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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33203/2026 del 09/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

Il ricorrente era stato ammesso il 24 ottobre 2024 all'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione a una pena inflitta per reati in materia di stupefacenti e condotte estorsive maturate nel contesto del traffico illecito. Durante l'esecuzione della misura si rendeva protagonista di ripetuti atti di violenza e minaccia ai danni dell'ex convivente. Sulla base della denuncia della persona offesa, ritenuta attendibile e corroborata da elementi documentali e dichiarativi, tra cui tre video acquisiti, ascoltati e trascritti dalla polizia giudiziaria, il Magistrato di sorveglianza sospendeva provvisoriamente la misura ai sensi dell'art. 51-ter, comma 2, Ord. pen. e disponeva l'accompagnamento in istituto. Con ordinanza del 12 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Firenze revocava l'affidamento in prova, ritenendo il comportamento contrario alla legge e incompatibile con la prosecuzione della misura e formulando una prognosi negativa sull'idoneità del percorso extramurario al recupero sociale del condannato. Il difensore proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, lamentava che il Tribunale avesse recepito la comunicazione di notizia di reato dei Carabinieri e le valutazioni del Magistrato di sorveglianza, travisando il materiale investigativo e omettendo di confrontarsi con le allegazioni e produzioni difensive. Deduceva inoltre l'assenza di motivazione sulla richiesta subordinata di sostituzione dell'affidamento in prova con la detenzione domiciliare per motivi di salute.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto legittima la revoca dell'affidamento in prova ai sensi dell'art. 47, comma 11, Ord. pen., poiché il Tribunale di sorveglianza aveva autonomamente valutato le condotte di violenza e minaccia commesse durante l'esecuzione della misura, reputando credibile la persona offesa e adeguatamente corroborata la sua denuncia. La Corte ha escluso il dedotto travisamento, rilevando che esso mirava a ottenere una rivalutazione nel merito delle risultanze investigative, non consentita in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia congrua e logica. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato il rigetto della richiesta subordinata di detenzione domiciliare: la documentazione sanitaria relativa alla patologia asmatica era risalente e inattuale e il giudizio sulla pericolosità soggettiva e sull'incapacità di rispettare le prescrizioni escludeva i presupposti per la prosecuzione della pena in qualsiasi forma alternativa. La Corte ha richiamato anche il principio secondo cui il Tribunale di sorveglianza valuta autonomamente la rilevanza delle condotte penalmente rilevanti commesse durante la misura, con il solo limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della mancata commissione da parte dell'interessato.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 11, Ord. pen.

    L'affidamento in prova deve essere revocato quando il beneficiario tenga un comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni imposte, incompatibile con la prosecuzione della prova.

  • art. 51-ter, comma 2, Ord. pen.

    Richiamato quale fondamento della sospensione provvisoria della misura alternativa e dell'accompagnamento in istituto da parte del Magistrato di sorveglianza.

  • art. 52 D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni

    Richiamato nella clausola relativa all'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • sentenza della Corte costituzionale n. 343 del 1987

    Ha rimesso alla valutazione discrezionale del Tribunale di sorveglianza la determinazione, dopo la revoca, del periodo di pena residua da espiare, considerando la durata delle limitazioni subite e il comportamento soggettivo e oggettivo durante l'esperimento.

Massime di principio

  • Ai fini della revoca dell'affidamento in prova, il comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni è rilevante quando risulti incompatibile con la prosecuzione della prova e impedisca una prognosi positiva sull'idoneità della misura al recupero sociale del condannato.
  • Nel procedimento di revoca di una misura alternativa, il Tribunale di sorveglianza valuta autonomamente la rilevanza delle condotte penalmente rilevanti commesse durante l'esecuzione della pena; tale valutazione incontra il solo limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della mancata commissione da parte dell'interessato.
  • In sede di ricorso per cassazione non è consentita una rilettura delle risultanze investigative o una diversa valutazione degli elementi di fatto quando la motivazione del giudice di sorveglianza sia congrua, logicamente coerente e conforme ai dati esaminati.
  • La credibilità della persona offesa, quando sia corroborata da elementi estrinseci documentali e dichiarativi puntualmente valutati dal giudice, può fondare il giudizio di incompatibilità della condotta con la prosecuzione dell'affidamento in prova.
  • Il giudizio di pericolosità soggettiva e di incapacità del condannato di conformarsi alle prescrizioni dell'affidamento in prova può giustificare il rigetto della richiesta subordinata di altra misura alternativa, qualora il giudice accerti il venir meno dei presupposti per qualsiasi prosecuzione extramuraria della pena.
  • La richiesta di detenzione domiciliare fondata su ragioni di salute deve essere valutata sulla base di documentazione sanitaria attuale e idonea; documentazione risalente e inattuale non impone una diversa conclusione.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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