Sentenza n. 334/2026 - Roma, Sezione 3
per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 3848/25 pubblicata in data;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, relativa al beneficio della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente a beneficiare di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.500 euro, oltre alle spese di lite. Dopo la rituale notificazione del titolo esecutivo, il Ministero non ha adempiuto, nonostante il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. La ricorrente ha quindi domandato l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere un'effettiva difesa.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale del giudice ordinario era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all'Amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva corrisposto le somme dovute, il Collegio ha dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e di corrispondere alla ricorrente quanto liquidato nella sentenza presupposta. È stato assegnato al Ministero il termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare previa richiesta della ricorrente e con un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il TAR non ha applicato, allo stato, penalità di mora, riservandone l'eventuale adozione in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere giudizialmente per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può conoscere della domanda di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo sia stato ritualmente notificato all'Amministrazione e questa non vi abbia adempiuto.
- L'azione di ottemperanza per obblighi pecuniari nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, nei casi previsti, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice deve ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine determinato e può nominare fin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, subordinandone l'intervento alla richiesta della parte interessata.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente nell'ambito dell'ottemperanza, potendo il giudice riservarne l'eventuale adozione a una successiva fase qualora persista l'inadempimento oltre i termini assegnati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 36/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 37/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 38/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 50/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 51/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →