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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29818/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alla domanda di rimborso del 90% delle imposte versate negli anni 1990-1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, della L. 289/2002. La CTP aveva accolto la domanda, riconoscendo il rimborso per euro 11.796,21. La CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo che la normativa sopravvenuta invocata dall’Amministrazione non incidesse sul diritto al rimborso, ma solo sulla fase esecutiva, e comunque non fosse applicabile ai giudizi in corso in assenza di norme transitorie. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1, comma 665, L. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. 91/2017, convertito in L. 123/2017, sostenendo che la legge sopravvenuta dovesse ridurre al 50% l’ammontare del rimborso anche nel giudizio pendente; 2) violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, per asserita nullità della sentenza per motivazione contraddittoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che lo ius superveniens sui limiti quantitativi delle risorse stanziate per i rimborsi non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel processo, ma soltanto sulla fase esecutiva o di ottemperanza. Ha inoltre chiarito che la motivazione della CTR non era realmente contraddittoria: l’affermazione relativa alla non incidenza della nuova disciplina sui giudizi pendenti va letta nel senso che i limiti quantitativi del procedimento di rimborso non si riflettono sui processi pendenti aventi ad oggetto il diritto al rimborso. L’Agenzia è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. 289/2002

    ex ad 9 comma 17 della I. 289/02

    fonte del diritto al rimborso azionato dalla contribuente per il 90% delle imposte versate negli anni 1990-1992.

  • art. 1, comma 665, L. 190/2014

    art. 1, comma 665 della l. 190/2014 così come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 91/2017

    la modifica sopravvenuta non incide sul diritto al rimborso già azionato in giudizio, ma riguarda i limiti quantitativi della procedura e la fase esecutiva.

  • art. 16-octies d.l. 91/2017 conv. in L. 123/2017

    modificato dall'art. 16 octies del d.l. 91/2017, convertito in l. 123/2017

    introduce limiti quantitativi al procedimento di rimborso, senza incidere sui giudizi pendenti in assenza di norme transitorie.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    in relazione all'art. 360 comma 10 nr. 3 cpc

    norma processuale invocata per denunciare violazione di legge e, nel secondo motivo, per sostenere la nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto infondato il motivo.

  • art. 111 Cost.

    violazione dell'art. 111 Cost

    richiamato come parametro della dedotta censura di motivazione contraddittoria; la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per asserita nullità della sentenza per motivazione; la Corte ha escluso la nullità.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    norma sulla motivazione della sentenza tributaria, richiamata nel secondo motivo; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente e non contraddittoria.

  • art. 380-bis c.p.c.

    ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

    norma richiamata solo per dare atto del procedimento camerale e del contraddittorio regolarmente instaurato.

Massime di principio

  • Le sopravvenienze normative che introducono limiti quantitativi o modalità di erogazione di rimborsi non incidono sul titolo sostanziale del diritto già azionato in giudizio, quando manchino disposizioni transitorie che dispongano diversamente.
  • Se la nuova disciplina interviene sulla gestione delle risorse stanziate o sul procedimento di pagamento, essa rileva di regola nella fase esecutiva o di ottemperanza, non nella fase di accertamento del diritto.
  • Una motivazione non è contraddittoria solo perché contiene affermazioni apparentemente diverse: occorre valutarne il significato complessivo e sistematico, e la sentenza non è nulla se le proposizioni possono essere lette in modo coerente.
  • Nel processo tributario, la censura di motivazione deve misurarsi con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata; non sussiste violazione dell’art. 132 c.p.c. o dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 quando la motivazione consente di comprendere la decisione e il percorso logico seguito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoNullitàOnere della prova

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