Cassazione Penale, Ordinanza n. 21146/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato una condanna per rapina. Con il primo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 628, comma 2, c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato in furto aggravato dalla destrezza. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già esaminate e respinte in appello, oltre che volto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la motivazione della sentenza impugnata era conforme al principio secondo cui, nel delitto di rapina, la speciale tenuità del danno richiede una valutazione complessiva anche delle conseguenze della violenza o minaccia sulla persona offesa, non bastando il solo modesto valore della cosa sottratta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito non è stata riformata: resta ferma la qualificazione del fatto come rapina e il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, per ribadire che la valutazione dell'attenuante richiede un apprezzamento unitario dei pregiudizi arrecati sia al patrimonio sia alla persona.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere l'erronea qualificazione del fatto; la Corte non ha accolto la doglianza e ha ritenuto non consentita la richiesta di riqualificazione in furto aggravato dalla destrezza
l'attenuante del danno di speciale tenuità non è riconoscibile nella rapina se la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati al patrimonio e alla persona non è di speciale tenuità
Sezioni Unite n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095-02
ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, che lede non soltanto il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che, solo ove la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati sia di speciale tenuità, può farsi luogo al riconoscimento della predetta circostanza attenuante
principio applicato per negare l'attenuante del danno di speciale tenuità nel delitto di rapina
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre censure di merito già dedotte in appello e disattese, quando il ricorso si risolva nella richiesta di una nuova valutazione delle fonti probatorie.
- La riqualificazione del fatto in una diversa fattispecie può essere negata quando il motivo di ricorso non evidenzi reali errori di diritto o vizi logici, ma miri soltanto a sostituire una diversa lettura del compendio probatorio.
- Nel delitto di rapina, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva del pregiudizio arrecato sia al patrimonio sia alla persona offesa; non è sufficiente il solo modesto valore economico del bene sottratto.
- La rapina ha natura plurioffensiva e l'apprezzamento della speciale tenuità deve tenere conto anche degli effetti della violenza o minaccia sulla libertà e sull'integrità fisica e morale della vittima.
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