Sentenza n. 3925/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento dei seguenti atti: 1) il Comunicato ufficiale della Federazione italiana giuoco calcio – FIGC n. 220/A del 27 aprile 2022 recante pubblicazione della delibera del Consiglio federale FIGC del 26 aprile 2022, di approvazione del Sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al campionato professionistico di Serie A maschile 2022/2023; 2) la delibera del 26 aprile 2022 di approvazione del Sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al campionato professionistico di Serie A maschile 2022/2023; 3) il manuale di licenze nazionali Serie A 2022/2023; 4) ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso ogni atto infra indicato e, se del caso, l’art. 90-ter NOIF;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sistema delle licenze nazionali FIGC per l'ammissione al campionato professionistico di Serie A maschile 2022/2023, comprensivo della delibera di approvazione, del relativo comunicato ufficiale e del manuale di licenze nazionali
Esito
Favorevole al resistente (federazione sportiva)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui la FIGC aveva approvato il Sistema delle licenze nazionali per la stagione 2022/2023, prevedendo quale requisito di ammissione un indice di liquidità riferito alla situazione finanziaria delle società al 31 marzo 2022, inizialmente fissato nella bozza a 0,7 con un correttivo e poi approvato per la Serie A nella misura di almeno 0,5. La Lega contestava la legittimità dell'introduzione del requisito a campionato in corso, a mercato chiuso e a poche settimane dalla scadenza per l'iscrizione, deducendo violazione del principio di irretroattività e dell'art. 11 delle preleggi, illogicità, incongruenza, violazione dei principi di proporzionalità e buona fede, violazione del merito sportivo, violazione dell'art. 85, punto VIII, n. 9, delle NOIF, difetto di istruttoria e mancata consultazione della Covisoc, illegittimità dell'art. 90-ter NOIF nella parte in cui non prevedeva tale consultazione, violazione dell'art. 8 dello Statuto FIGC e violazione del principio democratico, in relazione agli artt. 20 e 21 dello Statuto CONI e all'art. 1 dello Statuto FIGC. La ricorrente deduceva inoltre la giurisdizione del giudice amministrativo e la propria legittimazione attiva. La FIGC si costituiva eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Nel corso del giudizio, con atto depositato l'11 febbraio 2026, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Non sono stati esaminati nel merito i motivi relativi alla legittimità del Sistema delle licenze nazionali, all'indice di liquidità, alla consultazione della Covisoc, alla disciplina statutaria e al principio democratico, né le questioni preliminari sulla giurisdizione e sulla legittimazione. Le spese sono state compensate tra le parti, nonostante la resistente avesse chiesto la condanna, in considerazione delle posizioni delle parti e dell'andamento processuale.
Norme richiamate
art. 11 preleggi
La ricorrente ne ha dedotto la violazione sotto il profilo dell'asserita applicazione retroattiva del requisito di liquidità; il TAR non ha esaminato la censura per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, punto VIII, n. 9, NOIF
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla disciplina delle licenze nazionali e alla mancata consultazione della Covisoc; la questione non è stata decisa nel merito.
art. 90-ter NOIF
La ricorrente ne ha contestato la legittimità nella parte in cui non prevedeva la consultazione della Covisoc per la fissazione dei criteri tecnici di ammissione; il TAR non ha esaminato la censura.
art. 8 Statuto FIGC
La ricorrente ne ha dedotto la violazione; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.
artt. 20 e 21 Statuto CONI
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione del principio democratico; non esaminati nel merito.
art. 1 Statuto FIGC
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione del principio democratico; non esaminato nel merito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nello svolgimento processuale in relazione all'udienza straordinaria telematica di smaltimento dell'arretrato; non incide sulla decisione di improcedibilità.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza necessità di esaminare le censure di merito e le questioni preliminari non ancora definite.
- In caso di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo può compensare le spese di lite valutando le posizioni delle parti e l'andamento processuale.
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