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Sentenza

Sentenza n. 2390/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltanissetta, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al docente il pagamento di euro 500,00 a titolo di bonus Carta del Docente per l’anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Caltanissetta, Sezione Lavoro, che aveva ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento di euro 500,00, oltre agli accessori di legge, a titolo di bonus Carta del Docente per l’anno scolastico 2023/2024. Il ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, attestato il 28 novembre 2025, la notificazione del titolo all’Amministrazione il 26 giugno 2025 e la notificazione del ricorso in ottemperanza il 2 dicembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute dal titolo, comprensive degli accessori, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, il quale dovrà attivarsi su istanza del ricorrente e provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza. Il commissario non ha diritto a un compenso ulteriore, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, ritenuto applicabile analogicamente alle condanne al pagamento di somme di denaro. È stata inoltre accolta la richiesta di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo oppure, in mancanza, fino al momento in cui diverrà efficace la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare, su richiesta, una somma dovuta dall’Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Subordina la proponibilità delle azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione al decorso di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; il TAR ha ritenuto rispettato tale termine.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta del Docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    Esprime il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicato analogicamente dal TAR per escludere un ulteriore compenso al commissario ad acta incaricato dell’esecuzione di una condanna pecuniaria.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione.
  • In presenza di un giudicato recante una condanna al pagamento di una somma di denaro e di un’inadempienza dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato, comprensivo degli accessori indicati nel giudicato e computati secondo legge.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’attivazione a un’istanza della parte e all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, in caso di ritardo nell’esecuzione di una condanna pecuniaria, nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento o all’efficacia della nomina del commissario ad acta.
  • Il commissario ad acta incaricato di dare esecuzione a una condanna pecuniaria dell’amministrazione non ha diritto a un compenso ulteriore quando trovi applicazione, anche analogica, il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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