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Sentenza

Sentenza del 07/06/2017 n. 1425 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Iva - Cessioni intracomunitarie in assenza della necessaria iscrizione nell'archivio VIES - Esclusione dal regime di non imponibilità dell'Iva - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto il regime di non imponibilità IVA previsto per le cessioni intracomunitarie perché il cessionario comunitario, pur disponendo di un numero di identificazione IVA valido nello Stato di destinazione, non risultava iscritto al sistema VIES e non era assoggettato a un regime di tassazione degli acquisti intracomunitari. La contestazione si fondava quindi sulla mancanza dell'iscrizione VIES, senza che fossero indicati seri indizi di frode e in presenza del rispetto dei requisiti sostanziali delle operazioni.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta infondata. L'assenza di iscrizione del cessionario al VIES, considerata isolatamente, non consente di negare il regime di non imponibilità IVA quando siano provati gli elementi sostanziali della cessione intracomunitaria e non emergano seri indizi di frode. La non imponibilità deve quindi essere riconosciuta sulla base della realtà economica dell'operazione e del rispetto dei requisiti sostanziali, non per il solo mancato adempimento di un requisito formale.

Norme richiamate

  • Articoli 131 e 138 della direttiva 2006/112/CE

    Gli articoli 131 e 138 devono essere interpretati nel senso che ostano a che l'amministrazione tributaria neghi l'esenzione dalla imposta sul valore aggiunto di una cessione intracomunitaria per il solo motivo che l'acquirente non è iscritto al sistema VIES, quando non esiste alcun serio indizio di frode e sono soddisfatte le condizioni sostanziali dell'esenzione.

    L'iscrizione al VIES costituisce un adempimento formale e la sua mancanza, da sola, non può comportare la perdita della non imponibilità IVA se l'operazione è effettivamente intracomunitaria, i requisiti sostanziali sono provati e non vi sono elementi concreti di frode.

Massime di principio

  • La mancata iscrizione del cessionario al VIES non determina automaticamente l'assoggettamento a IVA della cessione intracomunitaria.
  • Per applicare la non imponibilità occorre dimostrare i requisiti sostanziali dell'operazione, tra cui l'effettiva cessione di beni, il trasferimento dei beni in un altro Stato membro e la qualifica del cessionario come soggetto passivo o soggetto identificato ai fini IVA.
  • Gli adempimenti formali non possono prevalere sulla realtà economica dell'operazione, salvo che la loro violazione impedisca di provare con certezza i requisiti sostanziali o sia collegata a una frode.
  • L'Amministrazione finanziaria deve indicare elementi concreti e seri di frode o di partecipazione consapevole a una frode; il solo difetto di iscrizione al VIES non è sufficiente.
  • Il cedente dovrebbe comunque conservare documentazione idonea a provare la movimentazione intracomunitaria, l'identità e la posizione IVA del cessionario, nonché la regolarità commerciale e contabile dell'operazione.

Testo integrale

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