Sentenza n. 543/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso e all'assunzione di un lavoratore straniero per asserita incapacità reddituale della datrice di lavoro, nonché il successivo provvedimento di conferma della revoca
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 22 ottobre 2024, con cui era stato revocato il nulla osta già rilasciato il 2 gennaio 2024 per l'ingresso e l'assunzione di un lavoratore straniero, deducendo in particolare il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta incapacità reddituale della datrice di lavoro. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni. A seguito dell'accoglimento della domanda cautelare, il TAR ha ordinato alla Prefettura di riaprire il procedimento, acquisire l'eventuale documentazione integrativa necessaria, rivalutare la sussistenza del requisito reddituale e concludere con un provvedimento espresso e congruamente motivato. La Prefettura ha quindi adottato un nuovo provvedimento negativo il 29 aprile 2025, confermando la revoca per mancata capacità reddituale della società al momento della presentazione della domanda. Tale atto è stato impugnato con motivi aggiunti. Successivamente, l'Amministrazione ha annullato d'ufficio il provvedimento gravato, ha rilasciato nuovamente il nulla osta e il permesso di soggiorno al lavoratore, determinando il venir meno dell'interesse alla decisione. La ricorrente ha pertanto dichiarato di rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese, e l'Amministrazione ha aderito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. L'interesse all'annullamento è venuto meno perché l'Amministrazione ha annullato d'ufficio il provvedimento contestato e ha successivamente rilasciato il nulla osta e il permesso di soggiorno in favore del lavoratore. Non vi è stata quindi una decisione di merito sulla legittimità della revoca o sulla fondatezza delle censure relative alla motivazione e al requisito reddituale. Le spese di lite sono state compensate, conformemente alla richiesta concorde delle parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenienza dell'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato e del rilascio del titolo richiesto determina il venir meno dell'interesse alla decisione e comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è pronunciata in forma semplificata, come indicato nell'epigrafe, in ragione della definizione della controversia sulla base della sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione annulla d'ufficio il provvedimento impugnato e adotta un nuovo atto favorevole che soddisfa l'interesse sostanziale del ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito.
- La sopravvenuta adozione del provvedimento favorevole e il rilascio del titolo amministrativo richiesto possono determinare l'improcedibilità anche dei motivi aggiunti proposti contro il successivo provvedimento negativo, se l'interesse all'annullamento è integralmente soddisfatto.
- In presenza di una concorde richiesta delle parti, la sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata con compensazione delle spese di lite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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