Cassazione Penale, Sentenza n. 5708/2022 del 17/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Fontanelli proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, parzialmente riformando il giudizio abbreviato di primo grado, aveva rideterminato le pene accessorie ma confermato le condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il ricorrente deduceva cinque motivi: (1) vizio di motivazione e errata qualificazione della condotta contestata (capo 1b) relativo a iscrizioni contabili quali "prelevamento soci" e "diminuzioni crediti aziendali"), nonché mancata considerazione delle dichiarazioni del curatore rese poi in sede testimoniale; (2) mancata indicazione della prova idonea a dimostrare l'esistenza della somma nella disponibilità della società e il suo prelievo, con eccessiva valutazione di meri dati contabili; (3) erronea qualificazione dell'annotazione di riduzione crediti come distrazione ai sensi dell'art. 216 c.1 n.1 L.F., dato che la svalutazione dei crediti non si sarebbe tradotta in atto di disposizione patrimoniale; (4) difetto motivazionale per avere la Corte di appello riunito in un'unica fattispecie distinte attività (decremento crediti e prelevamenti) e aver imposto all'imputato l'onere probatorio; (5) omessa motivazione circa l'elemento soggettivo della bancarotta documentale (capo 2), poiché la mancata tenuta/consegna del libro giornale per 2010-2012 poteva essere frutto di negligenza e non di dolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi quattro motivi tentassero di rimettere in discussione la valutazione di merito sui fatti e sulle prove, riproponendo la versione difensiva senza efficacia ai fini del sindacato di legittimità. I giudici hanno condiviso la ricostruzione motivata della Corte territoriale secondo cui le voci contabili per complessivi euro 256.078,59 (di cui euro 138.454,49 come "prelevamento soci" e euro 114.485,80 come "decremento crediti") erano operazioni contabili finalizzate a occultare diminuzioni patrimoniali ingiustificate e non semplici costi giustificati da pagamenti a dipendenti o compensi, giustificazioni peraltro non documentate. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il fallito/amministratore ha l'onere di dimostrare la destinazione dei beni acquisiti e l'innalzamento, in concreto, dell'onere probatorio a suo carico. Il quinto motivo è stato ritenuto aspecifico e inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216 c.1 n.1 Legge Fallimentare
non presente testo integrale nella sentenza
La norma incrimina la bancarotta patrimoniale per distrazione; la Corte ha ritenuto che annotazioni contabili non giustificate ("prelevamento soci", "diminuzione crediti") possano costituire operazioni finalizzate alla distrazione e all'occultamento di diminuzioni patrimoniali ingiustificate
art. 217 c.2 Legge Fallimentare
non presente testo integrale nella sentenza
Richiamata dalla difesa quale possibile ricaduta per omissione dovuta a semplice negligenza; la Corte ha ritenuto invece che gli elementi probatori indicassero dolo/frode e non semplice imprudenza
art. 87 Legge Fallimentare
non presente testo integrale nella sentenza
Richiama l'obbligo di verità del fallito/gestore; la giurisprudenza della Corte afferma che, in mancanza di prova della destinazione dei beni, grava sull'amministratore/fallito l'onere di giustificare l'origine/destinazione delle poste contestate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))
richiamate nella sentenza come norme cui il ricorrente aveva invocato il vizio di motivazione
Regolano rispettivamente i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, vizio motivazionale, omessa motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché attacchi del merito o aspecifici
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020)
Consente il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti, con decisione sulla base delle conclusioni scritte; la causa è stata trattata ai sensi di tale disposizione
art. 606 cod. proc. pen. (conseguenze)
richiamato in relazione agli effetti dell'inammissibilità
Prevede la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità determinata da profili di colpa, il versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale sanzione pecuniaria di euro 3.000,00
Massime di principio
- Annotazioni contabili anomale e non documentate (es. "prelevamento soci", "diminuzione crediti") possono essere valutate come operazioni di occultamento/distrazione e portare alla configurazione della bancarotta fraudolenta se non adeguatamente giustificate con documentazione
- In caso di mancato rinvenimento di beni o di somme, grava sull'amministratore/fallito un onere probatorio rafforzato di dimostrare la destinazione legittima delle somme/beni (principio consolidato dalla giurisprudenza)
- La mera riproposizione di questioni di fatto già decise in appello, senza nuovi profili di diritto o vizi specifici di motivazione, è inammissibile davanti alla Corte di Cassazione
- Dichiarazioni contraddittorie o sommarie del curatore o di testimoni richiedono una valutazione motivata da parte del giudice di merito; la Cassazione sindaca solo la correttezza logico-giuridica della motivazione, non la rinnovazione delle prove
- L'omessa tenuta o la non consegna delle scritture obbligatorie (es. libro giornale) e l'occultamento di debiti tributari possono costituire elementi indiziari significativi di dolo nella bancarotta documentale e patrimoniale
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è necessario produrre documentazione tempestiva e dettagliata (es. ricevute di pagamento, elenchi nominativi, periodi, prospetti contabili riconciliati) che dimostri la legittima destinazione delle somme contestate
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