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Sentenza

Sentenza n. 1105/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 3.10.2024, n. 920.

Giustizia amministrativa202600565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 3 ottobre 2024, n. 920, che aveva riconosciuto la carta del docente per l’anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 3 ottobre 2024, n. 920, che aveva condannato il Ministero ad assegnargli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per l’anno scolastico 2023/2024, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del diritto all’accredito fino al saldo. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni di merito. Il ricorrente ha chiesto l’attuazione del titolo esecutivo; dal testo non risultano ulteriori motivi specifici.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso, rilevando che il Ministero non ha contestato nel merito la pretesa e che è inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ordina al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante emissione della carta intestata al ricorrente e accredito delle somme dovute per le annualità oggetto del ricorso. Per il caso di persistente inottemperanza nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con termine sostitutivo di 30 giorni. In accoglimento della richiesta, applica inoltre una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, sino all’esecuzione da parte dell’amministrazione o, in difetto, all’insediamento del commissario. Condanna il Ministero alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata al ricorrente e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso.

    Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice può ordinare all’amministrazione debitrice di eseguire il giudicato entro il termine fissato nella pronuncia.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Sussistendo richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative, sussistono altresì i presupposti per la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a., che si determina nella misura di € 10,00 (dieci) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato, da calcolarsi assumendo quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza all’Amministrazione debitrice e quale dies ad quem il giorno dell’esecuzione del giudicato da parte della stessa oppure, in difetto, quello dell’insediamento del Commissario ad acta.

    Su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell’ottemperanza può fissare una penalità di mora, determinandone importo e periodo di decorrenza e cessazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine specifico.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, individuando il soggetto incaricato e fissando il termine per l’esecuzione sostitutiva.
  • Su richiesta di parte, in assenza di ragioni ostative, il giudice dell’ottemperanza può disporre una penalità di mora per ogni giorno di ritardo, stabilendone l’importo e il periodo di applicazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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