Cassazione Penale, Ordinanza n. 07837/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma deducendo due censure: un vizio motivazionale sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto in relazione al reato contestato, indicato come ricettazione. La doglianza mirava sostanzialmente a rimettere in discussione la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi erano, oltre che non consentiti in sede di legittimità, manifestamente infondati, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti rispetto a quella già compiuta dai giudici di merito, senza indicare specifici travisamenti decisivi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta infondata nel caso concreto; la decisione non sviluppa un principio applicativo sul merito dell'istituto, ma conferma il rigetto della doglianza in sede di legittimità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o in una diversa ricostruzione dei fatti già scrutinati dal giudice di merito.
- Le censure che attaccano la persuasività, l'adeguatezza o la maggiore o minore attendibilità delle prove sono estranee al sindacato di cassazione, salvo che si deduca un travisamento decisivo e specifico delle emergenze processuali.
- Il vizio motivazionale è scrutinabile in cassazione solo nei limiti consentiti dalla legge e non può essere dedotto per ottenere una diversa lettura del materiale probatorio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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