Sentenza n. 3191/2026 - Milano, Sezione 4
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 158/2025 del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza di condanna del Ministero al riconoscimento, mediante carta elettronica, di somme dovute per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero debitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle complessivamente Euro 3.000,00, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con riferimento agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025. Ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese. Nel corso della camera di consiglio il Collegio ha rilevato d'ufficio possibili profili di inammissibilità, connessi al mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il titolo esecutivo era stato notificato agli indirizzi PEC di uffici scolastici provinciali e della Direzione regionale, anziché all'indirizzo PEC del Ministero risultante dal Registro delle PP.AA. La ricorrente aveva inoltre notificato il titolo presso l'Avvocatura dello Stato, ma tale notificazione è stata ritenuta inidonea a far decorrere il termine sostanziale previsto dalla legge.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza avente ad oggetto obbligazioni pecuniarie il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, poiché l'ottemperanza costituisce, in tale ipotesi, uno strumento alternativo all'esecuzione forzata. Il termine decorre soltanto dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione effettivamente debitrice, presso il domicilio digitale individuato secondo le regole sui pubblici elenchi. Poiché il Ministero aveva indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA., la notificazione effettuata presso indirizzi PEC di articolazioni territoriali del Ministero non era idonea. Neppure la notificazione presso l'Avvocatura dello Stato poteva sostituire quella presso la sede reale dell'amministrazione, essendo il domicilio dell'Avvocatura rilevante per le finalità processuali della rappresentanza e difesa dello Stato, ma non per l'effetto sostanziale di far decorrere il termine dilatorio. Di conseguenza, il termine di 120 giorni non era iniziato a decorrere e l'azione di ottemperanza era stata proposta prematuramente. Le spese sono state compensate in ragione della difesa di mero stile dell'amministrazione resistente.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza relativo a un giudicato che impone il pagamento di somme di denaro, anche quando l'adempimento debba avvenire mediante assegnazione di moneta elettronica. La notificazione deve essere effettuata all'amministrazione debitrice presso la sua sede reale e il termine non decorre da notificazioni indirizzate ad articolazioni territoriali diverse dal soggetto condannato.
art. 16-ter d.lgs. n. 179/2012
a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile estragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia
Per le notificazioni degli atti giudiziari occorre utilizzare il domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi normativamente indicati. Il Registro IPA può essere utilizzato nei limiti previsti dal comma 1-ter, ossia quando l'amministrazione non abbia indicato il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA.
art. 16-ter, comma 1-ter, d.lgs. n. 179/2012
in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile estragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato
L'indirizzo del Registro IPA è utilizzabile per la notificazione alla pubblica amministrazione soltanto quando l'amministrazione non abbia comunicato un domicilio digitale nel Registro delle PP.AA.; in caso contrario deve essere utilizzato l'indirizzo presente in quest'ultimo registro.
art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994
la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
La disposizione rinvia alle modalità di individuazione del domicilio digitale previste dall'art. 16-ter, comma 1-ter, e non equipara autonomamente il Registro IPA agli altri pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni amministrative.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente oggetto della sentenza di cui si chiedeva l'esecuzione.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di un giudicato recante una condanna al pagamento di somme di denaro, poiché tale giudizio costituisce uno strumento alternativo all'esecuzione forzata.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione, il termine di 120 giorni decorre soltanto dalla valida notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione effettivamente condannata e debitrice.
- Quando l'amministrazione destinataria della condanna ha indicato un domicilio digitale nel Registro delle PP.AA., la notificazione del titolo esecutivo deve essere effettuata a tale indirizzo; la notificazione presso indirizzi PEC di articolazioni territoriali dell'amministrazione non fa decorrere il termine dilatorio se tali articolazioni non sono il soggetto obbligato in base al titolo.
- Il domicilio digitale dell'Avvocatura dello Stato è idoneo alle notificazioni con effetti processuali relativi alla rappresentanza e difesa dello Stato, ma non sostituisce la notificazione presso la sede reale dell'amministrazione debitrice ai fini sostanziali dell'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- Il Registro IPA può essere utilizzato per notificare atti giudiziari a una pubblica amministrazione soltanto quando l'amministrazione non abbia indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA.; in presenza di tale indicazione, prevale l'indirizzo risultante dal Registro delle PP.AA.
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