Regolamento (UE) 2016/1934
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1934 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) come principio attivo esistente destinato ai biocidi del tipo di prodotto 8. L'approvazione è subordinata a specifiche condizioni tecniche e di etichettatura, in particolare per contenere i rischi per l'ambiente e per gli utilizzatori industriali e professionali. La validità dell'approvazione decorre dal 1º maggio 2018 e scade il 30 aprile 2028.
approvazione del cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) come principio attivo esistente per i biocidi del tipo di prodotto 8 (preservanti del legno)
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 8, ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, contenenti il principio attivo cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC). Riguarda l'approvazione del principio attivo esistente per l'uso nei biocidi e le condizioni di autorizzazione dei prodotti che lo contengono, con particolare attenzione agli usi industriali e professionali e agli impatti su suolo, acque superficiali e acque sotterranee. Non disciplina altri tipi di prodotto.
Approva il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) per i biocidi di tipo 8
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1934 della Commissione approva il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) come principio attivo esistente destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, ossia i preservanti del legno. L'atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e fa seguito alla procedura di valutazione prevista per i principi attivi esistenti.
Contesto della valutazione
Il considerando dà conto del fatto che il principio attivo figurava nell'elenco dei principi attivi da valutare istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. La sua valutazione era stata svolta nell'ambito della direttiva 98/8/CE, con l'Italia designata autorità competente di valutazione. Sulla base del parere del comitato sui biocidi dell'ECHA del 14 aprile 2016, la Commissione ritiene che i biocidi di tipo 8 contenenti ATMAC/TMAC possano soddisfare le prescrizioni applicabili, purché siano rispettate specifiche condizioni d'uso.
Ambito dell'approvazione
L'articolo 1 approva il principio attivo per il tipo di prodotto 8, rinviando all'allegato per le condizioni e le specifiche tecniche. L'approvazione riguarda quindi i biocidi destinati al trattamento e alla preservazione del legno, non altri tipi di prodotto.
Identificazione del principio attivo e parametri tecnici
L'allegato identifica il principio attivo con denominazione comune cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC), denominazione IUPAC corrispondente, numero CE 263-038-9 e numero CAS 61789-18-2. Il grado minimo di purezza valutato è pari al 96,6 % p/p. La nota in allegato precisa che il principio attivo presente nel prodotto commercializzato può avere purezza uguale o diversa, purché sia stata dimostrata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
Data di approvazione e durata
L'approvazione decorre dal 1º maggio 2018 e scade il 30 aprile 2028. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Condizioni per l'autorizzazione dei biocidi contenenti ATMAC/TMAC
Le autorizzazioni dei biocidi sono subordinate a condizioni puntuali. In sede di valutazione del prodotto, deve essere prestata particolare attenzione:
- alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia connessi a eventuali usi indicati nella domanda di autorizzazione ma non esaminati nella valutazione del rischio a livello di Unione del principio attivo;
- agli utilizzatori industriali e professionali;
- al suolo e alle acque sotterranee, specialmente nel caso di legno trattato che sarà esposto frequentemente agli agenti atmosferici.
Prescrizioni di etichettatura e misure di contenimento
L'allegato impone inoltre che, per contenere i rischi per suolo, acque superficiali e acque sotterranee, le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza dei prodotti autorizzati specifichino che:
- l'applicazione industriale o professionale deve avvenire all'interno di un'area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento;
- subito dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili, così da evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque;
- gli eventuali residui derivanti dall'applicazione devono essere raccolti per essere riutilizzati o smaltiti.
Coordinamento con la disciplina UE sui biocidi
Il regolamento si inserisce nel sistema di approvazione dei principi attivi previsto dal regolamento (UE) n. 528/2012 e utilizza l'impianto procedurale del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 per i principi attivi esistenti. L'approvazione non è quindi autonoma rispetto alla successiva autorizzazione dei singoli biocidi, che resta condizionata al rispetto delle prescrizioni tecniche e ambientali indicate nell'allegato.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L'articolo 1 approva il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8, con rinvio alle specifiche e condizioni riportate nell'allegato.
Base normativa e contesto di valutazione
L'atto è adottato ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo figurava nell'elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 ed era già stato oggetto di valutazione nell'ambito della direttiva 98/8/CE per il tipo di prodotto 8.
Data di approvazione e scadenza
Secondo l'allegato, la data di approvazione è il 1º maggio 2018 e la scadenza dell'approvazione è il 30 aprile 2028.
Purezza minima e identificazione del principio attivo
L'allegato indica per il principio attivo un grado minimo di purezza del 96,6 % p/p. Sono riportati anche i numeri identificativi CE 263-038-9 e CAS 61789-18-2. La nota precisa che il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può avere purezza pari o diversa se ne è stata dimostrata l'equivalenza tecnica.
Condizioni specifiche per l'autorizzazione dei biocidi
Le autorizzazioni dei biocidi contenenti ATMAC/TMAC sono soggette a condizioni specifiche: nella valutazione del prodotto deve essere considerata con attenzione ogni esposizione, rischio ed efficacia riferiti a usi previsti nella domanda ma non esaminati nella valutazione del rischio a livello di Unione; occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali e ai rischi per suolo e acque sotterranee nel caso di legno trattato esposto frequentemente agli agenti atmosferici.
Misure di contenimento e indicazioni in etichetta
Per ridurre i rischi per suolo, acque superficiali e acque sotterranee, le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza dei prodotti autorizzati devono specificare che l'applicazione industriale o professionale avviene in un'area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento; che subito dopo il trattamento il legno deve essere conservato in luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili; e che eventuali residui dell'applicazione devono essere raccolti per essere riutilizzati o smaltiti.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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