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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/815

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/815 della Commissione, del 12 maggio 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda il chiarimento, l'armonizzazione e la semplificazione di determinate misure specifiche di sicurezza aerea (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0815

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento apporta modifiche puntuali al quadro di esecuzione della sicurezza aerea UE, senza introdurre nuovi requisiti sostanziali, ma precisando, semplificando e armonizzando numerose misure operative. Le modifiche toccano sia la sicurezza aeroportuale e dei passeggeri sia, soprattutto, la disciplina della catena logistica delle merci e della posta aerea, con nuove regole su designazioni, verifiche, documentazione e banche dati. Vengono inoltre introdotte disposizioni transitorie e di chiusura del regime dei cosiddetti mittenti responsabili (AC) con termini finali specifici.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, chiarendo e armonizzando talune misure specifiche di sicurezza aerea, in particolare per la catena logistica del trasporto aereo di merci e posta e per alcuni controlli di sicurezza aeroportuali e sui passeggeri.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile; riguarda gli operatori e soggetti della catena di sicurezza dell’aviazione civile disciplinata dal regolamento (CE) n. 300/2008 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. Incide su aeroporti, aeromobili, vettori aerei, agenti regolamentati, mittenti conosciuti, mittenti responsabili, soggetti di paesi terzi (RA3, KC3, ACC3), personale addetto alla sicurezza, screening di bagagli, liquidi/aerosol/gel, merci e posta, protezione delle spedizioni e documentazione di sicurezza. Entrata in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e applicazione dal 1° giugno 2017. Sono previste varie disposizioni transitorie, in particolare per alcuni status/designazioni con scadenze al 30 giugno 2021 e al 30 giugno 2018 o con cessazione entro il 31 marzo 2020 per designazioni pregresse.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/815 della Commissione

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 in materia di sicurezza dell’aviazione civile, con finalità dichiaratamente di chiarimento, armonizzazione e semplificazione di misure specifiche. La Commissione sottolinea, nei considerando, che le modifiche non introducono nuovi requisiti sostanziali, ma rendono più agevole l’applicazione pratica delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 300/2008, in particolare sull’articolo 4, paragrafo 3. Le modifiche rispondono all’esperienza applicativa maturata dagli Stati membri e dalle parti interessate e mirano a migliorare la certezza del diritto, standardizzare l’interpretazione comune e rafforzare l’effettività delle misure di sicurezza aerea dell’Unione.

Ambito materiale delle modifiche

Le modifiche riguardano un insieme ampio ma puntuale di profili operativi: sicurezza aeroportuale, aree sterili e parti critiche, controlli su persone e oggetti, screening di LAG, sicurezza degli aeromobili, merci e posta, provviste di bordo, selezione e formazione del personale e caratteristiche delle attrezzature di sicurezza. Un nucleo centrale del regolamento è rappresentato dalla revisione del sistema di sicurezza della catena logistica per merci e posta aerea, con dettagli su designazioni, convalide, banche dati e status di sicurezza.

Sicurezza aeroportuale e accesso alle aree sterili

Il punto 1.0.3 dell’allegato è riscritto per consentire all’autorità competente, nel rispetto dei criteri di deroga della parte K dell’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009, di autorizzare procedure speciali di sicurezza o esenzioni per la protezione delle aree lato volo in aeroporti in cui, in un determinato giorno, non vi sia più di un aeromobile alla volta da caricare o scaricare, oppure all’interno della parte critica dell’area sterile o in un aeroporto non rientrante nel campo di applicazione del punto 1.1.3.

Con il nuovo punto 1.1.3.1 si stabilisce che negli aeroporti in cui più di 60 persone sono titolari di un tesserino di ingresso aeroportuale che consente l’accesso alle aree sterili devono essere istituite parti critiche. Inoltre, viene eliminato il secondo comma del punto 1.2.6.2 e riscritto il punto 1.2.6.3 sui pass elettronici per veicoli: essi devono essere fissati al veicolo in modo da impedirne il trasferimento oppure collegati all’utente del veicolo tramite una banca dati sicura di registrazione. Non è più necessario che riportino visivamente le aree autorizzate o la data di scadenza, purché queste informazioni siano leggibili elettronicamente e controllabili prima dell’accesso, anche nelle aree sterili.

Gli animali impiegati per esigenze operative, se accompagnati da una persona con tesserino di ingresso valido, devono essere sottoposti a controllo visivo prima dell’accesso alle aree sterili. Viene inoltre aggiunto il punto 1.3.1.9, che rinvia a disposizioni supplementari della decisione di esecuzione C(2015) 8005 per lo screening di persone diverse dai passeggeri e degli oggetti da esse trasportati.

Il punto 1.6.4 chiarisce che il riconcilio deve avvenire prima dell’autorizzazione al trasporto dell’articolo nelle aree sterili e su richiesta del personale di sorveglianza o pattugliamento. Anche il punto 5.4.3 rafforza l’obbligo informativo del vettore aereo: i passeggeri devono essere sempre informati sugli articoli proibiti dell’appendice 5-B prima del completamento del check-in.

Screening dei LAG e ulteriori richiami alla decisione C(2015) 8005

Le nuove regole sui LAG prevedono che l’esenzione dallo screening con sistemi LEDS all’ingresso nell’area sterile sia possibile solo in due casi: contenitori singoli fino a 100 ml inseriti in un sacchetto trasparente richiudibile da massimo 1 litro, oppure LAG sigillati in un apposito sacchetto STEB acquistato nell’area lato volo dell’aeroporto. Lo STEB deve essere identificabile come tale per l’aeroporto in questione, mostrare la prova di acquisto nell’aeroporto e nelle tre ore precedenti e rispettare le disposizioni supplementari della decisione di esecuzione C(2015) 8005.

L’autorità competente può anche fissare categorie di LAG da sottoporre a procedure speciali o da esentare dallo screening, informandone la Commissione. Viene aggiunto il punto 4.1.3.4, che estende ai LAG le disposizioni supplementari della decisione C(2015) 8005.

Merci e posta: accettazione, screening, protezione e documentazione

La revisione più ampia riguarda la sicurezza della catena logistica del trasporto aereo di merci e posta. Il sistema ruota attorno agli operatori designati e convalidati come ACC3, RA3 e KC3, oltre agli AC3 (mittenti responsabili) in fase transitoria. Il regolamento rafforza la tracciabilità attraverso la banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica e l’uso di codici alfanumerici unici.

In materia di identificazione e accettazione, sono precisati gli obblighi di verifica dei documenti di consegna, del codice UAI, dello status attivo nella banca dati dell’Unione e, in caso di mancanza di tali elementi, l’obbligo di trattare la spedizione come proveniente da un’origine sconosciuta e quindi sottoporla a screening. L’identità della persona che consegna la spedizione deve essere accertata mediante documento di identità, passaporto, patente o altro documento con fotografia rilasciato o riconosciuto dall’autorità nazionale.

Le spedizioni devono poi essere protette da interferenze non autorizzate dal momento dei controlli di sicurezza fino al carico o al trasferimento a un altro soggetto della catena. La protezione può essere fisica, umana o tecnologica. La documentazione di accompagnamento deve indicare almeno il codice identificativo unico del soggetto, il codice identificativo della spedizione, il contenuto e lo status di sicurezza: SPX, SCO o SHR, a seconda dei casi. Se lo status è rilasciato dal soggetto, vanno anche indicati i motivi del rilascio, i mezzi o il metodo di screening utilizzati o le ragioni dell’esenzione.

Regime RA3, KC3 e ACC3: designazione e convalida

Per i soggetti di paesi terzi che operano nella catena logistica di un vettore aereo ACC3, il regolamento stabilisce due percorsi: designazione come RA3 o KC3, oppure convalida UE come RA3 o KC3. La richiesta va presentata all’autorità competente dello Stato membro responsabile della designazione ACC3 o, in mancanza di un ACC3 nel paese terzo, all’autorità competente dello Stato membro responsabile dell’approvazione del validatore della sicurezza aerea UE.

La designazione è subordinata alla conferma dell’ammissibilità e a una relazione di convalida della sicurezza aerea UE; il soggetto riceve un codice alfanumerico univoco e la designazione ha validità massima di tre anni. Le designazioni RA3 e KC3 rilasciate prima del 1° giugno 2017 scadono dopo cinque anni dal rilascio e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2020.

Per gli ACC3, la convalida richiede la verifica del programma di sicurezza del vettore aereo, delle procedure di accettazione, della banca dati, dello screening, delle misure contro le merci e posta ad alto rischio (HRCM), della protezione e della documentazione. La relazione di convalida deve essere trasmessa entro un mese dalla verifica in loco e comprendere la lista di controllo firmata, la dichiarazione di impegno e la dichiarazione di indipendenza del validatore.

Disposizioni transitorie sui mittenti responsabili (AC3)

Il regolamento introduce una disciplina transitoria molto rilevante per i mittenti responsabili. Gli agenti regolamentati non possono più designare nuovi mittenti responsabili. I mittenti responsabili designati prima dell’entrata in vigore devono essere censiti in una banca dati dell’agente regolamentato, con informazioni societarie, contatti, numero di partita IVA o registro imprese e dichiarazione di impegno firmata; se titolari di certificato AEO, va conservato anche il numero del certificato.

Lo status decade se non vi è attività di trasporto aereo di merci o posta per due anni. Inoltre, tutti gli status di mittente responsabile designati da un agente regolamentato decadono comunque il 30 giugno 2021. Se i controlli previsti per una spedizione non sono stati effettuati o la spedizione non è stata originata sotto la responsabilità del mittente responsabile, quest’ultimo deve comunicarlo chiaramente all’agente regolamentato affinché si applichi lo screening.

Gestione delle merci e posta ad alto rischio (HRCM)

Le HRCM devono essere identificate e sottoposte a istruzioni di screening specifiche. Il regolamento precisa che l’ACC3 deve essere in grado di ricevere e utilizzare le informazioni più recenti sulle fonti ad alto rischio dall’autorità competente e che, una volta autorizzate, le HRCM assumono lo status SHR. Questo status segnala che la spedizione è sicura ai fini del trasporto anche su aeromobili passeggeri.

Non conformità e revoca degli status ACC3, RA3 e KC3

Viene introdotto un nuovo punto 6.8.6 che disciplina la reazione a gravi carenze di sicurezza. Se la Commissione o un’autorità competente rileva una carenza grave idonea a incidere significativamente sulla sicurezza aerea dell’Unione, deve informare il vettore o soggetto interessato, chiedere osservazioni e misure correttive e informare immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Se la carenza non è rimediata entro il termine stabilito o il soggetto non risponde, lo status può essere sospeso nella banca dati dell’Unione.

La revoca della designazione e la cancellazione dei dati dalla banca dati dell’Unione sono affidate all’autorità competente che ha rilasciato la designazione, su richiesta o d’ufficio in caso di mancata attività o ostacolo alla valutazione del rischio. In ogni caso, se un soggetto perde lo status, le autorità competenti devono adottare misure adeguate per garantire che gli altri soggetti della catena sotto la loro responsabilità continuino a rispettare il regolamento (CE) n. 300/2008.

Appendici 6-C2, 6-C3, 6-C4 e dichiarazioni di impegno

Le appendici di convalida sono sostituite integralmente. Le nuove liste di controllo per RA3, ACC3 e KC3 dettagliano i contenuti da verificare in sede di convalida: organizzazione, responsabilità, programma di sicurezza, selezione e formazione del personale, procedure di accettazione, banca dati, screening, HRCM, protezione, documentazione e trasporto. Ogni appendice specifica che la relazione deve essere redatta in inglese, trasmessa entro un mese dalla verifica in loco e composta da checklist completa, dichiarazione di impegno firmata e dichiarazione di indipendenza del validatore.

Le dichiarazioni di impegno dei soggetti convalidati prevedono l’accettazione di attività di follow-up, l’obbligo di comunicare entro 15 giorni lavorativi cambiamenti rilevanti del programma o delle attività, l’obbligo di mantenere il livello di sicurezza confermato e di informare l’autorità competente qualora non sia più possibile garantire i controlli appropriati. Per RA3 e KC3 è espressamente previsto l’obbligo di informare gli ACC3 o gli RA3 destinatari delle merci qualora la società cessi l’attività o non possa più soddisfare i requisiti convalidati.

Banche dati e formalità di registrazione

L’autorità competente deve inserire le coordinate del fornitore regolamentato nella banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica entro il giorno lavorativo successivo se le informazioni sono soddisfacenti; in caso contrario, deve notificare immediatamente le ragioni del diniego. Un fornitore regolamentato non si considera approvato finché i suoi dati non sono stati inseriti nella banca dati.

Formazione e requisiti per validatori e personale

Il regolamento aggiorna anche le disposizioni sulla formazione. Gli istruttori devono essere ricertificati almeno ogni cinque anni. Per il personale munito di tesserino di ingresso aeroportuale sono aggiunte competenze specifiche relative alla configurazione dei punti di controllo, alle procedure di screening, ai documenti identificativi, alle procedure di comunicazione e alla gestione degli incidenti di sicurezza. Viene inoltre ridefinita la dichiarazione di indipendenza del validatore della sicurezza aerea UE, imponendo requisiti più stringenti di imparzialità, assenza di rapporti di lavoro recenti, assenza di interessi economici e assenza di relazioni commerciali recenti diverse da quelle strettamente connesse alla convalida.

Attrezzature di screening

Sono infine aggiornate alcune specifiche tecniche su apparecchiature di screening: i sistemi LEDS devono soddisfare lo standard 2; i dispositivi per il rilevamento di liquidi devono generare allarme in specifiche ipotesi di rilevazione o in caso di densità eccessiva del bagaglio; gli EDD per materiali esplosivi devono essere dotati di mezzi che ne consentano l’identificazione inequivocabile. Questi interventi confermano la logica del regolamento: migliorare la precisione operativa e l’armonizzazione senza alterare l’architettura generale della sicurezza aerea UE.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento (UE) 2015/1998

L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 sia modificato secondo l’allegato del presente regolamento.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 1° giugno 2017. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Misure aeroportuali e accesso alle aree sterili

Vengono chiariti i casi in cui l’autorità competente può autorizzare procedure speciali o esenzioni per la protezione delle aree lato volo; si precisa che negli aeroporti con più di 60 persone titolari di tesserino di ingresso che consente l’accesso alle aree sterili devono essere istituite parti critiche. Sono inoltre introdotte regole su pass elettronici per veicoli, controllo visivo degli animali operativi e su ulteriori disposizioni di screening per persone diverse dai passeggeri.

Screening di passeggeri e LAG

È ridefinita l’esenzione dallo screening con sistemi LEDS per i liquidi, aerosol e gel (LAG) in contenitori fino a 100 ml in sacchetto trasparente richiudibile da 1 litro o in sacchetti STEB acquistati nell’area lato volo entro tre ore; l’autorità competente può stabilire categorie di LAG soggette a procedure speciali o esenti, informandone la Commissione. Si richiamano anche le disposizioni supplementari della decisione di esecuzione C(2015) 8005.

Informazione ai passeggeri e procedure su documenti e identificazione

Il vettore aereo deve informare sempre i passeggeri sugli articoli proibiti prima del completamento del check-in. È richiesta l’esibizione di documenti di identità o equivalenti per consegne di merci e per l’identificazione del personale che effettua consegne o controlli.

Regime di sicurezza per merci e posta: RA3, KC3, ACC3 e AC3

La parte più estesa della modifica riguarda la catena logistica aerea delle merci e posta: sono disciplinati criteri, banche dati, convalide UE, designazioni e revoche per ACC3, RA3 e KC3; vengono precisati gli obblighi di screening, protezione, accettazione, documentazione e trasporto; si rafforza la tracciabilità tramite codici alfanumerici unici e la banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica.

Mittenti responsabili (AC3) e periodo transitorio

È vietata la designazione di nuovi mittenti responsabili da parte degli agenti regolamentati; quelli già designati prima dell’entrata in vigore possono essere convertiti in RA o KC, ma lo status di tutti i mittenti responsabili designati da un agente regolamentato decade il 30 giugno 2021. Per i mittenti responsabili privi di attività per due anni lo status decade comunque.

Convalida UE, relazioni e dichiarazioni di impegno

Sono aggiornate le appendici relative alle liste di controllo per la convalida di ACC3, RA3 e KC3, le dichiarazioni di impegno dei soggetti e la dichiarazione di indipendenza del validatore. Le relazioni devono essere in inglese, trasmesse entro un mese dalla verifica in loco e corredate da checklist, dichiarazioni firmate e sigla su ogni pagina.

Aggiornamenti sulle attrezzature e sulla formazione di sicurezza

Sono precisati i requisiti tecnici per sistemi LEDS, EDD e altre apparecchiature, la formazione degli istruttori e alcune competenze aggiuntive per i titolari di tesserino di ingresso in aeroporto. È introdotto anche un meccanismo di revoca dell’approvazione dei validatori della sicurezza UE che non soddisfino più i requisiti.

Come è indicizzato

Materiesicurezza aereatrasporto aereomerci e posta aereacontrolli di sicurezza e screeningcatena logistica

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