Sentenza n. 1398/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento della Decisione n. 2/2023 adottata dall’Ispettorato Interregionale del Lavoro Nord Ovest di Milano il 20.02.2023 e comunicata il 21.02.2023, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla Teile S.r.l. per la revoca - previa sospensione - del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale della Società n. 093 del 10.02.2023, adottato, nei confronti della Società, dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bergamo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decisione dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro Nord-Ovest che ha respinto il ricorso gerarchico contro la sospensione dell’attività imprenditoriale disposta dall’Ispettorato territoriale di Bergamo
Esito
Favorevole al resistente (ispettorato del lavoro)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la decisione del 20 febbraio 2023 che aveva respinto il ricorso gerarchico avverso la sospensione dell’attività imprenditoriale disposta il 10 febbraio 2023 dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Bergamo ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 81/2008. Il testo non riferisce specifiche censure di legittimità dedotte contro la decisione o il provvedimento di sospensione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Prima della notificazione della decisione impugnata e prima dell’inizio del giudizio, il 21 febbraio 2023, la società aveva chiesto la revoca della sospensione, regolarizzato il personale e versato 500 euro, pari al 25% della somma aggiuntiva; nello stesso giorno la sospensione era stata revocata. La società aveva così già ottenuto la cessazione degli effetti dell’atto e soddisfatto la propria volontà di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 14, comma 5-bis, d.lgs. 81/2008. L’eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe prodotto ulteriore utilità. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 81/2008
la ricorrente ha agito per l’annullamento della decisione n. 2 del 20 febbraio 2023, adottata dall’Ispettorato interregionale del Lavoro Nord Ovest di Milano, che ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale n. 093 del 10 febbraio 2023 emesso dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Bergamo ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 81/2008.
L’art. 14 è richiamato quale base normativa del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale; la decisione non esamina nel merito la legittimità della sospensione.
art. 14, comma 5-bis, d.lgs. 81/2008
Deve darsi atto, in via preliminare e assorbente, che in data 21 febbraio 2023, la società ricorrente ha presentato istanza di revoca del ridetto provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, avendo regolarizzato il personale e versato l’importo di euro 500,00, pari al 25% della somma aggiuntiva ai sensi dell’art. 14, comma 5-bis, d.lgs. 81/08.
La società aveva utilizzato la facoltà prevista dal comma 5-bis, regolarizzando il personale e pagando il 25% della somma aggiuntiva, ottenendo la revoca della sospensione.
Massime di principio
- Il ricorso diretto all’annullamento di un provvedimento di sospensione dell’attività è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, prima dell’instaurazione del giudizio, il provvedimento sia stato revocato e il ricorrente abbia già conseguito la cessazione dei suoi effetti.
- La revoca dell’atto impugnato determina la carenza di interesse alla decisione quando l’eventuale annullamento non possa procurare al ricorrente un’utilità ulteriore rispetto al bene della vita già conseguito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1793/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1799/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1217/2026 - Ancona, Sezione 2
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 2010/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 16629/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 16630/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →