Ordinanza n. 586/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro il rigetto dell’istanza di riconoscimento della parità scolastica per l’anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’istituto scolastico privato ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la richiesta di sospensione del decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui era stata rigettata l’istanza di riconoscimento della parità scolastica per l’anno scolastico 2025/2026. In precedenza, il Consiglio di Stato aveva accolto un appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere gli atti impugnati. La società ha quindi formulato una nuova domanda cautelare, deducendo il grave e irreparabile pregiudizio derivante dall’attesa della decisione di merito e chiedendo la sospensione degli atti, nonché che l’istituto fosse considerato scuola paritaria almeno sino al termine dell’anno scolastico in corso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto che la richiesta dell’istituto eccedesse i limiti della tutela cautelare invocabile: la mera sospensione del decreto di rigetto non sarebbe stata idonea, da sola, a costituire il titolo per l’esercizio dell’attività scolastica in regime di parità, che resta subordinata a un’autorizzazione ministeriale. Nel caso concreto, l’autorizzazione intervenuta in esecuzione del decreto monocratico non costituiva un riconoscimento spontaneo dei presupposti della parità. La parte non poteva dunque pretendere in sede cautelare l’attribuzione del bene della vita finale, ottenibile soltanto mediante l’accoglimento della domanda di merito e la favorevole riedizione dell’azione amministrativa. Il Collegio ha inoltre escluso che vi fosse stata una precedente formale attribuzione dello status di scuola paritaria: la precedente pronuncia aveva disposto soltanto la sollecita fissazione dell’udienza di merito. In ragione della complessità delle questioni, le spese del grado cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, nell’ambito della tutela cautelare, di adottare misure volte alla sollecita fissazione dell’udienza di merito; nel caso concreto tale misura era stata disposta senza sospendere gli atti impugnati.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento di rigetto non attribuisce automaticamente al privato il titolo necessario per esercitare l’attività o conseguire lo status richiesto quando tale effetto presupponga un’autorizzazione amministrativa ulteriore.
- In sede cautelare il giudice non può attribuire definitivamente il bene della vita controverso quando esso presupponga il riconoscimento amministrativo dei requisiti e una favorevole riedizione del potere, conseguibili soltanto all’esito del giudizio di merito.
- La misura cautelare prevista dall’art. 55, comma 10, c.p.a., diretta alla sollecita fissazione dell’udienza di merito, non equivale alla sospensione degli atti impugnati né al riconoscimento interinale della posizione sostanziale controversa.
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