Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 618/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull’istanza di inibizione di una SCIA edilizia relativa alla realizzazione di un cappotto termico sul fabbricato confinante

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza presentata il 12 novembre 2025 per ottenere l’inibizione della SCIA depositata dalla controinteressata il 18 ottobre 2025. L’intervento riguardava l’apposizione di un cappotto termico dello spessore di 12 cm sulla parete esterna dell’appartamento della controinteressata, posto a circa 2,68 metri dall’immobile della ricorrente e in situazione di confine. La ricorrente lamentava, in particolare, l’invasione della propria proprietà e chiedeva l’esercizio dei poteri inibitori e di vigilanza edilizia. Sosteneva che l’istanza fosse stata tempestivamente presentata entro trenta giorni dal deposito della SCIA e che, pertanto, il Comune avesse l’obbligo di provvedere espressamente. Deduceva inoltre che l’amministrazione dovesse verificare la legittimazione della segnalante e la disponibilità giuridica dell’area interessata dall’intervento, sebbene nei limiti dell’apparenza del diritto. La controinteressata eccepiva l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che le questioni dominicali erano già state affrontate dal giudice ordinario con un’ordinanza resa ai sensi dell’art. 700 c.p.c.; contestava inoltre l’esistenza di un obbligo comunale di provvedere, trattandosi di sollecitazione di autotutela, nonché la sussistenza dell’interesse a ricorrere e l’utilizzabilità del giudizio sul silenzio per ottenere una verifica sostanziale della SCIA. Deduceva infine che l’ordinanza civile avesse autorizzato l’intervento. Il Comune non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Comune di pronunciarsi espressamente sull’istanza della ricorrente. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 19, commi 3, 4, 6-bis e 6-ter, l’istanza del terzo presentata entro il termine di trenta giorni dalla SCIA imponga all’amministrazione di attivarsi nell’esercizio dei poteri inibitori e di vigilanza edilizia. La SCIA non è direttamente impugnabile dal terzo; quest’ultimo può sollecitare l’intervento comunale e, in caso di inerzia, proporre l’azione avverso il silenzio. Solo dopo il consolidamento della SCIA l’eventuale rimozione degli effetti richiede l’esercizio dell’autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies, senza che, in tale diversa fase, sussista un generale obbligo di avviare il procedimento di autotutela su istanza del privato. Il TAR ha ritenuto sufficientemente dettagliata la segnalazione, anche perché indicava la possibile invasione della proprietà e la necessità di verificare la disponibilità dell’area, mediante sopralluogo, misurazione e valutazione della normativa sulle deroghe energetiche. Ha riconosciuto la legittimazione della ricorrente anche quale comproprietaria, potendo ciascun comproprietario agire a tutela della propria porzione del diritto. Ha escluso che l’azione fosse preclusa dall’ordinanza civile: tale provvedimento aveva autorizzato esclusivamente l’accesso al fondo e l’installazione temporanea del ponteggio ai sensi dell’art. 843 c.c., non aveva autorizzato l’intervento edilizio né accertato la legittimità della SCIA, presentata peraltro successivamente. L’ordinanza non era comunque opponibile al Comune, che non era stato parte del giudizio civile. Il Comune è stato condannato ad avviare il procedimento entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza e a concluderlo nei successivi trenta giorni, salvo motivate proroghe per ulteriori esigenze istruttorie. Comune e controinteressata sono stati condannati in solido al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 19, commi 3, 4, 6-bis e 6-ter l. 241/1990

    in materia edilizia, la SCIA si “consolida” dopo trenta giorni dalla sua presentazione

    Entro trenta giorni il Comune può adottare i provvedimenti inibitori previsti dalla disciplina della SCIA; il terzo deve sollecitare l’intervento amministrativo e, in caso di inerzia, può agire contro il silenzio. Dopo il consolidamento, la rimozione degli effetti della SCIA richiede l’autotutela, mentre la sollecitazione tempestiva del terzo impone all’amministrazione di provvedere.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Dopo il consolidamento della SCIA, gli effetti dell’attività segnalata possono essere rimossi mediante procedimento di autotutela; il giudice distingue tale ipotesi dalla sollecitazione tempestiva dei poteri inibitori, rispetto alla quale sussiste l’obbligo di provvedere.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Il terzo, non potendo impugnare direttamente la SCIA, può proporre l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione che non abbia provveduto sulla tempestiva istanza di intervento.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Il giudizio avverso il silenzio può comportare anche la verifica della fondatezza della pretesa, ma nel caso concreto il TAR ha limitato la pronuncia all’obbligo del Comune di esaminare l’istanza, previa istruttoria.

  • art. 843 c.c.

    L’ordinanza civile richiamata aveva riconosciuto soltanto il diritto di accedere temporaneamente al fondo altrui per installare il ponteggio, senza autorizzare l’intervento edilizio né definire la legittimità della SCIA.

  • d.P.R. 380/2001

    Il potere-dovere comunale di vigilanza edilizia permane nel quadro della disciplina della SCIA; l’eventuale inibitoria produce effetti retroattivi e l’intervento realizzato senza valida SCIA è soggetto alle sanzioni edilizie.

  • d.lgs. 115/2008

    La normativa è richiamata tra le disposizioni da valutare nell’istruttoria comunale sulla legittimità dell’intervento di realizzazione del cappotto termico.

  • d.lgs. 102/2014

    La normativa è richiamata tra le disposizioni da valutare nell’istruttoria comunale sulla possibile applicabilità delle deroghe relative all’intervento energetico.

Massime di principio

  • Quando il terzo sollecita l’esercizio dei poteri comunali di controllo e inibizione di una SCIA edilizia entro trenta giorni dalla sua presentazione, l’amministrazione ha l’obbligo di avviare il procedimento e di concluderlo con un provvedimento espresso; l’azione avverso il silenzio è quindi ammissibile anche se l’amministrazione non è necessariamente tenuta ad adottare un provvedimento favorevole al segnalante.
  • La SCIA non è direttamente impugnabile dal terzo. Il terzo deve segnalare tempestivamente all’amministrazione i profili di illegittimità o illiceità dell’intervento e, in caso di inerzia, può proporre l’azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
  • Dopo il decorso del termine di consolidamento della SCIA, la rimozione dei suoi effetti richiede l’esercizio dell’autotutela; la mera sollecitazione del privato non determina, in questa fase, un generale obbligo dell’amministrazione di avviare il procedimento di annullamento d’ufficio.
  • Nel procedimento di verifica di una SCIA edilizia, l’amministrazione può e deve accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’intervento, inclusa la proprietà o disponibilità dell’immobile o dell’area di sedime, ma tale verifica è normalmente limitata all’apparenza del diritto e non consente al Comune di risolvere controversie civilistiche sulla titolarità dominicale.
  • La legittimazione del terzo all’azione prevista per la tutela contro la SCIA sussiste anche in capo al comproprietario dell’immobile confinante, che può agire autonomamente a tutela della propria porzione del diritto.
  • Un provvedimento cautelare del giudice ordinario che autorizzi l’accesso temporaneo al fondo altrui e l’installazione di ponteggi non equivale ad autorizzazione dell’intervento edilizio e non preclude il successivo esercizio dei poteri amministrativi di controllo sulla SCIA, soprattutto se l’amministrazione non era parte del giudizio civile.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzioSCIA e liberalizzazioniGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereAutotutela decisoriaDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.