Cassazione Penale, Sentenza n. 28808/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento esecutivo il condannato chiedeva la detrazione dalla pena in esecuzione del periodo di custodia cautelare già sofferto in altro procedimento (dal 23/09/1999 al 23/03/2000), assumendo che tale periodo fosse fungibile o comunque detraibile perché riferito al medesimo fatto associativo oggetto di distinti procedimenti, poi in parte unificati. Il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato inammissibile la richiesta perché già proposta in precedenza con le medesime ragioni e comunque infondata, richiamando l'art. 657, comma 4, c.p.p. Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 657, commi 1, 2 e 4, c.p.p., sostenendo che si trattasse di presofferto per il medesimo reato e non di fungibilità, e che il giudice avesse confuso i due piani; 2) vizio di motivazione per omessa considerazione del parere favorevole del pubblico ministero; 3) violazione dell'art. 591 c.p.p., perché la declaratoria di inammissibilità sarebbe fondata su un presupposto giuridico errato e comunque il giudice sarebbe poi entrato nel merito della richiesta. Con motivi nuovi insisteva sulla diversa qualificazione della domanda rispetto alla precedente e chiedeva rinvio per depositare documentazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la domanda proposta in sede esecutiva fosse una mera reiterazione di una precedente istanza identica, già decisa, e che operasse quindi una preclusione processuale fondata sul principio del ne bis in idem applicabile anche alla fase esecutiva. La Corte ha precisato che la preclusione vale per le questioni già dedotte ed effettivamente decise anche se con ordinanza non definitiva, per evitare reiterazioni ad libitum alla ricerca del giudice più favorevole. Ha quindi ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità ex art. 666, comma 2, c.p.p. e ha aggiunto che il ricorso non si confrontava realmente con la ratio della decisione impugnata, limitandosi a ribadire che la precedente istanza sarebbe stata erroneamente decisa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende; ha inoltre ritenuto irrilevante la documentazione per cui era stato chiesto rinvio, poiché l'inammissibilità era di rito.
Norme richiamate
art. 657 c.p.p.
disciplina la detrazione del presofferto e la fungibilità della custodia cautelare; nel caso concreto la Corte non entra nel merito della pretesa, perché la domanda è preclusa come reiterazione di istanza già decisa.
art. 591 c.p.p.
richiamato dalla difesa per sostenere l'erroneità della declaratoria di inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 666, comma 2, c.p.p.
base della declaratoria di inammissibilità dell'istanza esecutiva reiterata.
art. 649 c.p.p.
"L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto"
esprime un principio generale dell'ordinamento, applicabile anche alla fase esecutiva e alle ordinanze del giudice dell'esecuzione, precludendo la riproposizione di questioni già decise.
art. 657, comma 4, c.p.p.
richiamato dalle difese come norma sulla fungibilità del presofferto, ma ritenuto non pertinente rispetto alla ratio dell'inammissibilità per reiterazione.
Massime di principio
- Nel procedimento esecutivo non è consentita la reiterazione di un'istanza identica a una già proposta e decisa, poiché opera una preclusione processuale assimilabile al ne bis in idem: la parte non può riproporre indefinitamente la medesima questione alla ricerca di un diverso esito.
- Il principio del ne bis in idem, pur formulato dall'art. 649 c.p.p. per il giudizio di merito, costituisce principio generale dell'ordinamento e si applica anche alla fase dell'esecuzione, quando la questione sia già stata effettivamente decisa dal giudice dell'esecuzione.
- Ai fini dell'inammissibilità dell'istanza esecutiva rileva la sostanziale identità del petitum e della causa petendi rispetto a una precedente domanda già definita; non è sufficiente a superare la preclusione la mera allegazione che la decisione precedente fosse, secondo la parte, erronea.
- Quando il ricorso per cassazione non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia impugnata e si limita a riproporre le medesime censure già dedotte, esso è manifestamente infondato e specifico al punto da essere dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per ragioni di rito rende irrilevanti eventuali richieste istruttorie o di rinvio finalizzate al deposito di documentazione ulteriore.
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