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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20607/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale (concesso ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990) per presunte violazioni delle prescrizioni: mancata risposta al citofono il 25/09/2021 e denuncia per un'aggressione del 07/11/2021. Il ricorrente deduceva carenza e insufficienza di motivazione (violazione art. 606 c.p.p.): il Tribunale non avrebbe valutato complessivamente il periodo di affidamento, avrebbe ignorato la relazione positiva dell'U.E.P.E. del 21/05/2021, si sarebbe basato su un fatto-reato non ancora giudicato e denunciato da persona con patologia psichiatrica e avrebbe errato nel dichiarare la non espiazione della pena ex tunc senza quantificare la parte eventualmente già scontata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del 14/12/2022 emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Catania, rilevando che il Tribunale non ha osservato il provvedimento della Corte di riqualificazione del ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 678, comma 1-bis, c.p.p. e non ha svolto il giudizio di opposizione previsto dall'art. 667, comma 4, c.p.p. Conseguentemente la Corte ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Catania per lo svolgimento del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza del 23/03/2022. La Cassazione non ha deciso nel merito sulla revoca dell'affidamento, ma ha ordinato la regolare celebrazione del giudizio di opposizione; l'ordinanza del 14/12/2022 è annullata senza rinvio per quelle statuizioni e gli atti sono ritrasmessi al Tribunale.

Norme richiamate

  • art. 94 d.P.R. n. 309/1990

    concesso ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990

    norma di riferimento per l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa; il provvedimento impugnato concerneva l'esito di tale misura

  • artt. 582 e 612 c.p.

    indagato per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod.pen.

    reati contestati in riferimento all'aggressione denunciata; la Corte segnala che il Tribunale ha considerato tale fatto ai fini della valutazione dell'affidamento

  • art. 606, primo comma, lett. e), c.p.p.

    mancanza e insufficienza di motivazione, con violazione dell'art. 606, primo comma, lett. e), cod.proc.pen.

    ragione di ricorso in Cassazione dedotta dal ricorrente: vizio di motivazione che può giustificare il sindacato di legittimità

  • art. 678, comma 1-bis, c.p.p.

    riqualificato quale opposizione ai sensi dell'art. 678, comma 1-bis, cod.proc.pen.

    principio di conservazione degli atti e favor impugnationis: il ricorso originariamente proposto in Cassazione va riqualificato come opposizione quando la legge lo prevede

  • art. 667, quarto comma, c.p.p.

    avverso i provvedimenti emessi secondo tale procedura è proponibile "opposizione davanti allo stesso giudice"

    stabilisce la procedura per i provvedimenti sommari relativi all'esito delle misure alternative: l'impugnazione deve essere trattata come opposizione davanti allo stesso Tribunale di sorveglianza

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, ordinanza n. 2285 del 15/12/2021)

    In tema di affidamento in prova al servizio sociale, avverso il provvedimento sull'esito della misura alternativa, emesso dal Tribunale di sorveglianza senza formalità ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., è esperibile opposizione innanzi allo stesso Tribunale ...

    precedente che conferma la necessità di qualificare come opposizione i rimedi proposti contro provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 667, comma 4, e di rispettare il principio del favor impugnationis

Massime di principio

  • Quando il Tribunale di sorveglianza decide sull'esito di un'affidamento in prova emettendo un provvedimento ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., l'impugnazione deve essere trattata come opposizione davanti allo stesso Tribunale (favor impugnationis).
  • La Corte di Cassazione può riqualificare un ricorso e disporre la restituzione degli atti al giudice competente per lo svolgimento del procedimento corretto; in tali casi la Cassazione non decide il merito ma ordina il regolare svolgimento del giudizio procedurale.
  • In caso di revoca dell'affidamento il giudice dovrà motivare globalmente, valutando l'intero periodo di esecuzione della misura alternativa e tenendo conto delle relazioni dell'U.E.P.E.; la mera segnalazione di fatti non definitivamente accertati (denunce non ancora giudicate) richiede prudenza motivazionale.
  • La dichiarazione che la pena non è stata espimata "ex tunc" richiede valutazione e quantificazione: se si revoca un beneficio occorre anche stabilire quale parte della misura debba essere considerata come pena effettivamente espiata.
  • La semplice inosservanza minore di prescrizioni (es. mancata risposta al campanello) deve essere bilanciata rispetto ai comportamenti positivi documentati e non costituisce automaticamente prova di allontanamento dalle finalità della misura alternativa.
  • Se il giudice destinatario di un ordine di una Corte di legittimità non ottempera (es. non celebra l'opposizione già disposta), la sentenza della Corte di Cassazione può annullare il provvedimento e disporre la trasmissione degli atti al giudice perché compia quanto ordinato.

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