Regolamento (UE) 2017/805
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/805 della Commissione, dell'11 maggio 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva flazasulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione del flazasulfuron ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, a seguito della procedura di riesame condotta da Stato membro relatore, EFSA e Commissione. Stabilisce che la sostanza è approvata dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2032, con specifiche condizioni di utilizzo e con particolare attenzione a piante acquatiche, piante terrestri non bersaglio e acque sotterranee. Modifica inoltre l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sopprimendo la precedente voce in parte A e inserendo la nuova voce in parte B.
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva flazasulfuron e aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate per i prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva flazasulfuron utilizzata nei prodotti fitosanitari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, con effetti per i richiedenti, i titolari di autorizzazioni e gli Stati membri competenti alla valutazione e autorizzazione dei prodotti. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri dell’UE ed è rilevante anche ai fini SEE; disciplina il rinnovo dell’approvazione a decorrere dal 1° agosto 2017 fino al 31 luglio 2032. Sono escluse altre sostanze attive, salvo la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conseguente alla sostituzione della voce relativa al flazasulfuron.
Rinnovo dell’approvazione del flazasulfuron
Il regolamento rinnova l’approvazione del flazasulfuron nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari, in particolare del regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione si fonda sulla procedura di rinnovo avviata nei termini, sulla valutazione dello Stato membro relatore, sulle conclusioni dell’EFSA e sull’esame della Commissione nel comitato permanente competente.
Contesto procedurale e basi normative
La sostanza attiva flazasulfuron era già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE ed è quindi considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con inclusione nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione, in origine in scadenza il 31 gennaio 2018, è stata oggetto di domanda di rinnovo presentata ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012; il fascicolo è stato completato e la relazione di rinnovo è stata trasmessa all’EFSA e alla Commissione.
Esito della valutazione scientifica
Dalle valutazioni svolte è emerso che, per almeno alcuni impieghi rappresentativi di prodotti fitosanitari contenenti flazasulfuron, i criteri di approvazione previsti dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti. La Commissione conclude quindi per il rinnovo dell’approvazione. La valutazione si è basata su un numero limitato di impieghi rappresentativi, ma ciò non limita gli usi per i quali i prodotti contenenti la sostanza possono essere autorizzati; per tale ragione non viene mantenuta la restrizione ai soli usi come erbicida.
Condizioni, restrizioni e obblighi di conferma
Il rinnovo non è incondizionato: ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, sono previste condizioni e restrizioni coerenti con le attuali conoscenze scientifiche e tecniche. In particolare, gli Stati membri devono prestare attenzione alla protezione delle piante acquatiche, delle piante terrestri non bersaglio e delle acque sotterranee nelle aree esposte a rischio per caratteristiche del suolo o condizioni climatiche. Se necessario, le condizioni d’impiego devono includere misure di attenuazione dei rischi. È inoltre richiesto al richiedente di presentare informazioni di conferma sull’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui nell’acqua potabile entro due anni dalla pubblicazione di un documento di orientamento della Commissione sul tema.
Aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate
In applicazione dell’articolo 20, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 viene modificato. La voce del flazasulfuron è soppressa dalla parte A e reinserita nella parte B come nuova voce 108, con purezza minima pari a 960 g/kg, approvazione dal 1° agosto 2017 e scadenza al 31 luglio 2032. Le specifiche richiamano espressamente le conclusioni della relazione di rinnovo e le relative appendici I e II.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° agosto 2017. La Commissione evidenzia che la decisione è stata adottata prima della scadenza prorogata al 31 gennaio 2018 prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016, così da rendere efficace il rinnovo senza soluzione di continuità.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione
L’approvazione della sostanza attiva flazasulfuron è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il rinnovo opera alle condizioni indicate nell’allegato I, con data di approvazione dal 1° agosto 2017 e scadenza al 31 luglio 2032.
Condizioni specifiche e misure di mitigazione
Nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto delle conclusioni della relazione di rinnovo, in particolare delle appendici I e II. Devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche, delle piante terrestri non bersaglio e delle acque sotterranee in aree vulnerabili; ove necessario, le condizioni d’impiego devono includere misure di attenuazione dei rischi.
Informazioni di conferma sui residui nell’acqua potabile
Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare informazioni di conferma sull’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nell’acqua potabile. Il termine è entro due anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento specifico sul tema.
Modifica del regolamento (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: nella parte A è soppressa la voce 80 relativa al flazasulfuron e nella parte B è inserita la nuova voce 108 con i dati identificativi, il grado di purezza (≥ 960 g/kg), la data di approvazione e la scadenza aggiornate, nonché le condizioni specifiche.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° agosto 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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