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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1067/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo aveva dichiarato responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. I motivi di cassazione sono: 1) carenza di motivazione e travisamento della prova (si deduceva che dopo la cessazione formale della carica Cecchini non fosse più referente della gestione societaria e che le prove favorevoli non fossero state considerate); 2) errata applicazione delle norme processuali relative al patteggiamento (si lamenta la mancata pronuncia ex art. 448 c.p.p. e la mancata valutazione della richiesta di patteggiamento nonostante il consenso del PM in fase successiva); 3) errata applicazione della legge penale o difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena (richiamati gli artt. 132, 133, 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo nel suo complesso infondato; alcune censure sono state dichiarate inammissibili come reiterative. La Corte territoriale ha motivato adeguatamente la qualificazione di Cecchini come amministratore di fatto (testimonianze concordi, numerosi fax a firma Cecchini, indicazioni del curatore) e la sussistenza di elementi di distrazione di risorse (merci inviate a società bulgare collegate a Cecchini senza prova di incassi, omissione della contabilità, assenza di giacenze e contabilità dopo il fallimento). Quanto al patteggiamento, la motivazione della Corte d'appello è considerata idonea a spiegare il rigetto (assenza delle condizioni per riconoscere le attenuanti generiche). Anche il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena sono ritenuti fondati e non viziati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento; la sentenza impugnata è confermata nella sostanza.

Norme richiamate

  • art. 216 comma 1 n.2 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)

    La Corte ha interpretato la norma nella parte che punisce la bancarotta fraudolenta documentale come ricompresa nella condotta consistente nell'omessa tenuta della contabilità e nell'impossibilità di ricostruire il patrimonio e i movimenti societari, considerandola integrata dagli elementi probatori raccolti (assenza di libri contabili, assenza di giacenze e documentazione dopo il fallimento).

  • art. 444 codice di procedura penale (patteggiamento)

    La Corte ha ritenuto che la motivazione del rigetto della richiesta di applicazione della pena sia implicitamente e adeguatamente fornita dalla valutazione di merito che escludeva il riconoscimento delle attenuanti generiche e quindi l'idoneità della richiesta di definizione del procedimento.

  • art. 448 comma 1 codice di procedura penale

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla mancata pronuncia sulla richiesta di applicazione della pena; la Corte di legittimità ha trattato la questione collegandola alla disciplina del patteggiamento (art. 444) ritenendo che le ragioni del diniego fossero comunque desumibili dalla motivazione di merito.

  • artt. 132, 133, 62-bis codice penale (determinazione della pena e attenuanti generiche)

    Richiamati dal ricorrente per censurare il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena. La Corte ha ritenuto che il diniego fosse adeguatamente motivato in relazione alla gravità della condotta e alla personalità dell'imputato e che la valutazione del giudice di merito in materia di attenuanti sia insindacabile in Cassazione se sorretta da motivazione priva di vizi logico-giuridici.

  • art. 23 comma 8 d.l. 137/2020, conv. in legge 176/2020

    Norma procedurale richiamata per giustificare la conclusione scritta del Sostituto Procuratore Generale. La Corte registra la conclusione del PG che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti quando la ricostruzione è confermata da due giudici di merito concordi; i motivi che chiedono una rivalutazione integrale della prova sono inammissibili.
  • Nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, l'omessa tenuta della contabilità e l'impossibilità di ricostruire l'attivo aziendale sono elementi decisivi e possono integrare il reato se collegati a distrazioni di beni o a operazioni incongrue senza prova di incasso.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche richiede motivazione, ma non è necessario che il giudice esamini tutte le circostanze favorevoli: è sufficiente che esponga i motivi ritenuti decisivi; tale valutazione è difficilmente sindacabile in Cassazione se logico-giuridicamente corretta.
  • La richiesta di patteggiamento può essere respinta dal giudice se le condizioni sostanziali (es. mancanza di elementi per riconoscere le attenuanti) non lo rendono congruo; il rigetto deve risultare dalla motivazione di merito, anche implicitamente.
  • Argomentazioni reiterative o che sollecitano una diversa valutazione di elementi secondari rispetto a una motivazione congrua sono generalmente dichiarate inammissibili in Cassazione.

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