Corte di giustizia, Ordinanza C-339/24
Order of the Court of 18 September 2024. — Puma SE v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-339/24 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la domanda di Puma SE di far ammettere il ricorso contro la sentenza del Tribunale relativa a un’opposizione di marchio UE. Ha ritenuto che le doglianze formulate non dimostrassero, con il grado di specificità richiesto, l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato autorizzato a proseguire e Puma SE è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Rifiuto di ammettere il ricorso di Puma SE contro una sentenza del Tribunale in materia di marchio UE per mancata dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se l’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale in una causa relativa a un marchio dell’Unione europea potesse essere autorizzata a proseguire ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto e dell’articolo 170b del regolamento di procedura, in quanto solleverebbe una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in particolare, se le censure relative all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, all’obbligo di motivazione e al diritto a un equo processo ex articolo 47 della Carta fossero sufficientemente specifiche e rilevanti.
Principio di diritto
Un’impugnazione contro una decisione del Tribunale in materia di marchio UE non è ammessa a proseguire se il ricorrente non dimostra, in modo concreto e specifico, che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; affermazioni generiche sull’importanza della tutela dei marchi rinomati, sulla presunta incoerenza giurisprudenziale o sulla violazione del diritto a essere sentiti non bastano. Le censure che mirano in sostanza a contestare la valutazione delle prove da parte del Tribunale o a lamentare una motivazione incompleta, senza collegarle a una questione di rilievo sistemico per il diritto UE, non consentono l’autorizzazione del ricorso.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 41, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Rifiuto di ammettere il ricorso di Puma SE in materia di marchio UE
Si tratta di un’ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla formazione competente a decidere se un’impugnazione debba essere ammessa a proseguire, in una causa relativa a un’opposizione davanti all’EUIPO. La Corte esamina esclusivamente se il ricorso presenti una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Fatti e iter processuale
Puma SE aveva impugnato la sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2024, con la quale era stata respinta la sua azione di annullamento contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 gennaio 2023, resa nell’ambito di un procedimento di opposizione con la Société d’équipements de boulangerie pâtisserie.
La Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto, i ricorsi contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO non possono proseguire se non previa decisione favorevole della Corte, da adottarsi quando il ricorso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Argomenti di Puma SE
Puma sosteneva che il suo ricorso presentasse tali questioni in relazione a tre profili:
- la pretesa mancata valutazione globale e completa dei fattori rilevanti per accertare l’esistenza di un nesso tra i segni ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001;
- la pretesa deviazione dalla giurisprudenza Intel, secondo cui maggiore è la notorietà e la distintività del marchio anteriore, più probabile è che il pubblico ravvisi un nesso tra i segni;
- la pretesa omissione di esaminare un sondaggio del 2018, con conseguente violazione dell’articolo 47 della Carta e del diritto a essere sentito.
Puma sosteneva inoltre che tali profili avessero rilievo sistemico, in particolare per la tutela dei marchi rinomati e per l’effettività della tutela giurisdizionale.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia;
- gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura;
- l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001;
- l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali;
- l’articolo 41, paragrafi 1 e 2, della Carta, evocato dalla ricorrente.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce anzitutto che spetta al ricorrente dimostrare che il ricorso solleva una questione significativa per i fini dell’articolo 58 bis. La domanda di ammissione deve contenere tutte le informazioni necessarie e illustrare, in modo chiaro e dettagliato:
- i motivi del ricorso;
- la questione di diritto posta da ciascun motivo;
- il carattere “significativo” della questione rispetto all’unità, alla coerenza o allo sviluppo del diritto UE;
- le ragioni concrete di tale rilievo.
La Corte precisa che non bastano argomentazioni generali, né enunciazioni astratte sull’importanza della tutela dei marchi rinomati, sull’incentivo all’innovazione o sulla necessità di proteggere i diritti di difesa.
Quanto alla prima e alla seconda censura, la Corte osserva che Puma descrive l’errore di diritto che imputa al Tribunale, ma non spiega adeguatamente perché ciò solleverebbe una questione di rilievo sistemico per il diritto dell’Unione. Le affermazioni sulla protezione rafforzata dei marchi con elevata reputazione sono giudicate troppo generiche.
Quanto alla terza censura, la Corte rileva che le contestazioni concernenti il mancato esame del sondaggio mirano, in sostanza, a rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal Tribunale. Una simile critica, anche se eventualmente fondata, non è di per sé idonea a giustificare l’ammissione del ricorso. Analogamente, la doglianza di motivazione insufficiente non è stata accompagnata da una dimostrazione specifica del suo rilievo per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE.
Decisione e spese
La Corte conclude che la domanda di Puma SE non è idonea a dimostrare l’esistenza di una questione significativa ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto. Pertanto, il ricorso non è ammesso a proseguire.
Quanto alle spese, applicando l’articolo 137 del regolamento di procedura, la Corte dispone che Puma SE sopporti le proprie spese, anche perché la decisione è intervenuta prima della notificazione del ricorso all’altra parte e dunque prima che quest’ultima potesse sostenere spese.
Principio desumibile
L’ammissione di un ricorso alla Corte in materia di marchio UE richiede una dimostrazione concreta e specifica del fatto che il ricorso solleva una questione di sistema per il diritto dell’Unione; non sono sufficienti censure generiche, contestazioni della valutazione delle prove o deduzioni astratte sulla maggiore tutela dei marchi rinomati.
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