Regolamento (UE) 2017/807
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/807 della Commissione, dell'11 maggio 2017, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce, per l'anno 2017, una deroga ai termini fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o di pagamento, delle modifiche alle domande e delle richieste relative ai diritti all'aiuto. La misura è giustificata dalle difficoltà amministrative e informatiche riscontrate in alcuni Stati membri durante la modifica dei sistemi per i pagamenti diretti e l'introduzione della domanda basata su strumenti geospaziali. La Commissione consente quindi agli Stati membri interessati di fissare scadenze più tarde, limitatamente alle domande riferite al 2017.
Deroga temporanea per il 2017 ai termini di presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto/pagamento, delle modifiche alla domanda e delle domande sui diritti all'aiuto nell'ambito della PAC.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e ai beneficiari coinvolti nella presentazione, per l'anno 2017, della domanda unica, delle domande di aiuto o di pagamento e delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore dei diritti all'aiuto nel regime di pagamento di base. La deroga opera solo per gli Stati membri che si avvalgono della flessibilità prevista dal regolamento e riguarda esclusivamente le domande relative all'anno 2017. Restano fermi, per quanto non derogato, gli obblighi e le procedure del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
Deroga ai termini 2017 per la domanda unica e i diritti all'aiuto
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/807 della Commissione interviene in via eccezionale sui termini procedurali previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per le domande relative all'anno 2017. La misura risponde alle difficoltà amministrative verificatesi in vari Stati membri, connesse alla revisione dei sistemi di gestione dei pagamenti diretti, all'aggiornamento dei sistemi di identificazione delle parcelle agricole e all'introduzione obbligatoria della domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.
Contesto e ragioni della deroga
La Commissione rileva che le modifiche strutturali ai sistemi amministrativi e informatici di alcuni Stati membri hanno compromesso la capacità dei beneficiari di rispettare le scadenze ordinarie previste per la presentazione delle domande e delle relative modifiche. Per questo motivo viene riconosciuta una flessibilità limitata nel tempo, destinata a consentire la corretta gestione delle domande PAC senza pregiudicare l'attuazione del regime di pagamento di base.
Ambito materiale della disciplina
La deroga riguarda tre gruppi di adempimenti:
- la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
- la comunicazione delle modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento;
- la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base.
Termini derogatori fissati dal regolamento
Per il 2017 gli Stati membri possono fissare termini più ampi rispetto a quelli ordinari, ma con un limite massimo comune:
- per la domanda unica, le domande di aiuto e le domande di pagamento, il termine ultimo non può essere successivo al 15 giugno;
- per le modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento comunicate per iscritto all'autorità competente, il termine è anch'esso il 15 giugno;
- per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore dei diritti all'aiuto, la data fissata dagli Stati membri non può andare oltre il 15 giugno.
Effetti sui termini collegati
La deroga non opera soltanto sul termine iniziale di presentazione, ma si estende anche ai termini che nel regolamento n. 809/2014 dipendono da tali scadenze. In particolare, la disciplina riguarda anche il calcolo dei periodi di 26, 35 e 10 giorni di calendario richiamati dall'articolo 11, paragrafo 4, e dall'articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica esclusivamente alle domande relative all'anno 2017. Trattandosi di un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Deroga al termine per la domanda unica e le domande di aiuto/pagamento
In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l'anno 2017 il termine ultimo che gli Stati membri devono fissare per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento non può essere posteriore al 15 giugno.
Deroga al termine per le modifiche alla domanda
In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, negli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 1 le modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento, effettuate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, devono essere comunicate per iscritto all'autorità competente entro il 15 giugno.
Effetti sui termini collegati ai controlli preliminari e alle modifiche
Le deroghe di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche ai fini del calcolo dei periodi di 26, 35 e 10 giorni di calendario previsti rispettivamente dopo il termine ultimo di presentazione della domanda unica, della domanda di aiuto o delle domande di pagamento e dopo il termine ultimo per la comunicazione delle modifiche, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
Deroga per le domande sui diritti all'aiuto
In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l'anno 2017 la data fissata dagli Stati membri per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore dei diritti all'aiuto nel regime di pagamento di base non può essere successiva al 15 giugno.
Applicazione temporale ed entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile alle domande relative all'anno 2017. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 11 mag 2017Regolamento (UE) 2017/804
- Regolamento · 11 mag 2017Regolamento (UE) 2017/805
- Regolamento · 11 mag 2017Regolamento (UE) 2017/806
- Regolamento · 11 mag 2017Regolamento (UE) 2017/808
- Regolamento · 11 mag 2017Regolamento (UE) 2017/908
- Regolamento · 11 mag 2017Regolamento (UE) 2017/909
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →