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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07837/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma deducendo due censure: un vizio motivazionale sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto in relazione al reato contestato, indicato come ricettazione. La doglianza mirava sostanzialmente a rimettere in discussione la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi erano, oltre che non consentiti in sede di legittimità, manifestamente infondati, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti rispetto a quella già compiuta dai giudici di merito, senza indicare specifici travisamenti decisivi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta infondata nel caso concreto; la decisione non sviluppa un principio applicativo sul merito dell'istituto, ma conferma il rigetto della doglianza in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o in una diversa ricostruzione dei fatti già scrutinati dal giudice di merito.
  • Le censure che attaccano la persuasività, l'adeguatezza o la maggiore o minore attendibilità delle prove sono estranee al sindacato di cassazione, salvo che si deduca un travisamento decisivo e specifico delle emergenze processuali.
  • Il vizio motivazionale è scrutinabile in cassazione solo nei limiti consentiti dalla legge e non può essere dedotto per ottenere una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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