottemperato all'ordine di versare la cauzione di euro 2.000 entro dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione della misura. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, nonché la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La doglianza è stata ritenuta sostanzialmente reiterativa di questioni già esaminate dai giudici di merito e non idonea a evidenziare effettive contraddittorietà o violazioni di legge; inoltre, quanto al 131-bis, non sono state adeguatamente aggredite le ragioni poste a base del diniego, legate all'intensità del dolo e alla non occasionalità del fatto, anche in ragione dei precedenti penali dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente ripetitivi di censure già vagliate in appello e che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua, non contraddittoria e non illogica. Quanto alla particolare tenuità del fatto, ha reputato sufficiente la motivazione del giudice di merito che aveva escluso il beneficio per la presenza di elementi ostativi, in particolare l'intensità del dolo e la non occasionalità della condotta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011
La norma è richiamata come base della condanna per l'inosservanza dell'ordine di versare la cauzione imposta nell'ambito della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È evocato quale parametro di deduzione della violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È evocato quale parametro di deduzione del vizio di motivazione nel ricorso per cassazione.
art. 131-bis c.p.
La Corte ribadisce che l'esclusione della particolare tenuità del fatto è adeguatamente motivata quando il giudice dia conto anche della mancanza di uno solo dei presupposti richiesti, se ritenuto decisivo; nel caso concreto, il diniego si fonda su intensità del dolo e non occasionalità del fatto.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già affrontate e disattese dai giudici di merito, senza individuare specifiche contraddizioni o reali violazioni di legge nella motivazione impugnata.
- La motivazione che esclude la particolare tenuità del fatto è sufficiente se dà conto dell'assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p., purché tale aspetto sia decisivo e la valutazione non presenti vizi logici.
- Ai fini del diniego dell'art. 131-bis c.p., possono rilevare negativamente l'intensità del dolo e la non occasionalità della condotta, anche in relazione ai precedenti penali dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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