Ordinanza n. 349/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot.-OMISSIS-del 5 novembre 2025, con cui la Sovrintendenza Capitolina ha intimato di “riconsegnare l’area archeologica dello Stadio di Domiziano, libera da persone e cose, provvedendo al ripristino dello status quo ante e alla cessazione di ogni attività ad essa collegata (vendita biglietti, sito internet, social network ecc…), entro il termine perentorio di 30 giorni” e negato l’autorizzazione alla realizzazione degli eventi già comunicati dalla -OMISSIS- con nota acquisita al protocollo della Sovrintendenza-OMISSIS- del 21 ottobre 2025; nonché, per quanto occorrer possa, - dell’avviso pubblico “per l’attivazione di una forma speciale di partenariato pubblico-privato (art. 134 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023) avente ad oggetto le attività di gestione, allestimento e manutenzione con finalità di pubblica fruizione e valorizzazione dello Stadio di Domiziano”; - del verbale prot.-OMISSIS-del 16 ottobre 2025 (doc. 3), richiamato nella nota del 5 novembre, nel quale è riportata la graduatoria con i punteggi assegnati dalla Commissione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-. il 2.12.2025 : - del provvedimento prot. -OMISSIS-del 11 novembre 2025, depositato nel presente giudizio in data 27 novembre 2025 e mai comunicato alla ricorrente, con cui la Sovrintendenza Capitolina, ha determinato “di individuare -OMISSIS-., P.Iva e C.F. -OMISSIS- con sede in Firenze, -OMISSIS-, quale partner privato per l’attivazione di una forma speciale di partenariato pubblico-privato avente ad oggetto le attività di gestione, allestimento e manutenzione con finalità di pubblica fruizione e valorizzazione dello Stadio di Domiziano”; NONCHÉ - dell’avviso pubblico “per l’attivazione di una forma speciale di partenariato pubblico privato (art. 134 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023) avente ad oggetto le attività di gestione, allestimento e manutenzione con finalità di pubblica fruizione e valorizzazione dello Stadio di Domiziano” (-OMISSIS-) di cui alla Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale Rep. -OMISSIS- del 30 aprile 2025, prot. -OMISSIS-; - del verbale prot.-OMISSIS-del 16 ottobre 2025, richiamato nella nota del 5 novembre, nel quale è riportata la graduatoria con i punteggi assegnati dalla Commissione; - della nota prot.-OMISSIS-del 5 novembre 2025, con cui la Sovrintendenza Capitolina ha intimato di “riconsegnare l’area archeologica dello Stadio di Domiziano, libera da persone e cose, provvedendo al ripristino dello status quo ante e alla cessazione di ogni attività ad essa collegata (vendita biglietti, sito internet, social network ecc…), entro il termine perentorio di 30 giorni” e negato l’autorizzazione alla realizzazione degli eventi già comunicati dalla -OMISSIS- con nota acquisita al protocollo della Sovrintendenza-OMISSIS- del 21 ottobre 2025; NONCHÉ - per la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato e per il subentro; - per il risarcimento danni in forma specifica, con riserva di agire in separata sede per il risarcimento per equivalente monetario;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota con cui la Sovrintendenza Capitolina ha intimato la riconsegna dell’area archeologica dello Stadio di Domiziano, il ripristino dello status quo ante e la cessazione delle attività, negando inoltre l’autorizzazione a eventi; procedura e successivo provvedimento di individuazione di altro partner privato per il partenariato pubblico-privato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, la nota del 5 novembre 2025, l’avviso pubblico per l’attivazione di una forma speciale di partenariato pubblico-privato avente a oggetto la gestione, l’allestimento e la manutenzione dello Stadio di Domiziano, nonché il verbale della Commissione recante la graduatoria e, con motivi aggiunti, il provvedimento dell’11 novembre 2025 di individuazione di altro partner privato. Ha inoltre chiesto, ove stipulato, la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e il risarcimento in forma specifica. Le contestazioni riguardavano anche la legittimità e la fattibilità del ricorso a una forma speciale di partenariato pubblico-privato per l’area archeologica con operatori diversi dalla ricorrente. La ricorrente contestava altresì la cessazione della propria permanenza nell’area e il diniego di autorizzazione agli eventi già comunicati.
La decisione
Il TAR ha respinto la nuova istanza cautelare per carenza del fumus boni iuris, richiamando integralmente le ragioni già esposte nella precedente ordinanza cautelare n. 6859/2025, non appellata. Il Collegio ha ritenuto che la ricorrente non disponesse più di un titolo per permanere nell’area archeologica, poiché erano cessati i presupposti della proroga tecnica precedentemente disposta in suo favore, in conseguenza dell’individuazione, con provvedimento dell’11 novembre 2025, di altra società quale partner privato. Le censure contro tale provvedimento sono state ritenute prima facie infondate; in particolare, la ricorrente aveva partecipato alla procedura e aveva impugnato l’avviso soltanto dopo il suo esito, mentre una parte significativa delle contestazioni mirava a negare la stessa possibilità di attivare il partenariato con operatori diversi dalla ricorrente. L’istanza cautelare è stata quindi respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris.
art. 134, comma 2, d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’avviso pubblico per l’attivazione di una forma speciale di partenariato pubblico-privato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda deve essere respinta quando, alla luce degli atti disponibili e delle precedenti valutazioni non appellate, manchi prima facie il fumus boni iuris delle censure dedotte.
- La proroga tecnica che consente a un operatore di permanere nella gestione di un bene o servizio pubblico può cessare quando l’amministrazione individua il nuovo partner privato nell’ambito della procedura destinata a sostituire il precedente assetto, con conseguente venir meno del titolo di permanenza dell’operatore uscente.
- La partecipazione a una procedura e la successiva impugnazione dell’avviso soltanto all’esito della selezione incidono sulla valutazione cautelare delle censure dirette a contestare in radice la possibilità di attivare la procedura con operatori diversi dal partecipante ricorrente.
- La contestazione cautelare di un provvedimento di individuazione di un partner privato non presenta fumus quando le censure risultino prima facie infondate e siano principalmente dirette a escludere la possibilità stessa di utilizzare il partenariato pubblico-privato con operatori diversi dal ricorrente.
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