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Sentenza

Sentenza n. 22/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento del 10 marzo 2025, prot. n. 120356: archiviazione dell’istanza del 4 marzo 2025, prot. n. 110360, volta alla verifica di assoggettabilità a VIA.

Giustizia amministrativa202500656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti rituali previsti dall’art. 84 c.p.a. La decisione non contiene una pronuncia di merito sulla legittimità del provvedimento regionale impugnato. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, mentre il contributo unificato è rimasto a carico della ricorrente.

TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di archiviazione dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA relativa a un progetto di impianto agrivoltaico

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del Direttore dell’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania che aveva disposto l’archiviazione dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, presentata ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato “Buonabitacolo – Galatro 2”, con potenza in immissione pari a 1400 kWac e potenza nominale pari a 1434,24 kWp. Il testo non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, ma dà atto che la domanda cautelare era stata accolta ai fini del riesame. In esecuzione del remand cautelare, l’amministrazione aveva riesaminato la posizione e ribadito la necessità di sottoporre il progetto a VIA. La ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso, con dichiarazione notificata alla controparte, che non si è opposta.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 152/2006

    La disposizione è indicata quale base normativa dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA relativa al progetto agrivoltaico.

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia rituale al ricorso, notificata alla controparte non oppostasi, determina l’estinzione del processo.

  • art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.

    È richiamato tra le disposizioni processuali applicabili, nel contesto della definizione del giudizio.

  • art. 85 c.p.a.

    È richiamato tra le disposizioni processuali applicabili, nel contesto della definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso, quando risulti notificata alle altre parti e non vi sia opposizione, comporta la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell’art. 84 c.p.a., senza che il giudice debba pronunciarsi sul merito dell’impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può compensare integralmente le spese di lite e porre il contributo unificato a carico della parte rinunciante.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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