Cassazione Civile, Sentenza n. 25610/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva qualificato la registrazione di una sentenza civile (che dichiarava la nullità di clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi in contratti bancari e condannava la banca alla restituzione delle somme) come soggetta a imposta di registro in misura fissa (art. 8, comma 1, lett. e) tariffa). L'Agenzia contestava l'applicazione della misura fissa sostenendo che le somme restituite avessero natura di corrispettivi/operazioni bancarie soggette a IVA e che dovesse quindi applicarsi il principio di alternatività con l'imposta di registro (imposizione proporzionale ai sensi della lett. b)).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato il principio secondo cui i provvedimenti giudiziari che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, anche se comportano condanna alla restituzione di somme e anche quando la nullità riguarda solo singole clausole (art. 1419 c.c.), sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa parte prima del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Ha precisato che tale qualificazione è indipendente dall'eventuale soggezione a IVA delle prestazioni che vengono restituite e che il principio di alternatività con l'IVA (nota II all'art. 8) opera solo nelle ipotesi tassative previste (art. 8, lett. b)) e non può essere esteso al caso di declaratoria di nullità parziale.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Testo unico imposta di registro)
art. 8, comma 1, lett. b) e lett. e); art. 37; nota II all'art. 8
La Corte interpreta l'art. 8 (lett. e) come applicabile anche quando la nullità riguarda singole clausole (art. 1419 c.c.), con conseguente applicazione dell'imposta in misura fissa agli atti che dichiarano nullità/annullamento anche se concondanna alla restituzione. La nota II e il principio di alternatività con l'IVA operano limitatamente ai casi espressamente indicati (lett. b) e non possono essere estesi.
Codice Civile
art. 1419; art. 1418; art. 2033; art. 104 c.p.c. (cumulatività delle azioni); art. 1284; artt. 1362 ss.
L'art. 1419 (nullità parziale) non esclude la rilevanza della declaratoria ai fini della qualificazione fiscale dell'atto: la nullità parziale può dar luogo ad azione di ripetizione dell'indebito (art. 2033) e la sentenza che dichiara nullità parziale con condanna alla restituzione ha la medesima ratio della nullità totale rispetto alla disciplina dell'imposta di registro.
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Testo unico IVA)
art. 26, comma 2; art. 19; art. 25; art. 23; art. 24
La Corte richiama che la dichiarazione di nullità di cessioni/prestazioni non comporta, di per sé, nuova soggezione a IVA delle retrocessioni; le operazioni restitutorie non costituiscono automaticamente cessioni/prestazioni ai fini IVA e quindi non trasformano la natura della pronuncia giudiziale ai fini dell'imposizione di registro.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Norma richiamata in relazione all'esenzione dall'obbligo di versare il contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato: non si applica l'ulteriore importo quando l'impugnazione è respinta e l'Amministrazione è esente mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Una sentenza che dichiara la nullità (anche parziale) di clausole contrattuali e condanna alla restituzione di somme è da considerare, ai fini dell'imposta di registro, un atto soggetto a tassa fissa ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e) della tariffa: la parzialità della nullità non muta la disciplina fiscale.
- Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro (nota II all'art. 8) si applica solo alle ipotesi tassativamente indicate (art. 8, comma 1, lett. b)) e non può essere esteso per trasformare in proporzionale atti qualificati dalla legge come soggetti a tassa fissa a causa della dichiarazione di nullità/annullamento.
- La restituzione di somme dovuta in forza di una declaratoria di nullità non costituisce, di per sé, una nuova cessione di beni o prestazione di servizi ai fini IVA; quindi la rilevanza IVA delle somme restituite non determina automaticamente la soggettazione a imposta di registro proporzionale.
- Il conciliarsi di azione di nullità (art. 1419 c.c.) e azione di ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.) non impedisce che il provvedimento giudiziale sia qualificato come pronuncia di nullità rilevante ai fini della tassazione in misura fissa.
- In caso di pronuncia giudiziale con duplice oggetto (nullità e condanna alla restituzione) prevale la qualificazione normativa prevista per gli atti che dichiarano nullità/annullamento (tassazione in misura fissa), salvo che il caso non rientri espressamente nelle ipotesi agevolate o alternative previste dalla norma.
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