Sentenza n. 989/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento del decreto/provvedimento del Prefetto di Catanzaro fasc. -OMISSIS- notificato in data 27/06/2022 e del decreto/provvedimento del Questore di Catanzaro Cat -OMISSIS- notificato in data 09/07/2022 relativi alla revoca del porto armi uso caccia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi e conseguente revoca questorile della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di licenza di porto d'armi uso caccia, era stato condannato con decreto penale per una violazione della normativa venatoria consistente nell'esercizio della caccia mediante un richiamo acustico elettromagnetico vietato. In seguito, la Prefettura aveva adottato un divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, mentre la Questura aveva revocato la licenza di porto di fucile quale conseguenza del provvedimento prefettizio. Il ricorrente ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 7 l. 241/1990, lamentando che la comunicazione di avvio del procedimento richiamasse erroneamente l'art. 7-bis della medesima legge e sostenendo che tale errore avesse leso il diritto di partecipazione e difesa. Ha inoltre dedotto eccesso di potere, carenza di istruttoria e travisamento, osservando che il giudice penale aveva disposto il dissequestro e la restituzione dei fucili, che il sequestro era cessato mesi prima del provvedimento prefettizio e che l'amministrazione non avrebbe esaminato adeguatamente il decreto penale, la condotta concreta e l'assenza di violazioni nella custodia delle armi. Infine, ha denunciato manifesta illogicità e carenza di motivazione, sostenendo che la sola violazione della normativa venatoria, non commessa mediante l'uso abusivo delle armi, non dimostrasse automaticamente l'inaffidabilità del titolare né giustificasse il divieto prefettizio e la revoca della licenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondato e assorbente il motivo relativo alla manifesta illogicità e carenza di motivazione. Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi ai sensi dell'art. 39 r.d. 773/1931 ha natura preventiva e cautelare e può essere esercitato anche in presenza di una condotta sanzionata dalla normativa venatoria; tuttavia, l'amministrazione deve motivare autonomamente la sussistenza dei presupposti del divieto, valutando in concreto il fatto e spiegando perché esso evidenzi un giudizio di inaffidabilità nell'uso, nella detenzione o nella custodia delle armi. Quando il reato è commesso mediante l'uso o l'abuso delle armi, l'inaffidabilità può emergere immediatamente; quando invece manca una diretta relazione tra illecito e uso delle armi, sono necessarie specifiche circostanze e una motivazione più puntuale, anche con riferimento alla personalità del soggetto e al rischio di abuso. Nel caso esaminato, il provvedimento prefettizio si era fondato esclusivamente sull'episodio venatorio relativo al richiamo acustico vietato, senza alcuna concreta valutazione della personalità del ricorrente, della condotta di custodia delle armi o del nesso tra illecito e possibile abuso delle stesse. Il divieto è stato pertanto annullato. È stata conseguentemente annullata anche la revoca questorile della licenza, adottata quale effetto doveroso del divieto prefettizio. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. È stata fatta salva la riedizione del potere amministrativo; le spese sono state compensate, con obbligo dell'amministrazione di rifondere il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 773/1931
Attribuisce al prefetto un potere preventivo e cautelare di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti quando non sussistano sufficienti garanzie di affidabilità; l'esercizio del potere richiede una valutazione concreta e un'autonoma motivazione, non potendo fondarsi su un automatismo derivante dalla sola violazione della normativa venatoria.
art. 21, comma 1, lett. r), l. 157/1992
Prevede il divieto venatorio relativo all'impiego del richiamo acustico elettromagnetico, la cui violazione, pur potendo essere valutata dall'autorità prefettizia, non determina automaticamente il divieto di detenzione delle armi.
art. 30, lett. h), l. 157/1992
Sanziona la violazione venatoria contestata al ricorrente; la sanzione prevista dalla disciplina di settore non esclude né determina automaticamente l'esercizio del distinto potere preventivo di cui all'art. 39 r.d. 773/1931.
art. 32 l. 157/1992
Richiamato dal giudice per evidenziare che il divieto prefettizio non può trasformarsi in un'ulteriore sanzione accessoria automatica aggiuntiva rispetto alle sanzioni previste dalla normativa venatoria.
art. 7 l. 241/1990
Invocato dal ricorrente con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento; il relativo motivo è stato assorbito, non essendo stato deciso nel merito.
art. 7-bis l. 241/1990
Richiamato nella comunicazione di avvio del procedimento secondo quanto dedotto dal ricorrente; la questione dell'erroneo riferimento normativo è rimasta assorbita.
art. 85 c.p.c.
la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore
Per effetto della perpetuatio dell'ufficio del difensore, la revoca della procura o la rinuncia al mandato non privano il difensore della capacità di compiere o ricevere atti processuali finché non intervenga la sostituzione.
art. 39 c.p.a.
Consente l'applicazione nel processo amministrativo delle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l'art. 85 c.p.c., sul rapporto processuale con il difensore.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi ai sensi dell'art. 39 r.d. 773/1931, pur avendo natura preventiva e cautelare, richiede una valutazione concreta dell'affidabilità del soggetto e non può essere disposto sulla base di un automatismo derivante dalla mera violazione di una disciplina di settore.
- Quando l'illecito non è direttamente connesso all'uso o all'abuso delle armi e non evidenzia di per sé una personalità violenta, aggressiva, instabile o impulsiva, il provvedimento prefettizio deve indicare specifiche circostanze idonee a dimostrare il rischio di abuso e il complessivo giudizio di inaffidabilità.
- Quanto più il fatto posto a fondamento del divieto si discosta da reati commessi mediante l'uso delle armi, tanto più puntuale ed esauriente deve essere la motivazione dell'amministrazione, con l'indicazione del nesso tra la condotta accertata e il possibile abuso delle armi.
- L'autonomia del potere prefettizio previsto dall'art. 39 r.d. 773/1931 rispetto alle sanzioni della normativa venatoria consente l'esercizio del potere anche dopo l'accertamento di una violazione di tale normativa, ma impone una motivazione autonoma sui presupposti preventivi e cautelari del divieto; il provvedimento non può costituire una sanzione accessoria automatica.
- La revoca della licenza di porto d'armi adottata dalla Questura quale conseguenza necessaria del divieto prefettizio deve essere annullata quando venga annullato il presupposto prefettizio da cui dipende.
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