Cassazione Penale, Sentenza n. 31745/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dal difensore d'ufficio nominato nel giudizio senza il "specifico mandato ad impugnare" rilasciato dopo la pronunzia della sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1‑quater, c.p.p. (introdotto dal d.lgs. n.150/2022). Il primo motivo denunciava la presunta illegittimità costituzionale di tale disciplina (violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU) in quanto, secondo il difensore, essa renderebbe più onerosa l'impugnazione per il difensore del soggetto dichiarato assente e ostacolerebbe il diritto di difesa, soprattutto quando l'imputato straniero irregolare è difficilmente rintracciabile. Il secondo motivo deduceva, nel merito, errata applicazione di legge e vizio di motivazione per non avere riconosciuto l'esclusione della responsabilità per forza maggiore rispetto al reato di inottemperanza al provvedimento di espulsione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancato rispetto della forma prevista dall'art. 581, comma 1‑quater, c.p.p. (applicabile alle sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022 nei confronti di imputato assente): il ricorso non è stato preceduto dal specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza. La questione di legittimità costituzionale sollevata è stata ritenuta manifestamente infondata, aderendo a precedenti decisioni di legittimità che hanno escluso un contrasto con i diritti di difesa e il giusto processo. Per il secondo motivo la Corte non si è pronunciata sostanzialmente in quanto l'atto è inammissibile per difetto formale. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Disposizione, introdotta dal d.lgs. n.150/2022, che rende inammissibile il ricorso per cassazione contro sentenze pronunciate in assenza dell'imputato se non è depositato il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza; la Corte ha ritenuto applicabile la norma e ha dichiarato inammissibile il ricorso per il suo mancato rispetto.
d.lgs. n.150 del 2022
Ha introdotto i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p.; secondo la Corte tali modifiche regolano modalità formali dell'impugnazione esercitabile dal difensore e non incidono sul diritto sostanziale di impugnare del soggetto processuale.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente per violazione del principio di uguaglianza; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata, non ravvisando una illegittima discriminazione nella disciplina impugnata.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la normativa impugnata non violi tale diritto essendo norma sulle modalità esercitative dell'impugnazione del difensore.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al giusto processo; la Corte ha ritenuto che le regole formali sull'impugnazione non ledano il principio del giusto processo.
art. 6 Convenzione EDU (CEDU)
Invocato dal ricorrente per presunta lesione del diritto a un processo equo; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale fondamento per l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per l'inammissibilità dell'atto; la Corte ha fissato la somma in euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per le sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022 in cui l'imputato è stato giudicato in sua assenza, il ricorso per cassazione proposto dal difensore senza il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza è verosimilmente inammissibile per violazione dell'art. 581, comma 1‑quater, c.p.p.
- Le censure di legittimità costituzionale volte a contestare la legittimità di tali requisiti formali (sostanzialmente limitazioni procedurali dell'impugnazione svolta dal difensore) sono, secondo la giurisprudenza di legittimità, difficilmente accolte e spesso dichiarate manifestamente infondate.
- Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per vizi formali relativi alla rappresentanza o al mandato, i motivi di merito non vengono esaminati: dunque il rispetto delle formalità procedurali è cruciale per ottenere una pronuncia sul merito.
- In situazioni con imputati difficili da rintracciare (es. stranieri irregolari), il difensore deve adottare tempestivamente misure per ottenere il mandato (o documentare l'impossibilità di ottenerlo) e valutare ogni rimedio processuale alternativo prima di proporre impugnazioni, visto il rischio di inammissibilità e delle sanzioni pecuniarie.
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