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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20527/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. Il ricorso denunciava, in apparenza, violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato e sulla sussistenza dell'elemento psicologico, sostenendo in sostanza che la condotta non integrasse evasione perché l'allontanamento sarebbe stato coperto da autorizzazioni e quindi legittimato. Ha inoltre censurato il trattamento sanzionatorio, deducendo l'eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, e che i motivi sulla pena fossero generici e privi di specifiche censure alla motivazione della decisione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le doglianze sulla configurabilità del reato di evasione e sul dolo erano solo formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, ma sostanzialmente dirette a una nuova valutazione delle risultanze probatorie, già esaminate in modo non illogico dai giudici di merito, i quali avevano escluso la sussistenza di autorizzazioni idonee a legittimare l'allontanamento. Ha inoltre ritenuto generici i motivi relativi alla pena e al diniego delle attenuanti generiche, perché meramente assertivi e non confrontati con la motivazione del giudice di merito, che aveva valorizzato i precedenti dell'imputato e il giudizio di pericolosità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È la norma incriminatrice contestata; la Corte conferma la condanna per evasione ritenendo integrata la condotta di allontanamento non autorizzato dal regime legittimante.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non è ammissibile quando si risolve, nella sostanza, nella richiesta di una nuova valutazione del fatto e delle prove già scrutinati in modo non manifestamente illogico dai giudici di merito.
  • In materia di evasione, l'esistenza di un'autorizzazione all'allontanamento deve essere effettiva e idonea a legittimare la condotta: in difetto di tali presupposti, la condotta integra il reato.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; doglianze meramente assertive sono inammissibili.
  • Ai fini della valutazione della pena e delle attenuanti generiche, è legittimo valorizzare i precedenti dell'imputato e l'attualizzazione del giudizio negativo sulla personalità desunta dal fatto per cui si procede.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiOnere della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

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