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Sentenza

Sentenza n. 107/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione della Sentenza del Tribunale di Fermo n. 14/2025 pubbl. il 17/01/2025 RG n. 653/2024 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202500782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza dell'Amministrazione a una sentenza del Giudice del Lavoro passata in giudicato, regolarmente notificata, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme relative agli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. L'Amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha dedotto ragioni ostative alla spettanza o all'azionabilità della pretesa. È stato inoltre richiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, rilevando il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato e ha ordinato all'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione su istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari e avvalendosi, sotto la propria responsabilità, di funzionari delegati e delle strutture amministrative competenti. È stata respinta la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., poiché non sono stati ravvisati particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario è stata ritenuta misura sufficiente a incentivare l'esecuzione. L'Amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La sentenza del Giudice del Lavoro, costituente il titolo da eseguire, aveva riconosciuto al ricorrente il diritto al beneficio previsto da tale disposizione e aveva liquidato le somme dovute.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso in ottemperanza è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione prima della proposizione dell'azione.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    L'indennizzo richiesto nel giudizio di ottemperanza può essere negato quando non ricorrano particolari motivi per dubitare dell'adempimento sollecito e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura acceleratoria sufficiente.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese di lite sono distratte in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    La disciplina della distrazione delle spese prevista dal codice di procedura civile è applicata nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo giudiziale notificato all'Amministrazione, il ricorso è procedibile solo dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, quando tale termine trovi applicazione.
  • L'Amministrazione che non esegue una sentenza passata in giudicato è tenuta a dare integrale attuazione al comando giudiziale, salvo detrarre le somme eventualmente già corrisposte; in mancanza di contestazioni specifiche sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa, l'inottemperanza deve essere dichiarata.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore soltanto dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
  • L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non spetta automaticamente per il ritardo nell'esecuzione del giudicato: può essere negato quando non emergano particolari ragioni per dubitare dell'adempimento sollecito e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura sufficiente allo scopo acceleratorio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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