Sentenza del 25/01/2022 n. 316 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Conformità all'originale di un documento prodotto in copia - Contestazione - Specificità - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla efficacia probatoria di copie e estratti su supporto analogico di documenti informatici: se tali copie siano equiparabili all'originale e quale sia il livello di specificità richiesto per contestarne la conformità. La Corte ha affrontato la questione della validità probatoria delle copie conformi alle regole tecniche vigenti e dei requisiti della contestazione della loro conformità all'originale.
La decisione
La Corte suprema (sez. II, sent. 30/10/2018 n. 27633) ha affermato che le copie e gli estratti su supporto analogico conformi alle regole tecniche vigenti hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale, a meno che la loro conformità non sia espressamente disconosciuta. Inoltre ha stabilito che la contestazione della conformità non può essere generica o di stile: deve essere chiara e circostanziata, indicando specificamente quale documento si contesta e in quali aspetti si ritiene differisca dall'originale; in mancanza di tale specificità la contestazione è inefficace e la copia conserva il suo valore probatorio.
Norme richiamate
Cass. sez. II, 30 ottobre 2018, n. 27633 (giurisprudenza)
La Corte ha interpretato che le copie conformi alle regole tecniche hanno pari efficacia probatoria dell'originale e che la contestazione della conformità deve essere specifica e circostanziata; le contestazioni generiche sono inefficaci.
Massime di principio
- Le copie e gli estratti su supporto analogico conformi alle regole tecniche vigenti sono presumibilmente equiparati all'originale dal punto di vista probatorio, salvo contestazione espressa e fondata.
- Una contestazione generica della conformità non è sufficiente: va indicato esattamente quale documento si contesta e quali sono gli aspetti (contenuto, datazione, firma, ecc.) ritenuti difformi rispetto all'originale.
- Se si intende rendere inefficace una copia prodotta dall'altra parte, occorre produrre elementi di prova specifici (es. comparazione documentale, perizia, elementi fattuali che mostrino incongruenze) o contestazioni puntuali e circostanziate.
- L'onere di sollevare la contestazione in modo preciso grava sulla parte che ne deduce l'inefficacia: frasi di stile, negazioni generiche o formule onnicomprensive non superano la presunzione di conformità delle copie.
- In pratica, per difendersi da una copia prodotta dall'altro soggetto conviene richiedere tempestivamente l'esibizione dell'originale, proporre CTU o produrre perizia/elementi comparativi che evidenzino le difformità contestate in termini concreti.
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