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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22058/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ha chiesto il rimborso di addizionali provinciali sull'accisa (eccedenze risultanti dalle dichiarazioni di consumo per i periodi d'imposta 2006 e 2007) che non era riuscita a compensare nei periodi successivi a causa della riduzione dei volumi. L'Ufficio ha negato il rimborso per decadenza biennale ex art. 14, comma 2, TUA. Questione centrale: se il termine di decadenza biennale si applica e da quando decorre (dalla generazione dell'eccedenza o dall'ultima dichiarazione/cessazione dell'uso del credito), e se l'abrogazione delle addizionali rende il credito non più riportabile a nuovo e quindi rimborsabile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che il termine di decadenza biennale di cui all'art. 14, comma 2, TUA si applica alle richieste di rimborso, ma il termine decorre non dal momento in cui si è originata l'eccedenza, bensì dall'ultima dichiarazione di consumo in cui sussistono le condizioni per il rimborso (ossia quando il credito non è più utilizzabile mediante riporto a nuovo). L'abrogazione delle addizionali provinciali ha costituito la causa che ha reso non più riportabile il credito e ha quindi fatto sorgere il termine biennale dalla presentazione dell'ultima dichiarazione utile; la domanda presentata il 4 luglio 2011 è stata ritenuta tempestiva perché la condizione per il rimborso si è realizzata nel corso del giudizio e prima della decisione. Spese di lite a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    Stabilisce il termine biennale di decadenza per il rimborso dei pagamenti indebiti; la Corte ha precisato che il termine decorre dal pagamento per i versamenti indebiti e, nel caso di crediti riportati a nuovo, dall'ultima dichiarazione di consumo in cui il credito non è più utilizzabile.

  • art. 56, comma 1, TUA

    Prevede la possibilità di compensazione dell'eccedenza d'imposta; il contribuente aveva invocato in subordine la compensazione del credito ex art. 56.

  • art. 6, comma 2, d.l. 28 novembre 1988, n. 511 (addizionali provinciali)

    Istituiva le addizionali provinciali oggetto del contendere; la successiva abrogazione di tali addizionali ha impedito il riporto a nuovo dei crediti riferiti a dette addizionali e ha reso quindi plausibile la richiesta di rimborso.

  • art. 4, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16

    Ha disposto l'abrogazione delle addizionali provinciali con efficacia dal 1° aprile 2012; tale abrogazione ha determinato la cessazione della possibilità di riportare i crediti e ha fatto decorrere il termine biennale dalla presentazione dell'ultima dichiarazione utile.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (rimborso anomalo)

    Norma di chiusura sul rimborso di versamenti indebiti entro due anni; la Corte ha richiamato la corrispondenza tra termini per il rimborso anomalo e la disciplina delle accise in tema di decadenza.

  • art. 26, comma 13, TUA

    Prevede che le somme versate in eccedenza siano detratte dai successivi versamenti di acconto (meccanismo di riporto/compensazione interno); la Corte ha sottolineato che finché il credito è utilizzabile con tale meccanismo non può considerarsi indebito e rimborsabile.

  • principi del diritto dell'Unione (corte di giustizia UE: principi di equivalenza ed effettività)

    La Corte ha ritenuto che il diritto UE non osti all'applicazione del regime nazionale purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività; non esistono norme UE armonizzate che impongano un regime diverso per il rimborso di tributi di questo tipo.

Massime di principio

  • Il termine biennale di decadenza per il rimborso delle imposte sui consumi (accise e relative addizionali) si applica, ma decorre dall'ultima dichiarazione di consumo in cui il credito non può più essere utilizzato mediante riporto a nuovo (es. perché l'addizionale è stata abrogata o il rapporto fiscale è cessato).
  • Finché l'eccedenza d'imposta è utilizzabile tramite compensazione o riporto in dichiarazione successiva, non può considerarsi pagamento 'indebito' ai fini del rimborso: il contribuente deve prima verificare l'impossibilità di utilizzare il credito.
  • L'abrogazione di una componente tributaria che rende impossibile il riporto a nuovo costituisce evento che determina il diritto al rimborso e fa decorrere il termine di decadenza dall'ultima dichiarazione utile precedente l'abrogazione.
  • Una istanza di rimborso presentata prima che si realizzi la condizione che legittima il rimborso (es. abrogazione intervenuta successivamente) non è automaticamente irricevibile: se la condizione si realizza prima della decisione giudiziale, la domanda può essere considerata tempestiva.
  • Nel valutare richieste di rimborso di crediti derivanti da accise va fatta distinzione tra versamenti indebiti (termine decorrente dal pagamento) e crediti 'da dichiarazione' o da riporto (termine decorrente dall'ultima dichiarazione utile).
  • Le amministrazioni devono valutare se il credito sia effettivamente utilizzabile attraverso il meccanismo interno di compensazione prima di opporre la decadenza; in caso di abrogazione normativa che interrompe tale meccanismo, il contribuente ha una via al rimborso entro i termini stabiliti.

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