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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26596/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento, da parte dello Stato, di cambiali agrarie emesse da una cooperativa agricola e avallate da alcuni soci. In primo grado il Ministero era stato condannato al pagamento di una somma a favore del consorzio agrario, creditore portatore dei titoli. La Corte d'appello aveva poi rigettato l'impugnazione ministeriale, ritenendo che la disciplina sull'accollo statale delle garanzie prestate dai soci di cooperative agricole operasse ope legis, senza che fosse necessario un ulteriore atto discrezionale della pubblica amministrazione o la conclusione di una seconda fase istruttoria. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione della normativa di settore sostenendo che l'accollo non fosse automatico ma richiedesse un provvedimento di intermediazione/accertamento costitutivo dell'amministrazione, distinto dal pagamento, e che l'inserimento negli elenchi ministeriali non bastasse a far sorgere il diritto del creditore; con il secondo ha contestato, in relazione a una questione prospettata dal consorzio in via subordinata, la tesi dell'inadempimento colposo dell'amministrazione per mancato pagamento, ma tale censura è stata reputata inammissibile perché rivolta a una questione non decisa in appello e formulata in termini subordinati e condizionati. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che l'assunzione da parte dello Stato delle garanzie prestate dai soci di cooperative agricole si perfeziona ope legis quando ricorrono i requisiti di legge e, nel caso concreto, al momento dell'inserimento dei richiedenti nell'elenco ministeriale, con conseguente liberazione dei garanti originari e subentro dello Stato nel rapporto di garanzia, senza necessità del consenso del creditore né di una valutazione discrezionale successiva. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del Ministero alle spese; è stata esclusa sia la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., sia il raddoppio del contributo unificato per le peculiarità del meccanismo della prenotazione a debito per l'amministrazione statale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando la decisione d'appello favorevole al consorzio creditore. Ha ribadito che l'accollo statale delle garanzie fideiussorie prestate dai soci di cooperative agricole opera per legge e si perfeziona con l'inserimento dei garanti negli elenchi ministeriali, senza bisogno di un ulteriore provvedimento costitutivo o del consenso del creditore. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. Il Ministero è stato condannato alle spese di legittimità; sono state respinte la domanda di responsabilità aggravata e la richiesta di raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    interessi e maggior danno

    richiamato come base della domanda accessoria accolta in primo grado, senza specifica elaborazione interpretativa nella decisione di legittimità

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 1, comma 1-bis, D.L. n. 149/1993

    norma fondante l'assunzione da parte dello Stato delle garanzie prestate dai soci di cooperative agricole; la Corte ribadisce che l'accollo opera ope legis al ricorrere dei requisiti di legge

  • L. n. 237/1993

    richiamata nella disciplina di conversione/modifica del decreto-legge sul regime delle garanzie dei soci di cooperative agricole

  • art. 126, L. n. 388/2000

    richiamato per confermare che la liberazione dei garanti e il subentro dello Stato non dipendono da un autonomo giudizio discrezionale della P.A.

  • D.M. 2 febbraio 1994

    atto attuativo richiamato, ma la Corte afferma che i decreti attuativi non possono limitare o circoscrivere il diritto sorto dalla legge

  • D.M. 1 ottobre 1995

    richiamato nel motivo di ricorso come fonte secondaria della procedura di inserimento negli elenchi

  • D.M. 18 dicembre 1995

    richiamato come atto collegato all'inserimento dei fideiussori nell'elenco ministeriale

  • art. 26 D.L. n. 248/2007

    richiamato dal Ministero a sostegno della tesi della riapertura dei termini e della non automaticità dell'accollo

  • art. 22, comma 2-bis, L. n. 14/2009

    art. 126, comma 3-bis, L. n. 388/2000

    richiamato nel secondo motivo di ricorso nel quadro della disciplina sopravvenuta

  • art. 4, D.M. 2 ottobre 1995

    richiamato nel secondo motivo di ricorso sulla procedura amministrativa

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la Corte ricorda che la condanna presuppone un abuso del processo, cioè una condotta oggettivamente pretestuosa; nel caso concreto la domanda è stata respinta

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato nei confronti dello Stato per il meccanismo della prenotazione a debito

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato quale fonte dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 45 Cost.

    richiamato per la funzione sociale sottesa all'intervento statale nel settore delle cooperative agricole

  • art. 1273 c.c.

    la Corte ribadisce che, nel regime speciale di legge, l'accollo statale libera i garanti senza necessità dell'adesione del creditore, in deroga alla regola generale

Massime di principio

  • Nelle ipotesi in cui una norma speciale preveda l'assunzione da parte dello Stato delle garanzie prestate dai soci di cooperative agricole, il subentro pubblico nel rapporto di garanzia opera ope legis quando risultino integrati i presupposti legali, senza necessità di un atto concessorio discrezionale della pubblica amministrazione.
  • L'inserimento dei richiedenti nell'elenco ministeriale previsto dalla disciplina attuativa segna il perfezionamento dell'accollo speciale e la nascita del diritto alla liberazione dei debitori originari, mentre le fasi successive hanno natura meramente esecutiva o di liquidazione.
  • L'accollo speciale delle garanzie produce la liberazione dei fideiussori originari e il creditore non può più agire nei loro confronti, poiché il rapporto di garanzia si trasferisce allo Stato per effetto diretto della legge.
  • I decreti attuativi e gli adempimenti amministrativi non possono restringere il contenuto del diritto riconosciuto dalla legge primaria, né subordinare a valutazioni discrezionali ulteriori l'effetto liberatorio già prodotto dalla norma.
  • Ai fini dell'accollo speciale è irrilevante il consenso del creditore, trattandosi di disciplina derogatoria rispetto alla regola generale dell'accollo di cui all'art. 1273 c.c.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede una condotta processuale oggettivamente abusiva o pretestuosa, non essendo sufficiente la mera soccombenza.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica secondo il meccanismo ordinario nei confronti delle amministrazioni statali che versano mediante prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoSpese di liteImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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