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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11211/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il detenuto Rosario Grasso aveva ottenuto in sede di magistratura di sorveglianza l'autorizzazione per acquistare e usare, a proprie spese, una borsa frigorifero rigida per conservare cibi freschi e surgelati in cella; l'Amministrazione penitenziaria consentiva invece solo borse termiche morbide con tavolette refrigeranti custodite nel frigorifero della sezione. Il Ministero della Giustizia ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva accolto il reclamo del detenuto, deducendo violazione di legge (in particolare artt. 35-bis, comma 3 e 69, comma 6, lett. b), ord. pen.) e il fatto che la materia rientra nella discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione. Il ricorrente ha sostenuto inoltre che non vi sono riscontri specialistici che dimostrino un pregiudizio per la salute derivante dall'uso delle borse morbide, che l'ordinamento non prevede l'obbligo di fornire borse frigorifero e che gli oggetti rigidi possono creare rischi di sicurezza (uso come corpo contundente).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Ministero della Giustizia, annullando senza rinvio sia l'ordinanza impugnata del Tribunale di sorveglianza sia l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza. La Corte ha richiamato precedenti di legittimità secondo i quali la direzione dell'istituto può legittimamente negare l'uso di frigoriferi o di soluzioni diverse da quelle organizzative predisposte (borse termiche con mattonelle refrigeranti). Ha ritenuto che il reclamo giurisdizionale tutela solo situazioni soggettive colpite da un pregiudizio concreto e attuale; nel caso di specie non è stato dimostrato un'effettiva violazione del diritto alla sana alimentazione, dato che l'Amministrazione può garantire la salubrità dei cibi mediante la tempestiva sostituzione delle mattonelle refrigeranti. Inoltre la Corte ha censurato l'intervento giurisdizionale che aveva sostituito una scelta organizzativa riservata alla direzione dell'istituto, senza che emergesse un grave pregiudizio per la salute del detenuto.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    Regime detentivo differenziato cui è sottoposto il detenuto; disciplina le limitazioni e le modalità di trattamento che giustificano particolari misure di ordine e sicurezza, rilevante per valutare la compatibilità di autorizzazioni all'uso di beni nella cella

  • art. 35-bis ord. pen.

    Norma che disciplina il reclamo giurisdizionale contro atti dell'Amministrazione penitenziaria: il rimedio è finalizzato a tutelare situazioni soggettive colpite da pregiudizio concreto e attuale, non meri interessi organizzativi

  • art. 69, comma 6, lett. b) ord. pen.

    Prevede il reclamo al Tribunale di sorveglianza contro atti dell'Amministrazione; la sua interpretazione è stata richiamata per fissare i confini del sindacato giurisdizionale sulle scelte organizzative interne all'istituto

Massime di principio

  • La magistratura di sorveglianza può intervenire solo se è provato un pregiudizio concreto e attuale a un diritto fondamentale del detenuto (es. salute); la mera preferenza per una diversa soluzione organizzativa non basta.
  • Le scelte sull'organizzazione interna e sulla gestione di mezzi/beni nelle sezioni detentive rientrano nella discrezionalità della direzione dell'istituto e sono sindacabili dal giudice solo in caso di grave illogicità, incongruenza o lesione effettiva di diritti.
  • Per ottenere autorizzazioni di eccezione (es. borsa frigorifero rigida) il detenuto deve fornire elementi probanti che dimostrino l'inefficacia delle misure amministrative adottate e il rischio concreto per la salute; pareri sanitari specialistici aumentano le probabilità di successo.
  • Motivi di sicurezza (possibile uso dell'oggetto come arma) sono valutazioni legittime dell'Amministrazione e possono giustificare divieti, salvo che il detenuto dimostri che tali rischi non sussistono o possono essere neutralizzati con misure organizzative alternative.
  • Il giudice non deve sostituirsi all'Amministrazione nella scelta del miglior assetto organizzativo dell'istituto: può annullare provvedimenti amministrativi solo se emerge una violazione rilevante dei diritti del detenuto o evidente irragionevolezza.

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