Regolamento (UE) 2017/816
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/816 della Commissione, del 12 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli. Si tratta di una misura tecnica adottata dalla Commissione in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, sulla base di dati giornalieri variabili e con efficacia immediata dalla pubblicazione. L’allegato riporta, per ciascun codice NC e per specifiche origini, il relativo valore forfettario in EUR/100 kg.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato, provenienti dai paesi terzi ivi indicati, esclusivamente ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla normativa OCM. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/816 della Commissione è una misura di carattere tecnico nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Esso aggiorna i valori forfettari all’importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli, in applicazione dell’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina le modalità di applicazione nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Il considerando evidenzia che i valori forfettari sono fissati in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round e che il loro calcolo avviene ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda le importazioni nell’Unione di specifici prodotti ortofrutticoli identificati nell’allegato tramite codice NC. I prodotti interessati includono, tra gli altri, i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10 e 0808 10 80. Per ciascun prodotto sono indicati i paesi terzi di origine rilevanti e il corrispondente valore forfettario all’importazione.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 rinvia integralmente all’allegato per la determinazione dei valori forfettari all’importazione. L’allegato riporta valori espressi in EUR/100 kg e distingue, per ciascun codice NC, diverse origini, tra cui Marocco, Tunisia, Turchia, Egitto, Sudafrica, Argentina, Brasile, Cile, Nuova Zelanda, Stati Uniti e il codice "ZZ" per "altre origini".
Efficacia temporale e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, senza periodo transitorio. È espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sull’applicazione doganale del prezzo di entrata per i prodotti interessati.
Disposizioni principali
Base normativa e funzione del regolamento
La Commissione adotta il regolamento in base al TFUE, al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. La finalità è fissare i valori forfettari all’importazione per i prodotti e i periodi previsti dall’allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Valori forfettari all'importazione
L’articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all’importazione ai sensi dell’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell’allegato del regolamento. L’allegato riporta i valori per specifici codici NC di ortofrutticoli e per le relative origini (ad esempio MA, TN, TR, EG, ZA, AR, BR, CL, NZ, US e ZZ per "altre origini"), espressi in EUR/100 kg.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Criterio di aggiornamento giornaliero
Il preambolo precisa che il valore forfettario all’importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, sulla base di dati giornalieri variabili.
Come è indicizzato
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