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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4840/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lamberti ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Torino sostenendo violazione dell'art. 526, co. 1-bis, c.p.p. e vizio di motivazione. Ha lamentato che la condanna si è fondata sul contenuto della querela presentata dalla persona offesa (Uda Roberto), la quale per libera scelta si era sottratta all'esame dell'imputato e del suo difensore; conseguentemente, secondo il ricorrente, tali dichiarazioni non potevano essere utilizzate per provare la colpevolezza, neppure se la querela era stata acquisita al fascicolo del dibattimento con il consenso dell'imputato. In sostanza il ricorrente distingue tra acquisizione formale della querela e sua utilizzabilità decisionale e contesta che il consenso dell'imputato possa rendere ammissibile ciò che il divieto costituzionale vieterebbe.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che, pur riconoscendo il principio per cui non si può provare la colpevolezza sulla base di dichiarazioni rese da chi si è sottratto all'esame, la querela acquisita al fascicolo del dibattimento con il consenso dell'imputato (anche prestato dal difensore ai sensi dell'art. 493 c.p.p.) è utilizzabile ai fini della decisione. La Corte ha motivato che il principio del contraddittorio previsto dall'art. 111 Cost. può essere derogato dal consenso della parte titolare del diritto garantito e che l'acquisizione consensuale costituisce un negozio processuale nella sfera di disponibilità dell'imputato. Ha escluso che nella fattispecie sussistesse l'inutilizzabilità "patologica" assoluta degli atti che impedirebbe ogni utilizzazione anche a fronte del consenso. In conclusione il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    Norma sostanziale relativa a un reato ascritto nell'imputazione; citata nell'ambito del quadro fattuale ma non centrale per la questione di diritto trattata.

  • art. 582 c.p.

    Norma sostanziale relativa a lesioni personali, parte dell'imputazione originaria; citata nel contesto fattuale.

  • art. 526, co. 1-bis, c.p.p.

    Prevede che la colpevolezza non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi si è volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore; la Corte ha confermato il principio ma ha precisato che l'effetto del divieto va valutato alla luce dell'art. 111 Cost. e del consenso dell'imputato all'acquisizione dell'atto.

  • art. 493, c.p.p.

    Consente alle parti di concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del P.M.; la Corte ha ritenuto che il consenso ex art. 493 possa rendere utilizzabile la querela acquisita al fascicolo del dibattimento.

  • art. 133, c.p.p.

    Norma che disciplina l'accompagnamento coattivo della persona da esaminare; richiamata a proposito delle inutili misure adottate per far comparire la persona offesa.

  • art. 111 Cost.

    Comma 4 sancisce il principio del contraddittorio; comma 5 consente deroghe al contraddittorio per consenso della parte titolare del diritto. La Corte ha letto l'art. 526 c.p.p. in luce di entrambi i commi, ritenendo che il consenso della parte possa derogare al divieto di utilizzazione.

  • art. 442, co. 2, c.p.p.

    Norma sul giudizio abbreviato che consente l'uso degli atti del fascicolo delle indagini preliminari; richiamata per argomentare che il consenso può attribuire valore probatorio ad atti normalmente non utilizzabili in dibattimento ordinario.

  • artt. 431, 511, 512, 514 c.p.p.

    Richiamate per il tema delle 'letture' e dei limiti di utilizzazione di atti scritti in dibattimento. La giurisprudenza distingue i casi in cui la lettura è ammessa solo per la procedibilità da quelli in cui, per impossibilità di comparizione, la lettura può assolvere anche funzione probatoria.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali per la parte soccombente in Cassazione; applicata alla parte ricorrente in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra acquisizione formale di un atto (es. querela) nel fascicolo e la sua utilizzabilità probatoria: l'acquisizione con consenso può rendere utilizzabile l'atto ai fini della decisione.
  • Il principio costituzionale del contraddittorio (art. 111 Cost.) può essere derogato dal consenso della parte titolare del diritto; il consenso dell'imputato o del suo difensore a far confluire atti nel fascicolo per il dibattimento può rendere utilizzabili quegli atti.
  • L'assenza volontaria di una persona offesa/testimone impedisce in linea di massima l'uso delle sue dichiarazioni per provare la colpevolezza, ma questa regola non è assoluta: il consenso processuale e alcune eccezioni (es. impossibilità di far comparire il teste) possono consentire l'utilizzo.
  • Vi sono atti 'patologicamente' inutilizzabili (assunti contra legem) la cui inutilizzabilità è assoluta e non sanabile tramite consenso; occorre verificare se il singolo atto rientra in tale categoria prima di ritenerne possibile l'utilizzo.
  • In situazioni analoghe è prudente documentare e verbalizzare il consenso all'acquisizione degli atti (meglio se espresso dal difensore), e valutare contestualmente eventuali profili di nullità o di violazione di norme che possano configurare inutilizzabilità assoluta.
  • La giurisprudenza di legittimità è fondamentale: valutare precedenti che distinguono tra inutilizzabilità fisiologica, relativa e patologica per determinare se il consenso possa o meno sanare l'uso probatorio.

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