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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20628/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale per i minorenni che aveva rinnovato la notifica dell'ordine di esecuzione per carcerazione e aveva disposto il ripristino dell'originario ordine con sospensione dell'esecuzione rimettendo la condannata in termini per chiedere una misura alternativa. Ha articolato due motivi: (1) vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe motivato con elementi diversi da quelli addotti dalla difesa e che gli atti dimostrerebbero l'irreperibilità della condannata (le ricerche sarebbero state effettuate all'ultima dimora nota risultante agli operatori di polizia); (2) violazione dell'art. 656, comma 8-bis, c.p.p., con la censura che detta norma (che consente al pubblico ministero di assumere informazioni anche presso il difensore quando è provato che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso) non sarebbe applicabile al caso di condannato irreperibile e non poteva essere invocata dal giudice per rinnovare la notificazione o annullare la revoca.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non fosse censurabile in cassazione e che il Tribunale avesse correttamente accertato la nullità della notifica della revoca dell'ordine di sospensione perché le ricerche non erano state svolte nell'ultimo domicilio conosciuto risultante negli atti (art. 159 c.p.p.) e non era stata effettuata la ricerca nell'indirizzo indicato nella fase di cognizione (via Sebastiano Vinci), che era anche quello riportato nell'ordine di esecuzione. Quanto alla doglianza sull'art. 656, comma 8-bis, la Corte ha osservato che quella norma presuppone la formale regolarità della notifica del decreto di sospensione; qui il giudice ha invece dichiarato la nullità della notifica della revoca e pertanto la censura risultava infondata. Non essendovi motivo di condanna alle spese (ricorso proposto dalla parte pubblica), il procedimento si chiude con inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Le ricerche per accertare la reperibilità del condannato devono estendersi all'ultima dimora conosciuta; l'omissione di tale accertamento rende invalida la dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, la notifica basata su quella dichiarazione

  • art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen.

    art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen.

    La norma consente al pubblico ministero di assumere informazioni anche presso il difensore quando è provato che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso; tuttavia presuppone la formale regolarità della notifica del decreto di sospensione e non si applica ove la dichiarazione di irreperibilità sia illegittima per carenza delle ricerche ai sensi dell'art. 159

  • art. 52 D.Lgs. 196/2003

    Norma sulla tutela dei dati personali che impone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento; applicata qui nella nota finale del provvedimento

Massime di principio

  • La declaratoria di irreperibilità richiede che le ricerche siano effettivamente estese all'ultima dimora conosciuta ai sensi dell'art. 159 c.p.p.; la mancata verifica di tale indirizzo può rendere invalida la dichiarazione e gli atti notificati in conseguenza
  • Se la notifica del provvedimento che revoca la sospensione è nulla per carenza delle ricerche, non può trovare applicazione l'art. 656, comma 8-bis, che invece presuppone la regolare notifica del decreto di sospensione
  • Il giudice dell'esecuzione ha poteri di sindacare la regolarità formale delle notifiche; se riscontra nullità può annullare la revoca e ripristinare la sospensione per consentire nuove iniziative difensive (es. richiesta di misure alternative)
  • Quando si impugna un provvedimento di questo tipo in Cassazione occorre verificare l'ammissibilità del ricorso: alcune ordinanze di annullamento della revoca dell'ordine di sospensione non sono esperibili in cassazione secondo la giurisprudenza consolidata
  • Per evitare contestazioni è necessario che la polizia giudiziaria e la Procura: a) controllino gli indirizzi indicati negli atti di cognizione; b) estendano le ricerche all'ultima dimora nota; c) documentino puntualmente le operazioni di ricerca

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