Ordinanza n. 1637/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, - del Decreto Ministeriale n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, avente ad oggetto il “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026”; - dell'allegato n. 1 “Procedure per l'iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al Decreto Ministeriale n. -OMISSIS-del -OMISSIS-; - dell'allegato n. 2 “Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro” al Decreto Ministeriale n. -OMISSIS-del -OMISSIS-; - dell'allegato “Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica” al Decreto Ministeriale n. -OMISSIS-del -OMISSIS-; - dell'allegato “Syllabus_BIOLOGIA” al Decreto Ministeriale n. -OMISSIS-del -OMISSIS-; - dell'allegato “Syllabus_fisica” al Decreto Ministeriale n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, comprensivo di “errata corrige” del 24.06.2025; - del Decreto Ministeriale n. 557 del 04-08-2025 recante ad oggetto “Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”, a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418; - del D.M. n. 754, del 20 ottobre 2025, recante “Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418”; - del Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026”; - dell'allegato al Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Informativa sul trattamento dei dati personali(Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); - del Decreto Ministeriale n. 447 dell'11 -7-2025, avente ad oggetto le “Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025”; - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”; - dell'allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”; - dell'allegato 3 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - del Decreto ministeriale n. 599 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese - a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l'ammissione a tali corsi”; - del Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto: “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”; - dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”; - dell'allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - dell'Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE”; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 16 ottobre 2025; - degli Esiti delle prove del semestre aperto sostenute da parte ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi; - della Nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 21 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; -delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; della mail inviata dall'Ufficio Inclusione dell'Università del Piemonte Orientale al sig. -OMISSIS-in data 4 settembre 2025 alle ore 8.11; della mail inviata dall'Ufficio Inclusione dell'Università del Piemonte Orientale al sig. -OMISSIS-in data 4 settembre 2025 alle ore 13.44; della mail inviata dall'Ufficio Inclusione dell'Università del Piemonte Orientale al sig. -OMISSIS-in data 2 novembre 2025 e dei relativi allegati, ed in particolare delle linee guida per la “richiesta di misure compensative e tempi aggiunti per candidati/e con disabilità (L. 104/1992) o DSA (L. 170/2010) D.M. -OMISSIS-del -OMISSIS-”; della mail inviata dall'Ufficio Inclusione dell'Università del Piemonte Orientale al sig. -OMISSIS-in data 18 novembre 2025 con la quale venivano comunicate le misure compensative assegnate all'odierno ricorrente per lo svolgimento degli esami del c.d. semestre aperto fissati per il giorno 20 novembre 2025; della mail inviata dall'Ufficio Inclusione dell'Università del Piemonte Orientale al sig. -OMISSIS-in data 9 dicembre 2025 con la quale venivano comunicate le misure compensative assegnate all'odierno ricorrente per lo svolgimento degli esami del c.d. semestre aperto fissati per il giorno 10 dicembre 2025; della mail inviata dalla Segreteria dell'Università del Piemonte Orientale al sig. -OMISSIS-in data 5 dicembre 2025 con cui veniva trasmessa la risposta del Responsabile del Procedimento relativa alla segnalazione dell'odierno ricorrente circa le condotte tenute dal tutor in occasione del primo appello e del relativo allegato, ossia il “riscontro Ticket 2025112210000391 SEMESTE FILTRO - Test di ammissione/bandi/graduatorie del 20 novembre 2025” a firma del Responsabile del Procedimento; di tutti i comportamenti e atti (mail, lettere formali etc.) inoltrati all'istante e censurati nel presente atto e del bando dell'ateneo del Piemonte Orientale e di tutta la documentazione universitaria e ministeriale in atti sulla peculiare situazione di parte ricorrente; - di ogni ulteriore graduatoria nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi e comunque rimessa in atti e da intendersi impugnata; - del Provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione e comunque di diniego di ammissione opposto a parte ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione di parte al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo; - di ogni eventuale determinazione generale o operativa relativa alla gestione di errori/quesiti e/o all'attribuzione di punteggi aggiuntivi o compensativi nelle prove, nonché delle comunicazioni operative agli Atenei/commissioni, ove e in quanto lesive; - del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento adottati dall'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione; - dei verbali di correzione dei compiti; - dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula; - del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo, ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa. per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: disciplina ministeriale del semestre filtro e degli esami di profitto per l'accesso ai corsi di area medica, esiti delle prove, graduatorie nazionali, mancato inserimento o esclusione dalla graduatoria e mancata ammissione al secondo semestre
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, il complesso degli atti ministeriali e universitari relativi alla nuova procedura di accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina veterinaria per l'anno accademico 2025/2026. Ha contestato, tra l'altro, il meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025 per l'inserimento in graduatoria dei candidati privi di tre sufficienze, il recupero e la penalizzazione dei voti rifiutati, il sistema delle coorti e delle graduatorie, la mancata redistribuzione dei posti rimasti scoperti, il regime di decadenza per la mancata immatricolazione, la gestione e la segretezza delle prove, i criteri di correzione e attribuzione dei punteggi, l'insufficienza degli strumenti compensativi riconosciuti in ragione della disabilità o del DSA e l'assistenza del tutor durante il primo appello. Sono state prospettate violazioni dei principi di par condicio, imparzialità, ragionevolezza, buon andamento, legalità e tutela dell'affidamento, nonché delle disposizioni legislative sulla procedura di accesso, della normativa antidiscriminatoria e dei principi costituzionali ed eurounitari, oltre a vizi relativi all'anonimato delle prove. Il ricorrente ha inoltre chiesto l'ammissione al corso, anche in forma specifica, e in subordine il risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris, riservando le valutazioni definitive al merito. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole il meccanismo del d.m. n. 1115/2025, perché tutela i candidati che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie, ordina gli altri candidati in coorti differenziate in base al numero delle sufficienze e dei voti recuperati e bilancia l'esigenza di saturare i posti con la tutela dell'affidamento e della par condicio. Ha ritenuto coerente con la natura degli esami di profitto la limitazione del recupero dei voti rifiutati al caso di esito negativo del secondo appello, anche alla luce dell'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025. Ha escluso che la valorizzazione della mera sommatoria dei punteggi, anche inferiori alla sufficienza, fosse preferibile, poiché avrebbe alterato le regole originarie della selezione. La censura sulla mancata redistribuzione dei posti è stata ritenuta carente d'interesse, non avendo il ricorrente dimostrato di possedere un punteggio sufficiente per beneficiare della riassegnazione; il giudice ha richiamato la necessità della prova di resistenza e il divieto di ottenere, mediante il processo, un bene della vita non corrispondente al merito conseguito. Il regime di decadenza e di immatricolazione presso la prima sede utile è stato ritenuto coerente con l'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025 e con le esigenze organizzative e di continuità didattica. Quanto agli strumenti compensativi, dagli atti risultava che l'Ateneo aveva comunicato e reso disponibili misure per entrambi gli appelli; le contestazioni sull'assistenza del tutor erano generiche, non verbalizzate e non riferite a singole domande, sicché non consentivano di ipotizzare un punteggio utile. Il TAR ha inoltre escluso che formulari, mappe concettuali e strumenti analoghi dovessero essere necessariamente riconosciuti, dovendo le misure essere rapportate alla disabilità e alla tipologia della prova senza creare un vantaggio competitivo. La censura sull'anonimato non ha superato la soglia della violazione non irrilevante, non risultando concretamente possibile l'associazione tra candidato e compito o un'alterazione dei risultati alla luce delle modalità di chiusura e rilevazione informatica delle prove. Sono state ritenute infondate o non manifestamente fondate anche le censure relative alla violazione del d.lgs. n. 71/2025, della legge delega, dell'art. 11 delle preleggi, dei principi costituzionali e del diritto dell'Unione. Il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale mediante pubblici proclami sul sito del Ministero, entro venti giorni dalla comunicazione, con deposito della prova entro ulteriori dieci giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare, quantificate in 500 euro oltre accessori, sono state poste a carico del ricorrente in favore del Ministero.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede una prognosi favorevole sulle censure e la sussistenza dei presupposti per la misura; nel caso concreto tali presupposti sono stati esclusi.
art. 30, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento della domanda di condanna in forma specifica e, in subordine, risarcitoria, senza che la relativa pretesa sia stata accolta nella fase cautelare.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
la disciplina della rinuncia, “prima della formazione della graduatoria di merito nazionale di cui all'articolo 6”, alla votazione conseguita negli esami di profitto sostenuti
La norma consente al legislatore secondario di disciplinare la rinuncia ai voti prima della formazione della graduatoria; il TAR ne ha ricavato la coerenza della limitazione del recupero dei voti rifiutati.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025
In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati
La disposizione giustifica l'obbligo di immatricolazione presso la prima sede utile indicata e la possibilità di concorrere per sedi diverse soltanto quando quelle prescelte non siano disponibili.
art. 4 d.m. n. 1115/2025
È richiamato per i criteri uniformi diretti al pieno conseguimento dei crediti formativi mancanti.
art. 6, comma 1, d.m. n. 418/2025, come modificato dal d.m. n. 557/2025
È richiamato nel quadro della disciplina ministeriale della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre filtro.
art. 11 preleggi
Il TAR ha ritenuto inconferente il richiamo, poiché la disposizione riguarda gli atti normativi e non fondava le censure dedotte contro la disciplina amministrativa impugnata.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami quando l'elevato numero dei controinteressati rende sommamente difficile la notificazione ordinaria, purché siano indicati nominativamente i destinatari e siano rispettate le garanzie del contraddittorio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha fondato l'ordine di oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Ha concorso a fondare l'oscuramento dei dati personali relativi alla salute.
Massime di principio
- In una procedura selettiva modificata dopo lo svolgimento delle prove, il sistema ministeriale può introdurre meccanismi di recupero e di inserimento in graduatoria dei candidati non pienamente conformi alle condizioni originarie solo se preserva, mediante fasce o coorti ordinate secondo il grado di prossimità ai requisiti iniziali, la posizione prioritaria di chi aveva rispettato integralmente le regole originarie; tale bilanciamento tutela affidamento, par condicio e imparzialità.
- La possibilità di rinunciare o recuperare votazioni conseguite in esami universitari può essere limitata dalle regole applicabili prima della formazione della graduatoria, soprattutto quando le prove hanno natura anche di esami di profitto: l'esito positivo del secondo appello, con accettazione del voto, può rendere non più utilizzabile il diverso voto non accettato nel primo appello.
- Gli strumenti compensativi per candidati con disabilità o DSA devono essere commisurati sia alla condizione individuale sia alla tipologia della prova e non possono trasformarsi in un vantaggio competitivo; in test nazionali predisposti senza preventiva conoscenza dei contenuti da parte della commissione d'aula, formulari, mappe o schemi non sono automaticamente dovuti se il loro impiego impedisce un controllo effettivo sull'equilibrio della prova.
- La contestazione dell'anonimato di una prova selettiva è idonea a viziare la procedura solo quando la violazione delle regole di anonimato sia non irrilevante e concretamente suscettibile di incidere sull'imparzialità della correzione; mere possibilità astratte di associazione tra candidato e compito non sono sufficienti se il procedimento prevede contenitori sigillati e rilevazione informatica anteriore alla correzione.
- La contestazione della mancata redistribuzione di posti disponibili richiede la dimostrazione, mediante prova di resistenza, che il ricorrente avrebbe conseguito l'ammissione in ragione della riassegnazione; il processo non può attribuire un bene della vita non corrispondente al merito maturato nella procedura.
- Quando il numero dei controinteressati rende sommamente difficile la notificazione ordinaria, il giudice può autorizzare la notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale dell'amministrazione, imponendo la pubblicazione del ricorso, del provvedimento e dell'elenco nominativo dei destinatari entro un termine perentorio, a pena di improcedibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 169/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 170/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 171/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 172/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 173/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 174/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →