Cassazione Penale, Sentenza n. 41853/2023 del 16/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione lamentando insufficiente motivazione in relazione alla doglianza sollevata in appello circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In appello era stato chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche, in particolare per l'atteggiamento collaborativo dell'imputato (indicazione del luogo di custodia dello stupefacente). In cassazione si censura il mancato esame delle ragioni a sostegno della concessione delle attenuanti e la presunta omissione di motivazione sul diniego.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità del motivo di impugnazione. Ha ritenuto che il motivo di appello non avesse contestato specificamente le ragioni addotte dal giudice di primo grado, che aveva spiegato perché la confessione/collaborazione non meritasse valore premiale (confessione avvenuta solo all'evidenza di prove univoche). Poiché la questione non era stata trattata con specificità in appello, la doglianza non poteva essere riesaminata in sede di legittimità e la pronuncia di primo grado ha acquisito efficacia di giudicato su quel punto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 73, comma 1
Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (illecito in materia di stupefacenti). Nel giudizio di merito la fattispecie è stata riqualificata nella ipotesi lieve, con conseguente rideterminazione della pena.
Codice Penale, art. 133
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha rilevato che per ottenere tale beneficio occorre un'apprezzabile valutazione positiva degli elementi indicati dall'imputato e che, se il giudice di prime cure ha motivato il diniego (ad es. confessione priva di valore premiale perché resa solo all'evidenza delle prove), l'appellante deve specificamente confutare tale valutazione per non incorrere nell'inammissibilità.
Massime di principio
- In appello occorre formulare motivi specifici e argomentati che contrastino espressamente le ragioni poste dal giudice di primo grado: la mera riproposizione generica della circostanza non è sufficiente.
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario non solo dichiarare fatti favorevoli (es. collaborazione), ma anche spiegare perché il giudice di primo grado abbia errato nella loro valutazione e fornire elementi nuovi o una ricostruzione critica degli elementi già acquisiti.
- Se una questione di fatto o di diritto non viene specificamente devoluta al giudice d'appello con motivo di impugnazione, essa acquista efficacia di giudicato e non può più essere esaminata in sede di legittimità.
- La difesa deve porre particolare cura nella redazione dei motivi d'appello: la genericità può determinare l'inammissibilità del ricorso in cassazione e l'obbligo di rifondere le spese processuali e sanzioni accessorie (es. cassa delle ammende).
- Quando si lamenta omissione di motivazione, indicare puntualmente le parti della motivazione impugnata e fornire argomentazioni precise per confutarle aumenta le probabilità di ammissione del motivo in sede di legittimità.
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