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Sentenza

Sentenza n. 82/2026 - Bari, Sezione 1

per l’esecuzione - del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1347 del 26 giugno 2024, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, notificata, in copia conforme ai fini dell’esecuzione forzata, al Ministero dell’Istruzione e del Merito ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, anche Ufficio III Ambito Territoriale di Bari, in data primo luglio 2024, a mezzo pec; - per l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta; - e per la fissazione della c.d. penalità di mora ex art.114, 4° comma, lett. e) del D. Lgs. n.104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che l’On. T.A.R. Puglia - Sede di Bari riterrà più opportuna.

Giustizia amministrativa202500260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e condannato il Ministero all'attribuzione di un beneficio complessivo di euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo il persistente inadempimento del Ministero e dell'Ufficio scolastico regionale rispetto alla sentenza del Tribunale di Trani, passata in giudicato. La sentenza di cognizione aveva accertato il diritto al beneficio economico della Carta del docente, pari a euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, e aveva condannato il Ministero all'attribuzione della Carta per il valore complessivo di euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione. Il titolo giudiziale era stato notificato all'Amministrazione il 1° luglio 2024 in copia conforme ai fini dell'esecuzione forzata; il giudicato era stato certificato dal Tribunale di Trani il 6 febbraio 2025. Il ricorrente ha inoltre chiesto l'adozione di tutte le misure attuative, compresa la nomina di un commissario ad acta, e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L'Amministrazione non si è costituita e non ha dedotto né provato l'avvenuto adempimento o ragioni giustificative dell'inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il giudizio era stato correttamente proposto per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione. Accertata la persistente mancata esecuzione e in assenza di contestazioni dell'Amministrazione, ha ordinato al Ministero e agli uffici intimati di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Trani entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione o, se anteriore, dalla sua notificazione, mediante il pagamento di tutte le somme riconosciute dal titolo giudiziale. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventuale protrarsi dell'inadempimento oltre il termine assegnato. È stata respinta la domanda accessoria di astreinte, in ossequio alla giurisprudenza della Sezione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario

    Il giudizio di ottemperanza è utilizzabile per ottenere l'attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario; la cognizione resta limitata alla stretta esecuzione del titolo e non può estendersi ad altre domande correlate.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    ha comprovata valenza di cosa giudicata

    La sussistenza del giudicato può essere comprovata mediante la certificazione rilasciata dal giudice che ha pronunciato la sentenza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La domanda di penalità di mora è stata esaminata ma respinta, in conformità alla giurisprudenza della Sezione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    l'azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo

    La notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione il 1° luglio 2024 e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni consentono di procedere all'esecuzione nei confronti della Pubblica Amministrazione.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato dal titolo esecutivo per il riconoscimento degli interessi o della rivalutazione sulle somme spettanti al docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; la cognizione del giudice amministrativo resta limitata alla stretta esecuzione del giudicato e non comprende domande ulteriori, anche se collegate al titolo.
  • Quando l'Amministrazione non dimostra l'avvenuto adempimento né fornisce giustificazioni dell'inerzia, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato, indicando l'obbligo di corrispondere tutte le somme riconosciute dalla sentenza.
  • La nomina del commissario ad acta può essere riservata a una fase successiva, subordinandola alla persistente inottemperanza dell'Amministrazione oltre il termine fissato nella sentenza di ottemperanza.
  • La penalità di mora non consegue automaticamente all'accoglimento dell'azione di ottemperanza, potendo essere negata dal giudice secondo l'orientamento giurisprudenziale della Sezione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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