Sentenza n. 3681/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 21781/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana fondato su possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica; in appello, sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana, motivato con il richiamo ad elementi informativi dai quali emergevano possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo legittimo il ricorso a informazioni riservate provenienti dagli organismi preposti alla sicurezza dello Stato e sufficiente una motivazione non analitica, calibrata sulle esigenze di segretezza. In appello sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, il travisamento dei fatti e il difetto di motivazione. L'appellante ha sostenuto che il sospetto, riferito al 2015, avrebbe dovuto essere nuovamente verificato dal Ministero al momento della decisione del 2018 e, a maggior ragione, nel corso del giudizio, considerato il tempo trascorso, la propria condotta irreprensibile e l'assenza di informazioni sulla fondatezza e sull'attualità del sospetto. Ha inoltre contestato la mancata completa conoscibilità degli elementi posti a fondamento del diniego e lamentato che, diversamente opinando, si riconoscerebbe agli organismi di sicurezza un potere arbitrario e illimitato.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha qualificato la concessione della cittadinanza come provvedimento discrezionale, subordinato alla sussistenza di un interesse pubblico e alla verifica dell'idoneità morale e civile del richiedente, nonché alla prognosi di stabile integrazione nella comunità nazionale e di compatibilità con l'ordine e la sicurezza dello Stato. Quando il diniego si fonda su ragioni di sicurezza della Repubblica, la valutazione amministrativa è connotata da ampia discrezionalità politico-amministrativa e da criteri precauzionali e cautelativi, sulla base anche di dati riservati degli organismi di sicurezza. In tale contesto l'obbligo di motivazione è attenuato: ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 è sufficiente che il provvedimento renda comprensibile l'iter logico seguito, senza dover indicare tutte le fonti, i fatti accertati e le valutazioni interne, la cui divulgazione potrebbe compromettere le attività investigative. Nel caso concreto il diniego evidenziava la non coincidenza tra interesse pubblico e interesse del richiedente per ragioni inerenti alla sicurezza nazionale; il Collegio ha ritenuto tale motivazione sufficiente e idonea a esprimere una valutazione di pericolo attuale e concreto per la sicurezza dello Stato. Non sono stati ravvisati i dedotti vizi di violazione di legge, travisamento o difetto di motivazione. Nulla sulle spese, poiché il Ministero appellato non si è costituito.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda di concessione della cittadinanza e della contestata valutazione ministeriale; il diniego può fondarsi su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
art. 3 l. 241/1990
Nei dinieghi di cittadinanza fondati sulla sicurezza nazionale, l'obbligo di motivazione è adempiuto quando il provvedimento consente di comprendere l'iter logico della decisione, senza necessità di indicare tutte le fonti e i fatti riservati posti a fondamento della valutazione.
art. 2, comma 1, lett. d), d.m. Interno 10 maggio 1994, n. 415, aggiornato dal d.m. Interno 22 marzo 2022
Gli atti recanti elementi la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali sono sottratti all'accesso in ragione della loro riservatezza.
art. 42, comma 8, l. 124/2007
Quando l'autorità giudiziaria ordina l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, questi sono consegnati al giudice, che ne cura la conservazione riservata e consente alle parti la visione senza estrazione di copia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità dell'appellante e delle altre persone fisiche citate nella decisione.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana è un provvedimento ampiamente discrezionale, subordinato alla valutazione dell'interesse pubblico, dell'integrazione stabile del richiedente nella comunità nazionale e della sua compatibilità con l'ordine e la sicurezza dello Stato.
- Quando il diniego di cittadinanza è fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica, l'amministrazione può utilizzare anche informazioni riservate provenienti dagli organismi preposti alla sicurezza dello Stato e svolgere una valutazione prognostica secondo criteri precauzionali e cautelativi.
- Nei dinieghi di cittadinanza basati su esigenze di sicurezza nazionale, l'obbligo di motivazione è adeguatamente assolto quando il provvedimento consente di comprendere la logica della decisione, senza imporre la divulgazione di tutte le fonti, dei fatti accertati e delle valutazioni interne coperte da esigenze di riservatezza.
- Il giudice amministrativo, nel sindacare il diniego di cittadinanza fondato su informazioni riservate di sicurezza nazionale, verifica la ragionevolezza, l'attualità e la concretezza della valutazione amministrativa, senza sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità competente nelle valutazioni politico-amministrative altamente discrezionali.
- La riservatezza degli atti istruttori relativi alla sicurezza nazionale non esclude il controllo giurisdizionale: i documenti possono essere acquisiti dal giudice con modalità idonee a tutelarne la segretezza, consentendo alle parti la visione senza estrazione di copia quando previsto dal relativo regime di classificazione.
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