Sentenza n. 261/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 476/2024, depositata e resa pubblica il 28.03.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 127/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 04.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 16.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva ordinato l'accredito di euro 2.500,00 sulla Carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 476/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 4 aprile 2024. La sentenza aveva condannato l'amministrazione a riconoscere euro 2.500,00 mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, alle condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva eseguito la prestazione, avendo corrisposto soltanto le spese liquidate nella sentenza. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna a un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito nel titolo. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta dell'interessato; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. Il TAR ha respinto la domanda di astreinte. Pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede l'assenza di manifesta iniquità e di altre ragioni ostative. Nel caso concreto, il Collegio ha valorizzato la nomina del commissario, la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale né di sostentamento del beneficio, destinato alla formazione professionale e di fruizione facoltativa. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 400,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure conseguenti; il comma 4, lett. e), contempla la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere esclusa in presenza di manifesta iniquità o di altre ragioni ostative, valutate in concreto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione di ottemperanza per l'inadempimento dell'amministrazione.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale base dell'avvalimento, da parte del Ministero, delle società SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente.
sentenza del Tribunale di Cagliari n. 476/2024
Costituisce il titolo giudiziale passato in giudicato, da eseguire mediante l'accredito di euro 2.500,00 sulla Carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando una pronuncia esecutiva e passata in giudicato sia stata notificata all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie delle amministrazioni statali.
- In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando i poteri sostitutivi e il termine per il loro esercizio.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano, oltre alla manifesta iniquità, altre ragioni ostative valutate in concreto, tra cui la complessità organizzativa dell'adempimento, il coinvolgimento di più strutture, la serialità eccezionale del contenzioso e la disponibilità di un efficace rimedio sostitutivo mediante commissario ad acta.
- La complessità del procedimento amministrativo e i vincoli organizzativi o finanziari dell'amministrazione possono costituire ragioni ostative all'astreinte, senza escludere l'obbligo dell'amministrazione di dare comunque integrale e tempestiva esecuzione al giudicato.
- Il commissario ad acta, quando individuato in un dipendente già inserito nell'amministrazione debitrice, svolge gratuitamente le funzioni ausiliarie del giudice, salvo diversa previsione non emergente dal provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 299/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 300/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 301/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 303/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 304/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 305/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →