Regolamento (UE) 2017/804
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della Commissione, dell'11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi senza saldatura di grande diametro originari della Cina, a seguito di un'inchiesta che ha accertato dumping, pregiudizio e nesso di causalità ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione conferma in larga parte le conclusioni provvisorie, con alcuni adeguamenti tecnici su valori normali, sottoquotazione e costi dell'industria dell'Unione. Le aliquote definitive sono fissate per singola società, con una aliquota residuale per "tutte le altre società", e gli importi dei dazi provvisori sono riscossi in via definitiva nei limiti dell'importo del dazio finale. È inoltre prevista una procedura per l'eventuale estensione del trattamento individuale a nuovi esportatori che soddisfino condizioni specifiche.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dall Repubblica popolare cinese di determinati tubi senza saldatura di ferro o acciaio, di sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione europea del prodotto descritto all'articolo 1, paragrafo 1, attualmente classificato con i codici NC 7304 19 90, ex 7304 29 90, 7304 39 98 e 7304 59 99, nonché codice TARIC 7304299090, originarie della Repubblica popolare cinese. Riguarda gli importatori nell'UE e, ai fini dell'applicazione delle aliquote individuali, i produttori esportatori cinesi espressamente elencati o inclusi nell'allegato. Sono esclusi dall'aliquota individuale le società non menzionate espressamente e i casi in cui non sia presentata la fattura commerciale valida richiesta; inoltre il dazio "per tutte le altre società" si applica anche ai produttori che non hanno esportato nel periodo dell'inchiesta. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il periodo dell'inchiesta considerato per l'analisi del dumping è il 1o gennaio-31 dicembre 2015.
Dazio antidumping definitivo sui tubi senza saldatura di grande diametro originari della Cina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 conclude l'inchiesta antidumping relativa a determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, di sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione, dopo aver confermato in larga parte le conclusioni provvisorie e aver esaminato le osservazioni delle parti interessate, istituisce un dazio antidumping definitivo ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036. Il provvedimento si fonda sull'accertamento di dumping, pregiudizio materiale all'industria dell'Unione e nesso di causalità, con applicazione della regola del dazio inferiore.
Ambito del prodotto e classificazione doganale
Il prodotto interessato consiste in tubi senza saldatura di ferro, esclusa la ghisa, o di acciaio, escluso l'acciaio inossidabile, di sezione circolare e con diametro esterno superiore a 406,4 mm. Ai fini doganali, il regolamento menziona i codici NC 7304 19 90, ex 7304 29 90, 7304 39 98 e 7304 59 99, nonché il codice TARIC 7304299090. Il testo precisa che il prodotto comprende una gamma ampia di varianti tecniche, incluse talune versioni in acciaio legato e altolegato, ma ritiene che tali varianti rientrino in un unico prodotto ai fini antidumping perché condividono caratteristiche fisiche e tecniche di base, sono fabbricate con processi simili e risultano concorrenziali sul mercato.
Procedura e fasi dell'inchiesta
La Commissione aveva avviato l'inchiesta il 13 febbraio 2016 sulla base di una denuncia presentata il 4 gennaio 2016 dal comitato per la difesa dell'industria dei tubi di acciaio senza saldatura dell'Unione europea, per conto di produttori che rappresentavano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. Il 12 novembre 2016 era già stato istituito un dazio antidumping provvisorio con il regolamento (UE) 2016/1977. Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie e poi definitive, le parti interessate hanno presentato osservazioni scritte e, su richiesta, sono state sentite. La Commissione ha inoltre svolto visite di verifica presso produttori esportatori cinesi, produttori dell'Unione e importatori indipendenti.
Campionamento, esame individuale e questioni procedurali
Il regolamento conferma il metodo di campionamento adottato per l'industria dell'Unione e respinge le contestazioni relative alla rappresentatività di un produttore dell'Unione incluso nel campione. Viene altresì confermato che non vi erano domande TEM da parte dei produttori esportatori cinesi. Quanto all'esame individuale, uno dei produttori esportatori cinesi non inclusi nel campione, Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co. Ltd., ha mantenuto la richiesta di margine individuale ed è stato oggetto di valutazione specifica. La Commissione ribadisce inoltre che il periodo in esame comprende tre anni civili completi precedenti il periodo dell'inchiesta e, nel caso di specie, copre il 2012-2015; il periodo dell'inchiesta per il dumping resta il 1o gennaio-31 dicembre 2015.
Definizione del prodotto e rifiuto delle richieste di esclusione
Diversi esportatori cinesi avevano chiesto di escludere dalla definizione del prodotto i tubi in acciaio legato o altolegato e di distinguere i segmenti di mercato petrolio/gas, energia elettrica e costruzioni. La Commissione respinge tali richieste, affermando che la classificazione per NCP consente un confronto corretto tra prodotti aventi caratteristiche fisiche e tecniche comparabili. Anche se non tutti i tipi di prodotto sono direttamente intercambiabili, i produttori possono passare da una variante all'altra e competono per gli stessi ordini. Il pregiudizio, pertanto, è valutato sull'intero prodotto oggetto dell'inchiesta e non per singolo segmento.
Paese di riferimento, valore normale e dumping
Per il calcolo del valore normale della Cina è confermato il Messico quale paese di riferimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. La Commissione esclude la Corea del Sud, ritenendola non adeguata per mancanza di cooperazione e per la diversa tecnologia produttiva. Il valore normale viene costruito per tipo di prodotto, tenendo conto delle caratteristiche specifiche, e i dati riservati del produttore del paese di riferimento sono protetti ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione respinge anche le contestazioni secondo cui sarebbe stato utilizzato un solo valore normale per tutti i tipi di prodotto o si sarebbero dovuti escludere i tipi non fabbricati dal produttore messicano.
Adeguamenti IVA e ricalcolo dei margini di dumping
Nel confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione la Commissione tiene conto del sistema cinese di rimborso parziale dell'IVA all'esportazione. A seguito delle osservazioni, vengono corretti gli adeguamenti per alcuni produttori che avevano dichiarato l'IVA effettivamente rimborsata: in particolare Yangzhou Lontrin Steel Tube Co. Ltd. e Hengyang Valin MPM Co. Ltd. I margini di dumping definitivi risultano quindi leggermente rivisti. Per Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co. Ltd. la Commissione riduce il margine definitivo dal 66,0 % al 52,3 % dopo aver corretto alcuni errori materiali. I margini definitivi rilevanti sono: Chengde 45,4 %, Xinyegang 103,8 %, Lontrin 39,9 %, Hengyang 92,9 %, Gross 52,3 %, altri collaboranti 73,6 %, tutti gli altri produttori 103,8 %.
Pregiudizio all'industria dell'Unione
La Commissione conferma che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio. La produzione e l'occupazione sono diminuite, i volumi di vendita e le quote di mercato sono calati, e la redditività è peggiorata fino a diventare negativa nel periodo di inchiesta. Il testo contiene inoltre numerosi adeguamenti tecnici ai costi di alcuni produttori dell'Unione: vengono esclusi dal calcolo del costo di vendita taluni deprezzamenti eccezionali legati alla crisi dei mercati petrolifero e del gas, nonché il costo della capacità di riserva inutilizzata. Tali aggiustamenti riducono significativamente le perdite apparenti e portano a un costo unitario medio più contenuto rispetto alla stima provvisoria.
Sottoquotazione dei prezzi e confronto prezzo/prezzo
La Commissione rivede il metodo di confronto dei prezzi, semplificando l'NCP per consentire una corrispondenza rappresentativa tra esportazioni cinesi e vendite dell'industria dell'Unione. I prodotti non corrispondenti vengono confrontati con un prezzo di vendita nell'Unione costruito sulla base dei prodotti più vicini. Il 100 % delle esportazioni dei produttori cinesi nel campione viene così confrontato con vendite dell'Unione. La sottoquotazione finale è compresa, secondo i vari passaggi dell'analisi, tra il 15,2 % e il 29,1 %. La Commissione respinge la richiesta di usare i costi anziché i prezzi per il confronto, ritenendo che il metodo prezzo/prezzo sia il più accurato e tenga conto dello stadio commerciale.
Nesso di causalità e altri fattori
Il regolamento conferma che le importazioni cinesi sono aumentate nel periodo in esame e sono avvenute a prezzi nettamente inferiori a quelli dell'Unione, esercitando una pressione al ribasso sui prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. La Commissione esamina e respinge varie obiezioni relative al calo dei consumi, alle importazioni da paesi terzi, all'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione e alle differenze di costo interne al settore. Pur riconoscendo che tali fattori hanno contribuito in parte alle difficoltà dell'industria dell'Unione, conclude che non hanno annullato il nesso causale tra dumping cinese e pregiudizio. L'eventuale impatto residuo di questi fattori è ritenuto marginale o già riflesso negli adeguamenti dei costi.
Interesse dell'Unione e misure definitive
La Commissione conferma che esistono fonti alternative di approvvigionamento e che l'adozione delle misure è nell'interesse dell'Unione. Applicando la regola del dazio inferiore, confronta margine di dumping e margine di pregiudizio e fissa le aliquote definitive al livello più basso. I dazi definitivi sono quindi: 29,2 % per Chengde, 54,9 % per Xinyegang, 39,9 % per Lontrin, 48,2 % per Hengyang, 41,4 % per Gross, 45,6 % per le società dell'allegato e 54,9 % per tutte le altre società. Le società che beneficiano di aliquote individuali devono presentare una fattura commerciale valida con una dichiarazione specifica; in difetto si applica l'aliquota residuale.
Riscossione dei dazi provvisori ed entrata in vigore
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (UE) 2016/1977 sono riscossi in via definitiva e la parte eccedente le aliquote definitive è svincolata. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio antidumping definitivo
È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura di ferro o acciaio, di sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.
Aliquote individuali e codice addizionale TARIC
L'articolo 1, paragrafo 2, fissa le aliquote individuali: Yangzhou Chengde Steel Pipe Co. Ltd. 29,2 % (C171); Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd. 54,9 % (C172); Yangzhou Lontrin Steel Tube Co. Ltd. 39,9 % (C173); Hengyang Valin MPM Co. Ltd. 48,2 % (C174); Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co. Ltd. 41,4 % (C204); società elencate nell'allegato 45,6 % (C998); tutti gli altri produttori 54,9 % (C999).
Condizione documentale per le aliquote individuali
L'applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta, firmata e datata da un responsabile della società emittente, con identificazione del volume, del prodotto, della società produttrice e del paese interessato. In mancanza di tale fattura si applica l'aliquota per tutte le altre società. La prescrizione non si applica agli importi depositati a titolo del dazio provvisorio.
Modifica dell'elenco dei produttori esportatori
L'articolo 2 consente l'inserimento di un nuovo produttore esportatore nell'elenco dell'allegato, se questi dimostra cumulativamente di non aver esportato il prodotto nel periodo dell'inchiesta (1o gennaio-31 dicembre 2015), di non essere collegato a soggetti assoggettati alle misure e di aver esportato successivamente, oppure di avere assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare nell'Unione un quantitativo considerevole.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
L'articolo 3 dispone la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1977, con svincolo della parte eccedente le aliquote definitive.
Regola del dazio inferiore e determinazione del livello finale
La Commissione applica la regola del dazio inferiore: confronta margine di dumping e margine di pregiudizio e fissa il dazio al livello più basso. I margini definitivi riportati sono, tra gli altri, 29,2 % contro 45,4 % per Chengde, 54,9 % contro 103,8 % per Xinyegang, 39,9 % contro 39,9 % per Lontrin, 48,2 % contro 92,9 % per Hengyang, 41,4 % contro 52,3 % per Gross, 45,6 % contro 73,6 % per gli altri collaboranti e 54,9 % contro 103,8 % per tutti gli altri produttori.
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