Sentenza n. 385/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 7849/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze di sgombero emesse dall'Agenzia il 16 maggio 2024 ai sensi dell'art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, relative a un appartamento e a un'autorimessa oggetto di confisca definitiva
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 7849/2025, che aveva respinto il ricorso contro le ordinanze di sgombero. Hanno contestato, in primo luogo, la definitività della confisca, sostenendo che fossero ancora pendenti ricorsi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo proposti dal soggetto cui i beni erano stati ricondotti e dai formali intestatari. Hanno inoltre dedotto la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, l'insufficienza della motivazione per il suo carattere stereotipato e per il mancato riferimento a una diversa destinazione dell'immobile già al momento dell'adozione dell'ordine, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e, in via subordinata, l'incongruità del termine di 120 giorni assegnato per il rilascio. Gli appellanti hanno rappresentato le proprie difficoltà economiche e la presenza nel nucleo familiare di due minori, tra cui un neonato, nonché l'assenza di una soluzione abitativa alternativa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la confisca fosse definitiva secondo l'ordinamento interno, nonostante la pendenza di ricorsi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo: la definitività coincide con l'impossibilità di esperire ulteriori rimedi impugnatori interni. La definitività della confisca produce il trasferimento a titolo originario del bene al patrimonio dello Stato e rende lo sgombero un atto dovuto, espressione di potere vincolato. Di conseguenza, non residuava spazio per una valutazione discrezionale di proporzionalità e ragionevolezza. Le censure relative alla motivazione e alla mancata comunicazione di avvio non avrebbero comunque potuto condurre all'annullamento, poiché, trattandosi di provvedimento vincolato, opera l'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. È stato respinto anche il motivo sul termine di 120 giorni: l'art. 45 d.lgs. n. 159/2011 comporta di regola l'esecuzione immediata dello sgombero e, nel caso concreto, gli occupanti avevano beneficiato di un periodo complessivo molto più ampio, essendo trascorsi circa sette anni dalla definitività della confisca all'ordine di sgombero. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Costituisce la base normativa delle ordinanze di sgombero adottate dall'Agenzia in relazione ai beni confiscati.
art. 45, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
La definitività della confisca determina il trasferimento a titolo originario del bene al patrimonio dello Stato e fonda l'esecuzione dello sgombero come attività vincolata.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
Le violazioni relative alla motivazione e alla partecipazione procedimentale non determinano l'annullamento del provvedimento vincolato quando il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- La confisca di prevenzione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata diviene definitiva, ai fini dell'esecuzione nell'ordinamento interno, quando non siano più esperibili rimedi impugnatori interni; la pendenza di un ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo non sospende tale definitività né impedisce lo sgombero e la successiva destinazione del bene.
- Una volta divenuta definitiva la confisca, il bene si trasferisce a titolo originario al patrimonio dello Stato e l'ordine di sgombero degli occupanti costituisce atto dovuto, espressione di potere vincolato.
- Quando l'amministrazione adotta uno sgombero quale conseguenza vincolata della confisca definitiva, non residua un margine di discrezionalità tale da imporre una distinta ponderazione di proporzionalità e ragionevolezza della misura.
- Per un provvedimento vincolato, le censure relative alla motivazione o alla mancata comunicazione di avvio del procedimento non comportano l'annullamento se, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
- Ai fini della congruità del termine assegnato per lo sgombero, deve considerarsi anche il tempo complessivamente trascorso tra la definitività della confisca e l'adozione dell'ordine, quando tale periodo abbia già consentito agli occupanti di reperire una diversa sistemazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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