Cassazione Penale, Sentenza n. 29685/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di due immobili ritenuti frutto di intestazione fittizia operata da Ezio Vittalini in favore dei figli e della moglie al fine di eludere misure di prevenzione. Denunciano violazione di legge perché, a loro dire, mancavano i requisiti per il fumus del reato ex art. 512‑bis c.p.: i beni sarebbero di provenienza lecita (donazioni e successione datate 1977 e 1994) e non vi sarebbe correlazione temporale con il periodo di pericolosità (le condotte contestate riguardano il 2014‑2015). Hanno altresì evidenziato contrasto giurisprudenziale sulla necessità che i beni siano suscettibili di confisca di prevenzione e chiesto la rimessione alle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché le censure costituivano un'irrituale impugnazione del principio di diritto affermato nella sentenza rescindente (sentenza n. 1016/2021) senza colpire il provvedimento del giudice del rinvio, il quale si era conformato a quel principio. La Corte ha richiamato il principio per cui, ai fini dell'integrazione dell'art. 512‑bis c.p., il nucleo della fattispecie è la finalità elusiva del trasferimento e che il giudice del rinvio è vincolato alla pronuncia della Corte di cassazione su questioni di diritto già decise. L'ordinanza del Tribunale di Como era ritenuta conforme a tale indirizzo essendosi basata su elementi sintomatici della finalità elusiva (es. tempistica delle donazioni successive al primo sequestro e contestuali al rinvio a giudizio; utilizzo dei conti dal 2015 a fini familiari con scarse movimentazioni precedenti). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 512‑bis cod. pen.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che il fulcro del reato è la finalità elusiva dell'atto traslativo (intestazione fittizia) e non la tipologia o la provenienza illecita del bene; per il fumus è necessario cogliere il dolo specifico tramite ulteriori indici sintomatici della finalità elusiva, anche in assenza di previa confisca di prevenzione
principio di vincolo del giudice del rinvio (giurisprudenza della Corte di cassazione)
richiamate Sez. 2, n. 25722 del 28/03/2017 (Antinoro) e altra giurisprudenza indicata nella sentenza
Una volta fissato un principio di diritto con la sentenza rescindente il giudice del rinvio è obbligato ad uniformarsi a quel principio; le parti non possono, nel giudizio di rinvio o in successivi rimedi, contestare nuovamente il principio di diritto così affermato invocando l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrari
Massime di principio
- Per il reato di intestazione fittizia ex art. 512‑bis c.p. il criterio decisivo è la finalità elusiva dell'atto: non è indispensabile che il bene sia di provenienza illecita o già suscettibile di confisca
- Il fumus del reato richiede indizi ulteriori rispetto al mero accertamento dell'intestazione: tempistica delle operazioni rispetto a sequestri/indagini, comportamento degli indagati (uso dei conti, movimenti di denaro), coincidenze temporali con atti processuali sono indici rilevanti
- Se la Corte di cassazione ha già fissato un principio di diritto in una sentenza rescindente, il giudice del rinvio deve uniformarsi a quel principio; le contestazioni sul merito di quel principio non sono ammissibili nel giudizio di rinvio
- In situazioni similari, per resistere a un sequestro per intestazione fittizia è importante documentare chiaramente la lecita provenienza dei beni, la distanza temporale rispetto al periodo di pericolosità e l'assenza di elementi sintomatici di finalità elusiva (es. motive economico, gratuità effettiva, mancanza di coincidenza con atti processuali)
- La sussistenza di contrasto giurisprudenziale non vale automaticamente ad annullare l'applicazione del principio già espresso dalla Corte: può essere necessario proporre la questione alle Sezioni Unite solo prima che la Corte abbia definitivamente fissato il principio
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