Cassazione Penale, Sentenza n. 10859/2025 del 18/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 388 c.p. (riqualificato come tentata truffa): 1) denunzia di violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. in ordine alla riqualificazione del fatto; 2) censura sull'inidoneità della querela sottoscritta da Alberto Gazzé a fondare la procedibilità in relazione alle condotte poste in essere anche nei confronti delle due società (difetto di querela); 3) contestazione dell'insussistenza degli elementi del reato di cui all'art. 388 c.p.; dopo il giudizio di legittimità intervenuto (sentenza rescindente) e il rinvio limitato, in sede rescissoria il Barisi ha nuovamente dedotto nullità del dispositivo per violazione dell'art. 546 c.p.p., carenza nella determinazione della pena (art. 133 c.p.) e violazione degli artt. 125, comma 3 e 546 c.p.p. per incompletezza del dispositivo; rilevava inoltre l'utilizzo, ai fini decisori, di un atto acquisito al di fuori del contraddittorio (art. 526 c.p.p.) e la mancata prova rigorosa della conoscenza dell'intimazione da parte del debitore (art. 388 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto agli effetti penali perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione (artt. 157, 160, 161 c.p.p.), ma ha confermato le statuizioni civili. La Corte ha ritenuto non manifestamente inammissibile il ricorso su molte questioni dedotte, ha ammesso la produzione del precetto in sede rescissoria (la difesa aveva partecipato al contraddittorio senza eccezioni formali) e ha ritenuto sufficiente la presumibile conoscenza dell'intimazione da parte dell'imputato in presenza della notifica alla sorella convivente; ha inoltre precisato che la declaratoria delle cause di non punibilità (prescrizione) va pronunciata immediatamente quando non richieda accertamenti ulteriori.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata: la Corte ha esaminato i requisiti del reato di cui all'art. 388 c.p. (intimazione precisa e prova della conoscenza da parte del debitore) e ha ritenuto che, sul piano probatorio, la notifica del precetto alla sorella convivente legittima la presunzione della conoscenza, salvo allegazioni concrete contrarie dell'imputato.
art. 521 e 522 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla riqualificazione del fatto: la Corte ha ritenuto infonduto il primo motivo originario relativo alla riqualificazione.
art. 546, comma 3, cod. proc. pen.
Dedotta nullità del dispositivo per 'conferma' di una sentenza in parte cassata: la Corte ha ritenuto che la formulazione poteva creare confusione ma che l'omissione relativa alla determinazione della pena fosse insanabile in quel suo profilo; tuttavia la causa estintiva per prescrizione ha reso necessario l'annullamento senza rinvio.
art. 125, comma 3 e art. 546, comma 1, n. 2, cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla adeguatezza della decisione e alla completezza del dispositivo; la Corte ha evidenziato l'obbligo di motivare la determinazione della pena e che l'omissione è rilevante.
Richiamato dal ricorrente per censurare la mancanza di riferimento ai criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto l'omissione non emendabile ma la prescrizione ha determinato l'annullamento senza rinvio.
art. 526, comma 1, cod. proc. pen.
Dedotto errore per utilizzo di atto acquisito fuori dal contraddittorio: la Cassazione ha ritenuto che il precetto era stato prodotto con conclusioni scritte e che la difesa aveva partecipato al contraddittorio senza sollevare eccezioni, rendendo utilizzabile il documento.
artt. 157, 160, 161 cod. proc. pen.
Norme sui termini di prescrizione e sulle sospensioni: la Corte ha valutato i termini e le sospensioni pertinenti e ha concluso che il reato è estinto per prescrizione.
Principio dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità: la Corte ha ribadito che la causa estintiva (prescrizione) deve essere dichiarata immediatamente quando non necessita di accertamenti specifici.
Richiamato in relazione alla verifica della fondatezza del ricorso ai fini dell'azione civile: la Corte ha sottolineato che, anche in caso di annullamento per prescrizione, va valutata la fondatezza della domanda civile formulata nel processo penale.
art. 568, comma 4 cod. proc. pen. (richiami giurisprudenziali costituzionali)
La sentenza cita l'illegittimità costituzionale di taluni profili della disciplina ma conferma che, nel caso concreto, non è stata compressa la difesa; la declaratoria di prescrizione resta operativa anche in presenza di nullità processuali assolute non incidenti sulla pronuncia immediata della causa estintiva.
Massime di principio
- La prescrizione, se il suo accertamento non richiede ulteriori indagini, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza penale: il giudice di legittimità deve dichiararla d'ufficio se emergente dagli atti.
- Le statuizioni civili possono essere confermate anche se la sentenza penale è annullata per prescrizione; l'azione civile nel processo penale conserva autonomia da essa.
- La produzione di documenti in sede rescissoria o in udienza integrativa è utilizzabile se la parte avversaria ha partecipato al contraddittorio o non ha tempestivamente eccepito la loro utilizzabilità.
- Per il delitto richiamato (art. 388 c.p.) non è richiesta la conoscenza legale formale dell'intimazione, ma la prova che il debitore ne sia effettivamente venuto a conoscenza; la notifica ad un convivente 'capace' può legittimare la presunzione che l'imputato ne sia stato informato, salvo allegazioni concrete contrarie.
- Errori o omissioni nel dispositivo relativi alla determinazione della pena sono rilevanti e, in presenza di annullamento parziale/precedente, la Corte deve riconsiderare la sanzione; tali omissioni possono rendere la decisione insanabile se non integrate.
- Un ricorso non può essere considerato inammissibile per manifesta infondatezza se solleva questioni non manifestamente pretestuose o già pacificamente censurate dalla giurisprudenza; il giudice di legittimità verifica la fondatezza dei motivi anche in funzione dell'azione civile.
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